Art. 3.
                           Mobilita' lunga
  (( 1. Le disposizioni del presente articolo sono destinate a ))
(( favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino      ))
(( rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori    ))
(( dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa      ))
(( all'indennita' di mobilita', avuto riguardo alla dimensione     ))
(( delle imprese stesse nel rapporto con il territorio cui sono    ))
(( ubicate.                                                        ))
  (( 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le disposizioni di cui ))
(( all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;    ))
(( trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unita' e con  ))
(( riferimento alle unita' produttive ubicate sull'intero          ))
(( territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collocati in ))
(( mobilita' entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine e'     ))
(( fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai  ))
(( contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge  ))
(( 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 15 ottobre 1997.   ))
(( 3. Nell'ambito  del limite massimo di cui al  comma 2, una quota))
(( pari al 70 per cento e' riservata alle unita' produttive        ))
(( ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del        ))
(( regolamento (CEE) n. 2081 / 1993 del Consiglio, del 20 luglio   ))
(( 1993.                                                           ))
(( 4. I lavoratori di cui al  comma 2 sono collocati in pensione al))
(( raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento   ))
(( di anzianita' previsti dalla disciplina vigente alla data di   ))
(( entrata in vigore del presente decreto.                         ))
(( 5. Per i lavoratori collocati  in mobilita' ai fini del presente))
(( articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di     ))
(( mobilita' oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e ))
(( 4, della citata legge n. 223 del 1991, ivi compreso l'onere     ))
(( relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico     ))
(( delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'Istituto    ))
(( nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi    ))
(( alla fine di ciascuno anno solare, nella misura corrispondente  ))
(( all'onere sostenuto.                                            ))
  (( 6. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del ))
(( presente articolo devono presentare domanda al Ministero del    ))
(( lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio 1997. Il   ))
(( Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le       ))
(( domande entro il 20 ottobre 1997, secondo criteri di priorita'  ))
(( stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo    ))
(( che ha causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore       ))
(( vicinanza dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva    ))
(( dei lavoratori posseduti al momento della collocazione in       ))
(( mobilita' rispetto ai requisiti per il pensionamento di cui al  ))
(( comma 4.                                                        ))
(( 7. I lavoratori  di cui al comma 2 decadono  dai benefici di cui))
(( al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in  ))
(( lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante   ))
(( non piu' di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in   ))
(( sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del         ))
(( lavoratore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23   ))
(( luglio 1991, n. 223.                                            ))
  (( 8. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte ))
(( del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle        ))
(( domande di cui al comma 6, gli enti locali non hanno            ))
(( predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al    ))
(( presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica     ))
(( utilita', le commissioni regionali per l'impiego provvedono ad  ))
(( accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le     ))
(( ragioni del mancato utilizzo.                                   ))
(( 9. Per  quanto non diversamente disposto,  trova applicazione la))
(( disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge ))
(( n. 223 del 1991.                                                ))
           Riferimenti normativi:
            -  Il comma 7 dell'art. 7 della  legge 23 luglio 1991, n,
          223 (Norme in   materia      di    cassa      integrazione,
          mobilita',     trattamenti   di disoccupazione,  attuazione
          di   direttiva della   Comunita'   europea,  avviamento  al
          lavoro  ed  altre    disposizioni in materia di mercato del
          lavoro),  e' il  seguente: "7.  Negli ambiti   di cui    al
          comma    6,  ai lavoratori collocati in mobilita' entro  la
          data  del  31  dicembre  1992  che,    al    momento  della
          cessazione    del    rapporto,  abbiano    compiuto un'eta'
          inferiore   di non   piu'   di   dieci   anni rispetto    a
          quella  prevista  dalla  legge  per  il    pensionamento di
          vecchiaia  e   possano   far   valere,   nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino  alla
          data  di maturazione   del   diritto  al  pensionamento  di
          anzianita'.  Per   i lavoratori   dipendenti  anteriormente
          alla    data  del   1 gennaio   1991 dalle    societa'  non
          operative    della      Societa'    di       Gestione     e
          Partecipazioni   Industriali   S.p.a.   (GEPI)     e  della
          Iniziative Sardegna S.p.a.   (INSAR)   si   prescinde   dal
          requisito   dell'anzianita' contributiva;  l'indennita'  di
          mobilita'    non   puo' comunque  essere corrisposta per un
          periodo superiore a dieci anni".
            - Il  comma 203 dell'art.   2 della legge    23  dicembre
          1996,    n,  662 (Misure di razionalizzazione della finanza
          pubblica) cosi' recita:
            "203. Gli interventi che   coinvolgono una  molteplicita'
          di  soggetti  pubblici   e privati  ed implicano  decisioni
          istituzionali    e  risorse  finanziarie  a  carico   delle
          amministrazioni   statali,   regionali  e  delle  provincie
          autonome nonche' degli  enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
            a)     "Programmazione      negoziata",      come    tale
          intendendosi   la regolamentazione concordata  tra soggetti
          pubblici o  tra il soggetto pubblico competente  e la parte
          o  le    parti  pubbliche  o    private per l'attuazione di
          interventi  diversi,  riferiti  ad  un'unica  finalita'  di
          sviluppo, che richiedono una  valutazione complessiva delle
          attivita' di competenza;
            b)  "Intesa istituzionale   di   programma",   come  tale
          intendendosi   l'accordo  tra    amministrazione  centrale,
          regionale o  delle provincie autonome con cui tali soggetti
          si  impegnano  a  collaborare  sulla  base   di         una
          ricognizione   programmatica   delle  risorse   finanziarie
          disponibili,    dei     soggetti   interessati   e    delle
          procedure  amministrative     occorrenti,       per      la
          realizzazione   di   un  piano pluriennale  di   interventi
          d'interesse  comune   o  funzionalmente collegati;
            c) "Accordo di programma  quadro", come tale intendendosi
          l'accordo con enti locali   ed altri  soggetti  pubblici  e
          privati  promosso  dagli organismi   di   cui alla  lettera
          b),   in   attuazione di   una   intesa istituzionale    di
          programma    per    la    definizione   di   un   programma
          esecutivo  di    interventi   di   interesse   comune     o
          funzionalmente  collegati.  L'accordo  di  programma quadro
          indica in particolare: 1) le attivita'  e gli    interventi
          da    realizzare,  con    i relativi   tempi e modalita' di
          attuazione  e con i termini ridotti   per  gli  adempimenti
          procedimentali;      2)      i      soggetti   responsabili
          dell'attuazione  delle singole  attivita'  ed   interventi;
          3)    gli    eventuali    accordi   di programma ai   sensi
          dell'articolo  27 della legge  8 giugno  1990, n.  142;  4)
          le     eventuali  conferenze  di  servizi    o  convenzioni
          necessarie per l'attuazione  dell'accordo; 5)  gli  impegni
          di   ciascun soggetto, nonche'  del soggetto  cui competono
          poteri  sostitutivi    in  caso    di  inerzie,  ritardi  o
          inadempienze;   6)   i   procedimenti  di  conciliazione  o
          definizione di  conflitti  tra    i  soggetti  partecipanti
          all'accordo;  7) le   risorse  finanziarie  occorrenti  per
          le  diverse  tipologie   di intervento,   a valere    sugli
          stanziamenti      pubblici   o     anche  reperite  tramite
          finanziamenti   privati;   8)     le   procedure    ed    i
          soggetti  responsabili    per    il   monitoraggio   e   la
          verifica  dei  risultati.  L'accordo di programma quadro e'
          vincolante per tutti i soggetti  che  vi  partecipano.    I
          controlli    sugli atti e  sulle attivita'  posti in essere
          in  attuazione dell'accordo di  programma quadro sono    in
          ogni  caso successivi. Limitatamente alle aree  di cui alla
          lettera  f),  gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo    di
          programma  quadro  possono derogare alle   norme  ordinarie
          di   amministrazione  e  contabilita',  salve restando   le
          esigenze   di   concorrenzialita'   e   trasparenza  e  nel
          rispetto  della  normativa   comunitaria   in materia    di
          appalti,    di  ambiente  e    di  valutazione  di  impatto
          ambientale. Limitatamente alle predette   aree    di    cui
          alla  lettera  f),  determinazioni  congiunte adottate  dai
          soggetti   pubblici interessati   territorialmente e    per
          competenza   istituzionale in  materia urbanistica  possono
          comportare gli  effetti    di  variazione  degli  strumenti
          urbanistici  gia'  previsti  dall'articolo 27, commi 4 e 5,
          della legge 8 giugno 1990, n. 142;
            d)   "Patto   territoriale",   come   tale   intendendosi
          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla  lettera  c),  relativo all'attuazione di un programma
          di interventi  caratterizzato  da  specifici obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale;
            e) "Contratto  di programma",  come tale intendendosi  il
          contratto   stipulato   tra      l'amministrazione  statale
          competente,  grandi imprese, consorzi di  medie e   piccole
          imprese    e rappresentanze  di distretti industriali   per
          la    realizzazione     di     interventi   oggetto      di
          programmazione negoziata;
            f)   "Contratto  di  area",  come  tale  intendendosi  lo
          strumento   operativo,             concordato           tra
          amministrazioni,     anche      locali, rappresentanze  dei
          lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro,  nonche'  eventuali
          altri  soggetti  interessati,  per  la realizzazione  delle
          azioni finalizzate    ad  accelerare  lo    sviluppo  e  la
          creazione      di  una  nuova  occupazione    in  territori
          circoscritti, nell'ambito  delle aree di    crisi  indicate
          dal   Presidente del  Consiglio  dei ministri,  su proposta
          del Ministro del bilancio e della programmazione  economica
          e   sentito   il     parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, che si pronunciano  entro    quindici  giorni
          dalla    richiesta, e delle  aree di sviluppo industriale e
          dei  nuclei di industrializzazione situati nei territori di
          cui all'obiettivo 1 del  Regolamento CEE n.  2052  /  1988,
          nonche'  delle    aree industrializzate realizzate a  norma
          dell'art. 32 della legge 14  maggio  1981,  n.    219,  che
          presentino  requisiti  di  piu' rapida   attivazione     di
          investimenti  di  disponibilita'   di  aree attrezzate e di
          risorse private    o  derivanti  da  interventi  normativi.
          Anche  nell'ambito    dei contratti d'area dovranno  essere
          garantiti ai lavoratori i  trattamenti retributivi previsti
          dall'art.  6, comma 9, lettera c), del  decreto -  legge  9
          ottobre 1989,  n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 dicembre 1989, n. 389".
            -  Gli obiettivi   n. 1 e n.  2 del regolamento (CEE)  n.
          2081/93 del Consiglio del  20 luglio  1993 che modifica  il
          regolamento  (CEE) n.  2052/88  relativo alle  missioni dei
          Fondi a  finalita' strutturali, alla  loro efficacia  e  al
          coordinamento    dei loro   interventi e   di quelli  della
          Banca  europea  per gli   investimenti   e   degli    altri
          strumenti finanziari esistenti, cosi' recitano:
                                "Obiettivo n. 1
            1.   Le      regioni   interessate   dalla  realizzazione
          dell'obiettivo n. 1 sono regioni del  livello NUTS  II,  il
          cui  PIL  pro capite risulta, in base ai  dati degli ultimi
          tre anni, inferiore  al 75 %  della media comunitaria.
            Rientrano tra  queste regioni  anche l'Irlanda  del Nord,
          i cinque nuovi   Lander    tedeschi,   Berlino    Est,    i
          dipartimenti    francesi d'Oltremare, le Azzorre,  le Isole
          Canarie e Madera  ed altre regioni il cui PIL pro capite si
          avvicina  a  quello delle regioni indicate al primo comma e
          che vanno inserite,  per  motivi  particolari,  nell'elenco
          relativo all'obiettivo n. 1.
            Gli  Abruzzi  sono  ammissibili  agli    aiuti  a  titolo
          dell'obiettivo n.  1 per il periodo che va  dal  1  gennaio
          1994 al 31 dicembre 1996.
            Eccezionalmente,     visto    il    fenomeno    unico  di
          contiguita'  e  in funzione   del  loro    PIL    regionale
          a    livello    NUTS  III,   gli "arrondissements" Avesnes,
          Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute,   d'Arran,
          di    Cumbraes   e    di   Western   Moray   sono  aggiunti
          all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1.
            2.    L'elenco   delle    regioni    interessate    dalla
          realizzazione    dell'obiettivo    n.    1   e'   contenuto
          nell'allegato I.
            3. L'elenco delle regioni e'  valido    per  sei  anni  a
          decorrere  dal  1  gennaio 1994.   Prima della  scadenza di
          tale periodo  la Commissione riesamina  l'elenco  in  tempo
          utile  affinche'  il  Consiglio, deliberando a  maggioranza
          qualificata   su   proposta della   Commissione e    previa
          consultazione  del    Parlamento europeo, adotti un   nuovo
          elenco valido per il periodo successivo  alla  scadenza  di
          cui sopra.
            4.   Gli   Stati  membri  interessati    presentano  alla
          Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali  piani
          contengono in particolare:
            la    descrizione della   situazione  attuale per  quanto
          concerne  le disparita'  e   i  ritardi   di  sviluppo,  le
          risorse  finanziarie mobilizzate e  i principali  risultati
          delle  azioni varate   nel corso del precedente  periodo di
          programinazione, nel    contesto  degli  aiuti  strutturali
          comunitari     ricevuti   e  tenuto  conto   dei  risultati
          disponibili delle valutazioni;
            la   descrizione     di   un'adeguata    strategia    per
          conseguire   gli obiettivi di  cui all'art.  1, delle linee
          principali scelte   per lo  sviluppo  regionale    e  degli
          obiettivi  specifici,  quantificati    se la loro natura lo
          consente;  una  stima  preliminare  dell'impatto  previsto,
          anche  in materia   di occupazione, delle pertinenti azioni
          al  fine  di  assicurare  che    apportino  i      vantaggi
          socioeconomici   a      medio   termine  corrispondenti  ai
          finanziamenti previsti;
            una  valutazione  della   situazione   ambientale   della
          regione    in  questione  e  la  valutazione   dell'impatto
          ambientale della strategia e delle   azioni     sopracitate
          secondo   i   principi    di  uno  sviluppo sostenibile  in
          conformita'   delle vigenti    disposizioni  del    diritto
          comunitario;   le disposizioni  adottate  per  associare le
          autorita' competenti in    materia  ambientale    designate
          dallo   Stato      membro   alla   preparazione     e  alla
          realizzazione delle  azioni previste  dal piano nonche' per
          garantire il rispetto  delle norme comunitarie  in  materia
          ambientale;
            una    tabella   finanziaria   indicativa   globale   che
          riepiloghi  le risorse finanziarie nazionali e  comunitarie
          previste  corrispondenti a ciascuno  degli  assi principali
          scelti  per  lo sviluppo  regionale nell'ambito  dcl piano,
          nonche'  indicazioni sull'utilizzazione  dei contributi dei
          Fondi, della BEI   e  degli  altri    strumenti  finanziari
          prevista nella realizzazione del piano.
            Gli   Stati   membri   possono  presentare  un  programma
          globale  di sviluppo regionale per  tutte le  loro  regioni
          incluse  nell'elenco  di  cui al paragrafo 2 purche' questo
          piano comporti gli elementi di cui al primo comma.
            Gli Stati    membri  presentano    per  le  regioni    in
          questione    anche  i piani di   cui all'art.   10; i  dati
          relativi  ai piani   possono anche essere   indicati    nei
          piani    di sviluppo   regionale  riguardanti  le accennate
          regioni.
            5.  La  Commissione valuta  i  piani   proposti,  nonche'
          gli    altri  elementi di   cui al paragrafo 4  in funzione
          della loro   coerenza  con  gli  obiettivi    del  presente
          regolamento  e  con    le  disposizioni    e  le  politiche
          menzionate agli articoli 6  e 7. Essa definisce, sulla base
          di tutti i piani di cui al paragrafo 4,  nell'ambito  della
          partnership  prevista  dall'art.  4,  paragrafo  1,  e   di
          concerto con  lo  Stato  membro  interessato,    il  quadro
          comunitario  di   sostegno per   gli interventi strutturali
          comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17.
            Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:
            gli  obiettivi  di   sviluppo,   con      la   rispettiva
          quantificazione  se  la  loro    natura  lo    consente,  i
          progressi da  realizzare rispetto  alla situazione  attuale
          durante   il   periodo  di    cui    trattasi,  le    linee
          prioritarie   scelte  per  l'intervento    comunitario,  le
          modalita' per la valutazione ex   ante, il controllo  e  la
          valutazione ex post delle azioni prospettate;
              le forme d'intervento;
            il  piano  indicativo  di finanziamento con l'indicazione
          dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
              la durata di tali interventi.
            Il  quadro    comunitario  di    sostegno  garantisce  il
          coordinamento  di  tutti   gli     interventi   strutturali
          coinunitari   previsti    per   la realizzazione  dei  vari
          obiettivi  di  cui  all'art.  1  all'interno di una regione
          determinata.
            Il     quadro  comunitario     di     sostegno      puo',
          all'occorrenza,   essere modificato e adattato, nell'ambito
          della partnership di cui  all'art.    4,  paragrafo  1,  su
          iniziativa    dello  Stato  membro  o  della Commissione di
          concerto   con lo Stato   membro, in  funzione  di    nuove
          informazioni  pertinenti    e  dei   risultati   registrati
          durante l'attuazione  delle azioni  in questione,  compresi
          i risultati  del  controllo e  della valutazione ex post.
            A    richiesta     debitamente     giustificata     dello
          Stato   membro interessato, la Commissione adotta  i quadri
          comunitari  paricolari  di  sosteno per uno o piu' piani di
          cui al paragrafo 4.
            6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono
          precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4
          e 5.
            7.    La   programmazione   si   riferisce   anche   alle
          azioni  di  cui all'obiettivo n.   5a),  da  attuare  nelle
          regioni  interessate operando una distinzione tra azioni in
          materia di  strutture  agricole  e  azioni  in  materia  di
          strutture della pesca.
                                Obiettivo n. 2
            1.  Le    zone industriali in declino   interessate dalla
          realizzazione dell'obiettivo  n.    2  riguardano  regioni,
          regioni   frontaliere o parti di regioni, compresi i bacini
          di occupazione e le comunita' urbane.
            2.  Le   zone    di   cui   al   paragafo   1     debbono
          corrispondere   o appartenere, fatto salvo  il paragrafo 4,
          ad   una unita'  territoriale  del  livello  NUTS  III  che
          soddisfi ciascuno dei criteri seguenti:
            a)  il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore
          alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;
            b) rispetto  all'occupazione complessiva,  il tasso    di
          occupazione  nel  settore industriale  dev'essere  uguale o
          superiore alla   media comunitaria per  qualsiasi  anno  di
          riferimento a decorrere dal 1975;
            c)  il  livello  occupazionale  nel  settore  industriale
          rispetto all'anno  di riferimento  di cui  alla lettera  b)
          deve  risultare in regresso.
            L'intervento   comunitario,   fatto  salvo  il  paragrafo
          4,  puo' estendersi anche:
            a zone contigue che soddisfano  i  criteri  di  cui  alle
          lettere  a),  b)   e c) nonche'   a zone  che soddisfano  i
          criteri  di cui  alle lettere   a),  b)   e   c)   contigue
          ad  una  regione  di  cui all'obiettivo n. 1;
            a    comunita'  urbane   caratterizzate da   un tasso  di
          disoccupazione superiore  di  almeno il  50%   alla   media
          comunitaria  e    che    hanno registrato     un   regresso
          notevole  dell'occupazione   nel  settore industriale;
            a  zone che  nel corso   degli ultimi   tre anni    hanno
          subito    o  che attualmente   subiscono o   rischiano   di
          subire,  anche   a seguito   di mutamenti  industriali    e
          dell'evoluzione    dei  sistemi    di  produzione,  perdite
          occupazionali     di  rilievo  in   settori      industiali
          determinanti  per  il  loro  sviluppo  economico    con  un
          conseguente  serio  aggravamento  della  disoccupazione  in
          dette zone;
            a    zone, in   particolare urbane,  confrontate a  gravi
          problemi  di bonifica di aree industriali degradate;
            ad  altre   zone  industriali  od  urbane   nelle   quali
          l'impatto  socioeconomico   della   ristrutturazione    del
          settore  della  pesca, misurato secondo criteri  obiettivi,
          lo gistifichi.
            Nell'applicare    i  criteri    sopra    enunciati,    la
          Commissione  tenta conto   dell'incidenza relativa    delle
          situazioni  nazionali  rispetto alla   media   comunitaria,
          per   quanto   riguarda    il  tasso    di  disoccupazione,
          il     tasso   di   industrializzazione   e    il   declino
          industriale.
            Per l'applicazione di tali criteri,    gli  Stati  membri
          possono  anche prendere   come    base  di  riferimento  le
          realta'   specifiche   che differiscono    sul  tasso    di
          attivita'  o di  occupazione reale  delle popolazioni.
            3.     Sin  dall'entrata    in    vigore  del    presente
          regolamento,     previa  presa  in   considerazione   delle
          informazioni comunitarie relative alle disposizioni  di cui
          al  paragrafo  2, gli  Stati membri  interessati propongono
          alla  Commissione, in  base  alle  disposizioni di    detto
          paragrafo   e      tenuto   conto      del   principio   di
          concentrazione, l'elenco delle zone  che  a  loro    avviso
          devono  beneficiare  dell'azione a titolo dell'obiettivo n.
          2 e  le    comunicano  tutte  le  informazioni    utili  al
          riguardo.
            Sulla   scorta    di  questi    elementi  e    della  sua
          valutazione globale delle   proposte presentate,    tenendo
          conto  delle   priorita' e   delle situazioni nazionali, la
          Commissionc adotta, in stretta concertazione con  lo  Stato
          membro    interessato e   secondo   la procedura   prevista
          all'articolo  17, un  primo elenco  triennale   delle  zone
          di cui  al paragrafo 1 e ne informa il Parlamento europeo.
            4.  Nel    redigere  l'elenco  e   nel definire il quadro
          comunitario di sostegno  di    cui  al  paragrafo    9,  la
          Commissione  e  gli   Stati membri provvedono   a garantire
          una  reale  concentrazione degli   interventi sulle    zone
          piu'   gravemente   colpite e  nell'ambito geografico  piu'
          appropriato, tenendo  conto della   situazione  particolare
          delle  zone interessate.   Gli    Stati  membri  comunicano
          alla   Commissione  le informazioni che possono aiutarla in
          questo compito.
            5. Berlino  Ovest puo' beneficiare dell'aiuto    previsto
          nell'ambito  di   questo  obiettivo  per  il  primo periodo
          triennale  di  cui  al paragrafo 6.
            6. La  Commissione, di  concerto con   lo Stato    membro
          interessato,  rivede  periodicamente   l'elenco delle  zone
          beneficiarie.    Tuttavia  i  contributi   concessi   dalla
          Comunita'  nell'ambito  dell'obiettivo n. 2 a favore  delle
          varie  zone contenute   nell'elenco sono    programmati  ed
          erogati su base triennale.
            7.    Dopo tre  anni dell'entrata  in  vigore dell'elenco
          di cui   al paragrafo   3    i    criteri    definiti    al
          paragrafo  2  possono  essere modificati dal  Consiglio che
          delibera  a  maggioranza    qualificata su proposta   della
          Commissione   e   previa   consultazione  del    Parlamento
          europeo.
            8.   Gli   Stati  membri  interessati    presentano  alla
          Commissione i loro piani di   riconversione  regionale    e
          sociale.  I piani  contengono in particolare:
            la    descrizione    della    situazione    attuale,    e
          l'indicazione  dei finanziamenti previsti e dei  principali
          risultati  delle  azioni varate nel   corso del  precedente
          periodo di   programmazione, nel   contesto  degli    aiuti
          strutturali    comunitari   ricevuti e   tenuto  conto  dei
          risultati disponibili delle valutazioni;
            la   descrizione     di   un'adeguata    strategia    per
          conseguire  gli obiettivi di  cui all'art. 1 e  delle linee
          principali  scelte    per la riconversione   delle zone  in
          questione,   con la   quantificazione  dei  progressi    da
          realizzare,    se   la   loro natura   lo  consente  e  una
          valutazione  ex  ante    dell'impatto  previsto,  anche  in
          materia di occupazione, delle pertinenti azioni al  fine di
          garantire  che  queste  apportino vantaggi socioeconomici a
          medio  termine  corrispondenti  alle  risorse   finanziarie
          mobilizzate;
            una  valutazione ex   ante   della situazione  ambientale
          della zona di cui  trattasi e la valutazione   dell'impatto
          ambientale  della strategia e  delle azioni  di cui  sopra,
          secondo   i principi   di  uno  sviluppo  sostenibile    in
          conformita'    delle  vigenti    disposizioni  del  diritto
          comunitario;  le  disposizioni   adottate   per   associare
          le autorita'  competenti in  materia ambientale,  designate
          dallo      Stato   membro,   alla  preparazione  e     alla
          realizzazione delle azioni previste dal piano  noncha'  per
          garantire  l'osservanza  delle norme comunitarie in materia
          di ambiente;
            indicazioni sull'utilizzazione dei contributi  dei Fondi,
          della BEI e degli    altri  strumenti  finanziari  prevista
          nella realizzazione del piano.
            9.  La Commissione  valuta i piani proposti in  ftuizione
          della loro coerenza  con   gli   obiettivi   del   presente
          regolamento    e   con   le disposizioni   e le   politiche
          menzionate  agli articoli   6 e   7. Essa  definisce  sulla
          base  di  questi  piani,    nell'ambito  della  partnership
          prevista dall'art. 4,  paragrafo 1 e di concerto  con    lo
          Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno
          alla   riconversione   per  gli     interventi  strutturali
          comunitari,  avendo cura  di seguire  le procedure previste
          all'art. 17.
            Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:
            gli   obiettivi di    riconversione  quantificati,    per
          quanto    la loro natura  lo    consente,  i  progressi  da
          realizzare  rispetto  alla situazione  attuale durante   il
          periodo  di   cui   trattasi, le  linee prioritarie  scelte
          per    l'intervento    comunitario,    le  modalita'     di
          valutazione  ex   ante, sorveglianza e valutazione  ex post
          delle azioni prospettate;
              le forme d'intervento;
            il piano indicativo di  finanziamento  con  l'indicazione
          dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
              la durata di tali interventi.
            Il      quadro  comunitario     di     sostegno     puo',
          all'occorrenza,  essere modificato e adattato,  nell'ambito
          della  partnership  di  cui  all'art.    4, paragrafo 1, su
          iniziativa    dello  Stato  membro  interessato   o   della
          Commissione di  concerto con  lo Stato membro,  in funzione
          di   nuove  informazioni    pertinenti  e    dei  risultati
          osservati nel  corso della realizzazione delle   azioni  in
          questione, compresi  i risultati della sorveglianza e della
          valutazione ex post.
            10.    Le     modalita'   d'applicazione   del   presente
          articolo  sono precisate nelle disposizioni di cui all'art.
          3, paragrafi 4 e 5".
            - I   commi 1, 2   e 4   dell'art.  7  della    legge  n.
          223/1991,  sono i seguenti:
            "1.  I  lavoratori    collocati  in  mobilita'  ai  sensi
          dell'art. 4, che siano in  possesso dei requisiti di    cui
          all'art.  16,  comma   1, hanno diritto  ad una  indennita'
          per   un periodo   massimo  di    dodici  mesi,  elevato  a
          ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
          anni e  a trentasei per i  lavoratori che hanno compiuto  i
          cinquanta  anni.    L'indennita'    spetta   nella   misura
          percentuale,    di    seguito  indicata,  del   trattamento
          straordinario   di   integrazione   salariale   che   hanno
          percepito  ovvero   che    sarebbe   loro   spettato    nel
          periodo   immediatamente   precedente  la  risoluzione  del
          rapporto di lavoro:
               a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
            b) dal tredicesimo al trentaseiesimo  mese:  ottanta  per
          cento.
            2.    Nelle aree   di cui  al testo  unico approvato  con
          decreto  del Presidente della  Repubblica 6 marzo  1978, n.
          218, la   indennita' di mobilita'  e'  corrisposta  per  un
          periodo  massimo di ventiquattro mesi, elevato a  trentasei
          per i  lavoratori che hanno compiuto  i quaranta anni  e  a
          quarantotto   per  i    lavoratori  che  hanno  compiuto  i
          cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
               a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
            b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese:  ottanta  per
          cento.
           3. (Omissis).
            4.  L'indennita'   di mobilita' non puo'  comunque essere
          corrisposta  per  un  periodo  superiore     all'anzianita'
          maturata  dal lavoratore alle dipendenze  dell'impresa  che
          abbia  attivato la  procedura  di  cui all'articolo 4".
            - Il comma  2 dell'art. 9 della legge n,   223/91,  cosi'
          recita:  "2.    Le  disposizioni  di    cui  al comma 1, si
          applicano  quando le attivita' lavorative o  di  formazione
          offerte  al lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si
          svolgono in un  luogo  distante  non    piu'  di  cinquanta
          chilometri,   o comunque  raggiungibile in  sessanta minuti
          con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore".
            - Per il testo del comma 7 dell'art. 7 si veda in nota al
          comma 2.