Art. 4.
  Nel titolo  III (Ordinamento delle scuole  di specializzazione), al
paragrafo  B,   sono  inseriti  i   seguenti  Capi  LIV   (Scuola  di
specializzazione in  Allergologia e Immunologia Clinica),  LV (Scuola
di  specializzazione  in  Medicina   dello  Sport),  LVI  (Scuola  di
specializzazione in Reumatologia).
                              "Capo LIV
  SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA
  Art.  1.  -  La  Scuola   di  Specializzazione  in  Allergologia  e
Immunologia  Clinica risponde  alle  norme generali  delle scuole  di
Specializzazione dell'area medica alla  luce del decreto ministeriale
3 luglio 1996, Tabella XLV/2.
  Art. 2. - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel
settore   professionale  della   prevenzione,  diagnosi,   terapia  e
riabilitazione delle malattie immunologiche e allergiche.
  Art.  3.  -  La  Scuola   rilascia  il  titolo  di  Specialista  in
Allergologia ed Immunologia clinica.
  Art 4.  - Il Corso ha  la durata di  4 anni. Ciascun anno  di corso
prevede 200  ore di didattica  formale e seminariale ed  attivita' di
tirocinio  guidate  sino  a raggiungere  l'orario  annuo  complessivo
previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.
  Art. 5.  - Sede amministrativa  della Scuola e' il  Dipartimento di
Patologia  Neuropsicosensoriale   dell'Universita'  degli   studi  di
Modena.
  Concorrono al funzionamento della Scuola:
  le  strutture  della  Facolta'  di Medicina  e  Chirurgia,  con  il
relativo    personale   universitario    appartenente   al    settori
scientificodisciplinari di cui alla Tabella A;
  le  strutture  del  Servizio Sanitario  Nazionale  individuate  nei
protocolli  d'intesa  di   cui  all'art.  6,  comma   2  del  decreto
legislativo n. 502/1992, con il  personale dirigente del S.S.N. delle
corrispondenti aree funzionali e discipline;
  l'Universita',  su  proposta  del   Consiglio  della  Scuola,  puo'
altresi'  stabilire  Convenzioni  con  Enti pubblici  o  privati  con
finalita'  di  sovvenzionamento  per   lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della Scuola.
  Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi  alla Scuola,  tenuto conto  delle capacita'  formative della
Scuola stessa, e'  determinato in 5 per ciascun anno  di corso per un
totale di 20 specializzandi.
  Art. 7.  - Sono  ammessi al  Concorso di  ammissione alla  Scuola i
Laureati in Medicina e Chirurgia.
  Sono altresi' ammessi al concorso  di ammissione alla Scuola coloro
che  siano  in  possesso  di  titolo  di  studio  presso  Universita'
straniere,   ritenuto   equipollente   dalle   competenti   Autorita'
accademiche italiane.
  Art.  8. -  Il  piano  didattico e'  elaborato  nel rispetto  degli
obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
  Il Consiglio  della Scuola  determina l'articolazione del  Corso di
Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle
strutture di cui all'art. 5.
  Il piano didattico prevede le seguenti attivita':
   Didattica formale teorica e semariale;
   Attivita' tutoriale;
   Tirocinio.
  Art. 9.  - All'inizio di ciascun  anno di corso il  Consiglio della
Scuola programma le attivita' comuni  per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocimo.
  Per tutta  la durata della  Scuola gli Specializzandi  sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annnalmente  dal
Consiglio della Scuola.
  Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere
convenzionate.
  Lo  svolgimento  delle  attivita'  di tirocinio  ed  il  suo  esito
positivo  sono  attestati  dai  docenti   ai  quali  e'  affidata  la
responsabilita'  didattica, in  servizio  presso  le strutture  nelle
quali  il medesimo  tirocinio sia  stato svolto.  Il Consiglio  della
Scuola  puo'  autorizzare  un  periodo  di  frequenza  all'estero  in
strutture  universitarie   ed  extrauniversitarie  coerenti   con  le
finalita' della Scuola per  periodi complessivamente non superiori ad
un  anno.  A conclusione  del  periodo  di frequenza  all'estero,  il
Consiglio della Scuola  puo' riconoscere utile ai  fini della Scuola,
sulla  base  dell'idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  nelle
suddette strutture estere.
  Art.  10. -  L'esame di  diploma consta  nella presentazione  di un
elaborato   scritto  su   una   tematica  coerente   ai  fini   della
Specializzazione  in Allergologia  ed Immunologia  clinica, assegnata
allo  Specializzando  almeno  un   anno  prima  dell'esame  stesso  e
realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
  La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata
annunimente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
  Lo Specializzando,  per essere ammesso all'esame  finale, deve aver
frequentato  in misura  corrispondente  al monte  ore previsto,  deve
avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti medici  specialistici certificati secondo lo  standard nazionale
specifico riportato nella Tabella B.
                              Tabella A
              Aree di addestramento professionalizzante
             e relativi settori scientificodisciplinari
 A.1 - Area disciplinare di Fisiopatologia Generale.
  Obiettivo:  ampliare  e  approfondire  le  conoscenze  fondamentali
relative all'ontogenesi ed all'organizzazione strutturale del sistema
immunitario,  al  suo  funzionamento;   conoscere  i  meccanismi  del
controllo   genetico  della   risposta   immunitaria,  i   meccanismi
immunologici di  lesione e  di riparazione  tessutale e  le possibili
correlazioni con la patologia allergica e immunologica.
  Settori: E04B  Biologia Molecolare,  F04A Patologia  Generale, F07A
Medicina Interna.
 A.2 - Area disciplinare di Immunopatologia.
  Obiettivo:  conoscere  le  alterazioni  fondamentali  degli  organi
linfoidi, le alterazioni  funzionali e i meccanismi  di controllo del
sistema  immunitario, nonche'  le  cause  determinanti, il  substrato
immunogenetico  e  le  lesioni   ad  essi  corrispondenti;  i  quadri
morfologici  da un  punto di  vista anatomo  ed istopatologico  delle
principali     malattie     immunologiche    e     delle     malattie
linfoproliferative;   conoscere  i   meccanismi  patogenetici   e  le
implicazioni  di  ordine  immunologico  nel  corso  delle  principali
malattie  infettive; con  particolare riferimento  alla patologia  da
HIV; conoscere i meccanismi  immunologici di controllo della crescita
tumorale;  conoscere  i meccanismi  di  azione,  il metabolismo,  gli
effetti terapeutici e avversi dei  farmaci e presidi utilizzati nelle
malattie allergiche ed immunologiche.
  Settori: E07X Farmacologia; F04A Patologia Generale; F04B Patologia
Clinica;  F06A  Anatomia  Patologica;  F07A  Medicina  Interna;  F07I
Malattie Infettive.
 A.3 - Area disciplinare di Laboratorio.
  Obiettivo: saper  eseguire studi  statistici ed  epidemiologici nel
campo  delle  malattie  allergiche  ed  immunologiche;  conoscere  ed
interpretare le  tecniche relative  alla diagnostica  allergologica e
immunologica.
  Settori:  F01X  Statistica  Medica; F04B  Patologia  Clinica;  F22A
Igiene Generale ed Applicata.
 A.4 - Area disciplinare di Laboratorio.
  Obiettivo:   conoscere,   eseguire   ed   interpretare   le   prove
allergologiche   "in   vivo"   e  le   metodologie   di   diagnostica
immunologica, istopatologica, sierologica, cellulare e allergologica.
  Settori: F07A Medicina Interna; F04B Patologia Clinica.
 A.5 - Area disciplinare di Clinica e Terapia.
  Obiettivo: saper riconoscere i  sintomi e i segni clinicofunzionali
con cui  si manifestano le malattie  immunologiche ed allergologiche;
saper  risolvere   i  problemi   clinici;  definire  la   prognosi  e
pianificare le  terapie delle malattie  suddette; mettere in  atto le
misure  di prevenzione  primaria  e secondaria  in  questa classe  di
pazienti; conoscere  i principi  e saper  pianificare ed  eseguire la
terapia delle malattie allergiche ed immunologiche.
  Settori:  F07A   Medicina  Interna;  F07B   Malattie  dell'apparato
respiratorio;  F07G  Malattie  del sangue;  F07H  Reumatologia;  F17X
Malattie cutanee e veneree;  F15A Otorinolaringoiatria; F14X Malattie
dell'apparato visivo;  Fl9A Pediatria Generale e  Specialistica; F22C
Medicina del lavoro.
                              Tabella B
                        Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
  Lo specializzando, per essere  ammesso all'esame finale di diploma,
deve   aver   eseguito    personalmente   i   seguenti   procedimenti
specialistici:
    a) diagnosi microscopica:
  allestimento  e lettura,  assistiti  da un  docente,  di almeno  50
preparati  complessivi  per  lo  studio  citologico,  citochimico  ed
immunoistochimico di campioni di sangue, di midollo osseo e di organi
linfoidi,  in  condizioni  normali  e  patologiche,  comprese  quelle
relative  alle  malattie   autoimmuni,  alle  immunodeficienze,  alle
malattie immunoproliferative ed alle malattie allergiche;
  b) diagnostica immunologica sierologica e dei fluidi biologici:
  esecuzione  e lettura,  assistiti  da un  docente,  di almeno  500,
globalmente  considerati test  per  il dosaggio  delle  Ig (classi  e
sottoclassi), per la  determiazione degli immunocomplessi circolanti,
per il  dosaggio dei  fattori di  complemento, per  la determinazione
degli  anticorpi organo-  e non  organo- specifici,  per il  dosaggio
delle  immunoglobuline  IgE  specifiche, delle  precipitine  e  delle
crioproteine, per  il dosaggio  delle citochine  e degli  antigeni di
membrana e di antigeni in forma solubile;
    c) diagnostica di immunologia cellulare:
  c.1)  esecuzione ed  interpretazione, assistite  da un  docente, di
almeno 100 test complessivi per la caratterizzazione fenotipica delle
cellule mononucleate ottenute dal  sangue periferico e/o dagli organi
e  tessuti  linfoidi,  e/o  dal midollo  osseo,  e/o  dai  versamenti
sierosi, e/o dal liquido di lavaggio broncoalveolare, e/o dal liquor;
  c.2)  esecuzione e  interpretazione,  assistite da  un docente,  di
almeno   50   tests   complessivi   di   funzionalita'   linfocitaria
(proliferazione linfocitaria indotta da mitogeni ed antigeni; coltura
mista linfocitaria; citotossicita') e tipizzazione degli antigeni del
sistema maggiore di istocompatibilita';
    d) diagnostica allergologica "in vivo":
  esecuzione  ed  interpretazione  di   test  allergologici  in  vivo
(cutireazioni  e  test  di  provocazione  specifici)  in  almeno  200
pazienti;
  e)  atti  medici  specialistici  relativi  all'inquadramento,  allo
studio e alla terapia di almeno 200 pazienti, necessari a raggiungere
i seguenti obiettivi:
  e.1) approfondimento in senso immunologico dell'anamnesi;
  e.2) schematizzazione  dei principali dati anamnestici  e di quelli
semeiologici relativi ai pazienti esaminati;
  e.3) ricerca di elementi suggestivi  per la presenza di malattie di
ordine  allergoimmunologico  nel  contesto   di  un  esame  obiettivo
generale;
  e.4)  pianificazione del  procedimento  diagnostico concernente  le
principali malattie allergiche ed immunologiche;
  e.5) interpretazione corretta dei risultati delle indagini comprese
nella pianificazione del procedimento diagnostico;
  e.6) esecuzione  di manovre strumentali atte  ad ottenere materiali
biologici utilizzabili ai fini diagnostici;
  e.7)  predisporre   e  prevedere  idonei  parametri   di  controllo
periodico della malattia;
  e.8) riconoscimento  delle situazioni che  richiedono provvedimenti
terapeutici d'urgenza;
  e.9)  pianificazione  ed   esecuzione  dei  protocolli  terapeutici
utilizzabili per le principali malattie allergiche ed immunologiche;
  e.10)  monitoraggio  periodico,  sia clinico  che  laboratoristico,
degli  effetti  benefici  e  di  quelli  indesiderati  della  terapia
immunologica e antiallergica;
  e.11)  conoscenza  dei principi  relativi  alla  profilassi e  alla
terapia delle principali malattie infettive;
  e.12) conoscenza delle  caratteristiche dei farmaci chemioterapici,
citostatici, antibiotici e dei principi della immunoterapia specifica
per allergopatie.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo  le   norme  di   buona  pratica  clinica,   di  al   meno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   Regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
                               Capo LV
         SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT
  Art. 1.  - La  Scuola di Specializzazione  in Medicina  dello Sport
risponde  alle  norme  generali   delle  Scuole  di  Specializzazione
dell'area medica  alla luce del  decreto ministeriale 3  luglio 1996,
Tabella XLV/2.
  Art. 2. -  La Scuola ha lo scopo di  formare medici specialisti nel
settore professionale della Medicina dello Sport.
  Art. 3. -  La Scuola rilascia il titolo di  Specialista in Medicina
dello Sport.
  Art. 4. - Il Corso ha la durata di 4 anni.
  Ciascun  anno di  corso  prevede  200 ore  di  didattica formale  e
seminariale  ed attivita'  di  tirocinio guidate  sino a  raggiungere
l'orario annuo complessivo  previsto per il personale  medico a tempo
pieno operante nel S.S.N.
  Art. 5.  - Sede amministrativa  della Scuola e' il  Dipartimento di
Medicina Interna dell'Universita' degli Studi di Modena.
  Concorrono al funzionamento della Scuola:
  le  strutture  della  Facolta'  di Medicina  e  Chirurgia,  con  il
relativo    personale   universitario    appartenente   ai    settori
scientificodisciplinari di cui alla tabella A;
  le  strutture  del  Servizio Sanitario  Nazionale  individuate  nei
protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 decreto legislativo n.
502/1992, con il personale  dirigente del S.S.N. delle corrispondenti
aree funzionali e discipline;
  l'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, puo' altresi
stabilire Convenzioni  con Enti pubblici  o privati con  finalita' di
sovvenzionamento  per lo  svolgimento di  attivita' coerenti  con gli
scopi della Scuola.
  Art. 6. - Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere
ammessi  alla Scuola,  tenuto conto  delle capacita'  formative della
Scuola stessa, e'  determinato in 4 per ciascun anno  di corso per un
totale di 16 specializzandi.
  Art. 7.  - Sono  ammessi al  Concorso di  ammissione alla  Scuola i
Laureati in Medicina e Chirurgia.
  Sono altresi' ammessi al concorso  di ammissione alla Scuola coloro
che  siano  in  possesso  di   titolo  di  studio  conseguito  presso
Universita'   straniere,  ritenuto   equipollente  dalle   competenti
Autorita' accademiche italiane.
  Art.  8. -  Il  piano  didattico e'  elaborato  nel rispetto  degli
obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
  Il Consiglio  della Scuola  determina l'articolazione del  Corso di
Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle
strutture di  cui all'art 5.  Il piano didattico prevede  le seguenti
attivita':
   Didattica formale teorica e seminariale;
   Attivita' tutoriale;
   Tirocinio.
  Art. 9.  - All'inizio di ciascun  anno di corso il  Consiglio della
Scuola programma le attivita' comuni  per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio.
  Per tutta  la durata della  Scuola gli Specializzandi  sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
Consiglio della Scuola.
  Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere
convenzionate. Lo svolgimento delle attivita'  di tirocinio ed il suo
esito positivo  sono attestati  dai docenti ai  quali e'  affidata la
responsabilita'  didattica, in  servizio  presso  le strutture  nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  Il Consiglio della Scuola puo'  autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture  universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con  le  finalita'  della  Scuola per  periodi  complessivamente  non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero, il Consiglio della Scuola  puo' riconoscere utile ai fini
della  Scuola,  sulla  base dell'idonea  documentazione,  l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
  Art.  10. -  L'esame di  diploma consta  nella presentazione  di un
elaborato   scritto  su   una   tematica  coerente   ai  fini   della
Specializzazione   in   Medicina    dello   Sport,   assegnata   allo
Specializzando almeno  un anno  prima dell'esame stesso  e realizzata
sotto la guida di un docente della Scuola.
  La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata
annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
  Lo Specializzando,  per essere ammesso all'esame  finale, deve aver
frequentato  in misura  corrispondente  al monte  ore previsto,  deve
avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti medici  specialistici certiticati secondo lo  standard nazionale
specifico riportato nella Tabella B.
                              Tabella A
              Aree di addestramento professionalizzante
             e relativi settori scientificodisciplinari
 A - Area propedeutica, morfologica e fisiologica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  acquisire  conoscenze di  base
sulla   struttura  e   funzioni   degli   apparati  direttamente   ed
indirettamente implicati  nelle attivita' sportive,  sulle principali
correlazioni biochimiche e nutrizionali  dell'eta' evolutiva e quella
adulta con la capacita' di elaborare statisticamente i dati raccolti.
  Settori   :   E05A   Biochimica,  E06A   Fisiologia   umana,   E06B
Alimentazione  e   nutrizione  umana,   E09A  Anatomia   umana,  F01X
Statistica medica,  E03X Genetica  medica, F19A Pediatria  generale e
specialistica.
 B - Area fisiopatologica e farmacologica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  principali
conoscenze dei  meccanismi fisiopatologici, compresi  quelli connessi
con  la  traumatologia sportiva,  nonche'  le  principali nozioni  di
farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva.
  Settori   F04A    Patologia   umana,   E07X    Farmacologia,   F07E
Endocrinologia.
 C - Area patologica e traumatologica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve   conoscere  le  patologie  di
interesse  internistico cardiologico  e ortopedicotraumatologico  che
limitano o controindicano l'attivita' fisica e sportiva. Deve inoltre
conoscere  gli effetti  dei  farmaci sulle  capacita' prestative  con
particolare riguardo agli aspetti tossicologici.
  Settori:  F07A   Medicina  interna,  F07B   Malattie  dell'apparato
respiratorio,  F07C Malattie  dell'apparato cardiocircolatorio,  F16A
Malattie dell'apparato locomotore.
 D - Area valutativa e medicopreventiva.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una
completa  valutazione  clinica e  strumentale  dello  sportivo sia  a
riposo che  sotto sforzo; egli  deve inoltre conoscere  le principali
malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attivita' motoria in
generale   e   ai   diversi   sport;   deve   anche   apprendere   le
patologiecorrelate   all'attivita'   sportiva    con   finalita'   di
prevenzione.
  Settori:  E06A  Fisiologia  umana,  F04B  Patologia  clinica,  F07A
Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F22A Igiene
generale ed applicata.
 E - Area terapeutica e riabilitativa.
  Obiettivo: lo  specializzando deve conoscere i  principali concetti
di pronto  soccorso, terapia  e riabilitazione nelle  diverse lesioni
traumatologiche  di   interesse  sportivo.  Deve   inoltre  conoscere
l'influenza  dell'attivita'  sportiva  su  patologie  preesistenti  e
l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici.
  Settori:  F07A  Medicina  interna, F08A  Chirurgia  generale,  F16A
Malattie   dell'apparato   locomotore,   F16B   Medicina   fisica   e
riabilitativa, F21X Anestesiologia.
 F - Area psicologica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  conoscere  i fondamenti  della
psicologia applicata  allo sport ed  acquisire gli strumenti  per una
corretta   valutazione   dei   comportamenti  psicomotori   e   delle
motivazioni alla pratica sportiva, specie in eta' evolutiva.
  Settori:  E06A Fisiologia  umana, M10B  Psicobiologia e  psicologia
fisiologica.
 G - Area organizzativa e tecnicometodologica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve acquisire  la  conoscenza  dei
concetti fondamentali  relativamente ai  seguenti ambiti:  teoria del
movimento  e dello  sport;  etica  sportiva; organizzazione  sportiva
nazionale   ed   internazionale;   regolamentazione   delle   diverse
specialita' sportive; teoria,  metodologia e pratica dell'allenamento
sportivo.
  Settori: F22A Igiene generale ed applicata.
 H - Area medico legale e assicurativa.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  conoscere  i  principi  della
responsabilita'  professionale  medicosportiva  nei  confronti  della
colpa  generica, della  colpa specifica  e della  tutela dei  diritti
dell'atleta.  Deve  essere  informato sulle  normative  della  tutela
assicurativa per il rischio  privato sportivo nonche' dei regolamenti
nazionali ed internazionali delle  assicurazioni a particolare tutela
dell'atleta.
  Settori: F22B Medicina legale.
Tabella B
      Standard complessivo di addestramento professionalizzante
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di Diploma
deve ave  superato gli esami annuali  e i tirocini ed  aver condotto,
con  progressiva assunzione  di autonomia  professionale, i  seguenti
atti specialistici in  strutture proprie della Scuola  o in strutture
convenzionate, in particolare con quelle gestite dal CONI:
  1)  Aver partecipato  alla  valutazione di  almeno  300 giudizi  di
idoneita', di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami
strumentali   e/o  di   laboratorio  per   problematiche  in   ambito
cardiologico, internistico ortopedico;
  2)  Aver   partecipato  alla   definizione  di  50   protocolli  di
riabilitazione post  traumatica ed  aver eseguito differenti  tipi di
bendaggi funzionali per trauma da sport;
  3)  Aver  stilato  almeno  5 protocolli  di  osservazione  diretta,
effettuata presso  centri sportivi  amatoriali ed  agonistici, centri
riabilitativi  e  correttivi  ed   istituzioni  scolastiche  per  una
corretta valutazione dei comportamenti del soggetto;
  4) Aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella
raccolta del liquido organico per l'antidoping;
  5)  Aver personalmente  eseguito almeno  30 valutazioni  funzionali
ergometriche in atleti e 5 cardiopatici e/o asmatici;
  6) Aver  partecipato alla  formulazione di  almeno 30  programmi di
allenamento  in  4  discipline  sportive (2  a  prevalente  attivita'
anaerobica e 2 a prevalente attivita' aerobica).
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
                               Capo LVI
             SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN REUMATOLOGIA
  Art. 1.  - La Scuola  di Specializzazione in  Reumatologia risponde
alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica
alla luce del decreto ministeriale 3 luglio 1996, Tabella XLV/2.
  Art. 2. -  La Scuola ha lo scopo di  formare medici specialisti nel
settore professionale della Reumatologia, comprensivo delle procedure
diagnostiche e scientifiche specifiche della clinica e della terapia.
  Art.  3.  -  La  Scuola   rilascia  il  titolo  di  Specialista  in
Reumatologia.
  Art. 4. - Il Corso ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno di  corso  prevede  200 ore  di  didattica formale  e
seminariale  ed attivita'  di  tirocinio guidate  sino a  raggiungere
l'orario annuo complessivo  previsto per il personale  medico a tempo
pieno operante nel S.S.N.
  Art. 5.  - Sede amministrativa  della Scuola e' il  Dipartimento di
Medicina Interna dell'Universita' degli Studi di Modena.
  Concorrono al funzionamento della Scuola:
  le  strutture  della  Facolta'  di Medicina  e  Chirurgia,  con  il
relativo    personale   universitario    appartenente   ai    settori
scientificodisciplinari di cui alla tabella A;
  le  strutture  del  Servizio Sanitario  Nazionale  individuate  nei
protocolli  d'intesa  di  cui  all'art.   6,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 502/1992, con il  personale dirigente del S.S.N. delle
corrispondenti aree funzionali e discipline;
  l'Universita',  su  proposta  del   Consiglio  della  Scuola,  puo'
altresi'  stabilire  Convenzioni  con  Enti pubblici  o  privati  con
finalita'  di  sovvenzionamento  per   lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della Scuola.
  Art. 6. - Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere
ammessi  alla Scuola,  tenuto conto  delle capacita'  formative della
Scuola stessa, e' determinato in tre per ciascun anno di corso per un
totale di dodici specializzandi.
  Art. 7.  - Sono  ammessi al  Concorso di  ammissione alla  Scuola i
Laureati in Medicina e Chiurgia.
  Sono altresi' ammessi al concorso  di ammissione alla Scuola coloro
che  siano  in  possesso  di   titolo  di  studio  conseguito  presso
Universita'   straniere,  ritenuto   equipollente  dalle   competenti
Autorita' accademiche italiane.
  Art.  8. -  Il  piano  didattico e'  elaborato  nel rispetto  degli
obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
  Il Consiglio  della Scuola  determina l'articolazione del  Corso di
Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle
strutture di cui all' art. 5.  Il piano didattico prevede le seguenti
attivita':
   Didattica formale teorica e seminariale;
   Attivita' tutoriale;
   Tirocinio.
  Art. 9.  - All'inizio di ciascun  anno di corso il  Consiglio della
Scuola programma le attivita' comuni  per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio.
  Per tutta  la durata della  Scuola gli Specializzandi  sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
Consiglio della Scuola.
  Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere
convenzionate. Lo svolgimento delle attivita'  di tirocinio ed il suo
esito positivo  sono attestati  dai docenti ai  quali e'  affidata la
responsabilita'  didattica, in  servizio  presso  le strutture  nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  Il Consiglio della Scuola puo'  autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture  universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con  le  finalita'  della  Scuola per  periodi  complessivamente  non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero, il Consiglio della Scuola  puo' riconoscere utile ai fini
della  Scuola,  sulla  base dell'idonea  documentazione,  l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
  Art.  10. -  L'esame di  diploma consta  nella presentazione  di un
elaborato   scritto  su   una   tematica  coerente   ai  fini   della
Specializzazione  in  Reumatologia,   assegnata  allo  Specializzando
almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di
un docente della Scuola.
  La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata
annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
  Lo Specializzando,  per essere ammesso all'esame  finale, deve aver
frequentato  in misura  corrispondente  al monte  ore previsto,  deve
avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti medici  specialistici certificati secondo lo  standard nazionale
specifico riportato nella Tabella B.
                              Tabella A
              Aree di addestramento professionalizzante
             e relativi settori scientificodisciplinari
Area A - Propedeutica.
  Obiettivo:   Lo   spedalizzando   deve  acquisire   le   conoscenze
fondamentali di morfologia e  fisiopatologia dei tessuti connettivi e
dell'apparato  muscoloscheletrico   ed  articolare,  allo   scopo  di
conoscere  le basi  biologiche della  fisiopatologia e  della clinica
delle malattie reumatiche: deve  acquisire capacita' di riconoscere e
valutare  connessioni   e  reciproche   influenze  tra   le  malattie
dell'apparato locomotore e  quelle dei tessuti connettivi  e di altri
organi  ed apparati;  deve altresi'  acquisire gli  strumenti per  il
continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.
  Settori  : E05A  Biochimica, E09A  Anatomia umana,  F01X Statistica
medica,  F03X   Genetica  medica,   F04A  Patologia   Generale,  F05X
Microbiologia e microbiologia clinica, F07H Reumatologia.
  Area  B  -  Area  disciplinare  di  laboratorio  e  di  diagnostica
strumentale.
  Obiettivo: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e tecniche in tutti i  settori di laboratorio applicati alle malattie
reumatiche,  con  particolare riguardo  all'immunologia,  biochimica,
ecografia,   mineralometria  ossea,   capillaroscopia,  istologia   e
diagnostica per immagini.
  Settori:  F04B Patologia  clinica, F06A  Anatomia Patologica,  F07H
Reumatologia,  F18X   Diagnostica  per  immagini,   L18C  Linguistica
inglese.
  AreaC - Area disciplinare della  patologia, clinica e terapia delle
malattie reumatiche I.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
aggiornate di  patologia e  clinica per  la diagnosi,  la valutazione
epidemiologica,  gli  aspetti  economicosociali, la  prevenzione,  la
terapia farmacologica,  fisica termale  e ortopedica,  le indicazioni
chirurgiche  e  la  riabilitazione delle  malattie  reumatiche.  Deve
inoltre  saper  riconoscere  prontamente  e  trattare  le  principali
condizioni di emergenza reumatologica.
  Settori: F07H Reumatologia, F16B  Medicina fisica e riabilitazione,
L18C Linguistica inglese.
  Area D - Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle
malattie reumatiche II.
  Obiettivo:   Lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
aggiornate di  patologia e  clinica per  la diagnosi,  la valutazione
epidemiologica,  gli  aspetti  economicosociali, la  prevenzione,  la
terapia farmacologica,  fisica, termale e ortopedica,  le indicazioni
chirurgiche  e  la  riabilitazione delle  malattie  reumatiche.  Deve
inoltre  saper  riconoscere  prontamente  e  trattare  le  principali
condizioni di emergenza reumatologica.
  Settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore,
L18C Linguistica inglese.
                                                            Tabella B
                        Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di Diploma
deve:
  a)  aver  seguito  personalmente   almeno  400  casi  di  patologia
reumatologica, 40 almeno dei  quali di natura sistemica, partecipando
attivamente  alla raccolta  dei dati  anamnestici ed  obiettivi, alla
programmazione degli interventi  diagnostici e terapeutici razionali,
e alla valutazione  critica dei dati clinici;  aver presentato almeno
10 malati negli incontri formali della Scuola;
  b)  aver eseguito  almeno 40  artrocentesi con  relativo esame  del
liquido   sinoviale;   aver   praticato  almeno   200   infiltrazioni
intraarticolari e periarticolari a scopo terapeutico;
  c)  aver  eseguito almeno  400  esami  di laboratorio  inerenti  la
patologia  reumatologica ed  aver dimostrato  di saper  riconoscere i
quadri   istologici  principali   della   patologia  della   membrana
sinoviale;
  d) aver seguito  la procedura di almeno 200  ecografie articolari e
200 capillaroscopie  e averne eseguite  personalmente rispettivamente
50 di ognuna;
  e)   aver  dimostrato   di   saper   riconoscere  ed   interpretare
correttamente i radiogrammi, le scintigrafie, le TC e le RMN inerenti
la patologia reumatologica;
  f)  aver dimostrato  capacita' di  sintesi ed  aver presentato  nel
quadriennio  almeno  due  comunicazioni  in  Congressi  attinenti  le
malattie reumatiche".