Art. 3. 1. In attuazione delle previsioni del piano sanitario regionale e dei piani attuativi locali e nei limiti dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista nonche' delle disponibilita' di bilancio, le aziende individuano le unita' operative e le altre strutture organizzative universitarie, anche di tipo sperimentale, delle quali avvalersi per lo svolgimento di attivita' assistenziali. 2. L'individuazione delle unita' operative in cui e' articolato il complesso delle strutture assistenziali poste a disposizione delle facolta' di medicina e chirurgia per le finalita' didattiche del triennio clinico dovra' tenere conto del seguente criterio: livello minimo di operativita' di ciascuna unita' operativa (rappresentato dal volume minimo di attivita' necessaria per garantire l'adeguata qualificazione delle strutture in relazione ai suoi compiti assistenziali, didattici e di ricerca) assicurata dal personale universitario, con il pieno coinvolgimento della componente ospedaliera.