Art. 2. Nel titolo III (Ordinamento delle e di specializzazione), al capo I, il paragrafo A, intitolato "Norme generali comuni alle scuole di specializzazione diverse da quelle del settore medico di cui al decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257", assume la seguente intitolazione "Norme generali comuni alle scuole di specializzazione". Nel titolo III (ordinamento delle scuole di specializzazione), al capo I, il paragrafo B, intitolato "Norme generali comuni alle scuole di specializzazione del settore medico, di cui al decreto legislativo n. 257/1991", assume la seguente intitolazione "Norme generali comuni alle scuole di specializzazione del settore medico di cui al decreto legislativo n. 257/1991 ad ordinamento adeguato al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 1995, come modificato dal decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 luglio 1996 e dal decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1996".