Art. 2.
  Nel titolo III  (Ordinamento delle e di  specializzazione), al capo
I, il paragrafo  A, intitolato "Norme generali comuni  alle scuole di
specializzazione  diverse da  quelle  del settore  medico  di cui  al
decreto legislativo dell'8  agosto 1991, n. 257",  assume la seguente
intitolazione    "Norme    generali    comuni    alle    scuole    di
specializzazione".
  Nel titolo  III (ordinamento delle scuole  di specializzazione), al
capo I, il paragrafo B, intitolato "Norme generali comuni alle scuole
di specializzazione del settore medico, di cui al decreto legislativo
n. 257/1991", assume la seguente intitolazione "Norme generali comuni
alle scuole di specializzazione del  settore medico di cui al decreto
legislativo  n.  257/1991  ad  ordinamento adeguato  al  decreto  del
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
11   maggio  1995,   come  modificato   dal  decreto   del  Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica 3 luglio
1996 e  dal decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica 31 luglio 1996".