Art. 3.
  1. In attuazione  delle previsioni del piano  sanitario regionale e
dei piani attuativi locali e nei  limiti dei volumi e delle tipologie
della   produzione  annua   assistenziale   prevista  nonche'   delle
disponibilita'  di   bilancio,  le  aziende  individuano   le  unita'
operative e le altre  strutture organizzative universitarie, anche di
tipo  sperimentale,  delle  quali  avvalersi per  lo  svolgimento  di
attivita' assistenziali.
  2. L'individuazione delle unita' operative  in cui e' articolato il
complesso delle  strutture assistenziali  poste a  disposizione delle
facolta'  di medicina  e chirurgia  per le  finalita' didattiche  del
triennio clinico  dovra' tenere conto del  seguente criterio: livello
minimo di  operativita' di  ciascuna unita'  operativa (rappresentato
dal volume  minimo di  attivita' necessaria per  garantire l'adeguata
qualificazione  delle   strutture  in   relazione  ai   suoi  compiti
assistenziali,  didattici  e  di ricerca)  assicurata  dal  personale
universitario,   con  il   pieno   coinvolgimento  della   componente
ospedaliera.