Art. 3. Mobilita' lunga (( 1. Le disposizioni del presente articolo sono destinate a )) (( favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino )) (( rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori )) (( dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa )) (( all'indennita' di mobilita', avuto riguardo alla dimensione )) (( delle imprese stesse nel rapporto con il territorio cui sono )) (( ubicate. )) (( 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le disposizioni di cui )) (( all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; )) (( trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unita' e con )) (( riferimento alle unita' produttive ubicate sull'intero )) (( territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collocati in )) (( mobilita' entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine e' )) (( fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai )) (( contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge )) (( 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 15 ottobre 1997. )) (( 3. Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2, una quota)) (( pari al 70 per cento e' riservata alle unita' produttive )) (( ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del )) (( regolamento (CEE) n. 2081 / 1993 del Consiglio, del 20 luglio )) (( 1993. )) (( 4. I lavoratori di cui al comma 2 sono collocati in pensione al)) (( raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento )) (( di anzianita' previsti dalla disciplina vigente alla data di )) (( entrata in vigore del presente decreto. )) (( 5. Per i lavoratori collocati in mobilita' ai fini del presente)) (( articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di )) (( mobilita' oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e )) (( 4, della citata legge n. 223 del 1991, ivi compreso l'onere )) (( relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico )) (( delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'Istituto )) (( nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi )) (( alla fine di ciascuno anno solare, nella misura corrispondente )) (( all'onere sostenuto. )) (( 6. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del )) (( presente articolo devono presentare domanda al Ministero del )) (( lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio 1997. Il )) (( Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le )) (( domande entro il 20 ottobre 1997, secondo criteri di priorita' )) (( stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo )) (( che ha causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore )) (( vicinanza dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva )) (( dei lavoratori posseduti al momento della collocazione in )) (( mobilita' rispetto ai requisiti per il pensionamento di cui al )) (( comma 4. )) (( 7. I lavoratori di cui al comma 2 decadono dai benefici di cui)) (( al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in )) (( lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante )) (( non piu' di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in )) (( sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del )) (( lavoratore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 )) (( luglio 1991, n. 223. )) (( 8. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte )) (( del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle )) (( domande di cui al comma 6, gli enti locali non hanno )) (( predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al )) (( presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica )) (( utilita', le commissioni regionali per l'impiego provvedono ad )) (( accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le )) (( ragioni del mancato utilizzo. )) (( 9. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la)) (( disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge )) (( n. 223 del 1991. )) Riferimenti normativi: - Il comma 7 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n, 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttiva della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il seguente: "7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 dalle societa' non operative della Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni". - Il comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n, 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) cosi' recita: "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle provincie autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati; c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata; f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052 / 1988, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto - legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389". - Gli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, cosi' recitano: "Obiettivo n. 1 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75 % della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996. Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli "arrondissements" Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato I. 3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra. 4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programinazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti; una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale; una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito dcl piano, nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'art. 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni. 5. La Commissione valuta i piani proposti, nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni prospettate; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali coinunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione ex post. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari paricolari di sosteno per uno o piu' piani di cui al paragrafo 4. 6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5. 7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n. 5a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca. Obiettivo n. 2 1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano regioni, regioni frontaliere o parti di regioni, compresi i bacini di occupazione e le comunita' urbane. 2. Le zone di cui al paragafo 1 debbono corrispondere o appartenere, fatto salvo il paragrafo 4, ad una unita' territoriale del livello NUTS III che soddisfi ciascuno dei criteri seguenti: a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni; b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere uguale o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975; c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso. L'intervento comunitario, fatto salvo il paragrafo 4, puo' estendersi anche: a zone contigue che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) nonche' a zone che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) contigue ad una regione di cui all'obiettivo n. 1; a comunita' urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole dell'occupazione nel settore industriale; a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche a seguito di mutamenti industriali e dell'evoluzione dei sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo in settori industiali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone; a zone, in particolare urbane, confrontate a gravi problemi di bonifica di aree industriali degradate; ad altre zone industriali od urbane nelle quali l'impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore della pesca, misurato secondo criteri obiettivi, lo gistifichi. Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la Commissione tenta conto dell'incidenza relativa delle situazioni nazionali rispetto alla media comunitaria, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, il tasso di industrializzazione e il declino industriale. Per l'applicazione di tali criteri, gli Stati membri possono anche prendere come base di riferimento le realta' specifiche che differiscono sul tasso di attivita' o di occupazione reale delle popolazioni. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in considerazione delle informazioni comunitarie relative alle disposizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati propongono alla Commissione, in base alle disposizioni di detto paragrafo e tenuto conto del principio di concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 2 e le comunicano tutte le informazioni utili al riguardo. Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle proposte presentate, tenendo conto delle priorita' e delle situazioni nazionali, la Commissionc adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e secondo la procedura prevista all'articolo 17, un primo elenco triennale delle zone di cui al paragrafo 1 e ne informa il Parlamento europeo. 4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al paragrafo 9, la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu' appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito. 5. Berlino Ovest puo' beneficiare dell'aiuto previsto nell'ambito di questo obiettivo per il primo periodo triennale di cui al paragrafo 6. 6. La Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunita' nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale. 7. Dopo tre anni dell'entrata in vigore dell'elenco di cui al paragrafo 3 i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. 8. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di riconversione regionale e sociale. I piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale, e l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 e delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione, con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente e una valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di garantire che queste apportino vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle risorse finanziarie mobilizzate; una valutazione ex ante della situazione ambientale della zona di cui trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale, designate dallo Stato membro, alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano noncha' per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di ambiente; indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. 9. La Commissione valuta i piani proposti in ftuizione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce sulla base di questi piani, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di riconversione quantificati, per quanto la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni prospettate; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi i risultati della sorveglianza e della valutazione ex post. 10. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5". - I commi 1, 2 e 4 dell'art. 7 della legge n. 223/1991, sono i seguenti: "1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento. 2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento. 3. (Omissis). 4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4". - Il comma 2 dell'art. 9 della legge n, 223/91, cosi' recita: "2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in un luogo distante non piu' di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore". - Per il testo del comma 7 dell'art. 7 si veda in nota al comma 2.