Art. 2. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 e' stanziata la somma di lire 2.500 milioni a valere sul capitolo 7601, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (residui 1996). 2. Le somme relative agli interventi in programma verranno corrisposte dal Dipartimento della protezione civile mediante anticipazioni al soggetto attuatore secondo la seguente modulazione: 20% entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunque dopo il conferimento dell'incarico di progettazione; 30% sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore previo accertamento dell'Ufficio del genio civile competente dell'avvenuta consegna dei lavori e concreto inizio dei lavori; 40% sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore corredata dalla documentazione tecnicocontabile, riscontrata dal Genio civile competente, dalla quale si evinca che e' stato speso l'80% delle precedenti anticipazioni; 10% ad avvenuto collaudo dei lavori mediante richiesta dell'ente attuatore corredata dal relativo certificato di collaudo e da delibera di approvazione dello stesso da parte dell'ente.