Art. 2.
  1.  Per la  realizzazione degli  interventi  di cui  all'art. 1  e'
stanziata la somma di lire 2.500  milioni a valere sul capitolo 7601,
rubrica 6, dello  stato di previsione della  Presidenza del Consiglio
dei Ministri (residui 1996).
  2.  Le  somme  relative   agli  interventi  in  programma  verranno
corrisposte  dal   Dipartimento  della  protezione   civile  mediante
anticipazioni al soggetto attuatore secondo la seguente modulazione:
  20% entro trenta giorni dalla  data di pubblicazione della presente
ordinanza nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  e comunque dopo
il conferimento dell'incarico di progettazione;
  30%  sulla base  di apposita  richiesta dell'ente  attuatore previo
accertamento dell'Ufficio  del genio civile  competente dell'avvenuta
consegna dei lavori e concreto inizio dei lavori;
  40% sulla base di  apposita richiesta dell'ente attuatore corredata
dalla documentazione  tecnicocontabile, riscontrata dal  Genio civile
competente,  dalla quale  si evinca  che e'  stato speso  l'80% delle
precedenti anticipazioni;
  10% ad  avvenuto collaudo  dei lavori mediante  richiesta dell'ente
attuatore  corredata  dal  relativo  certificato  di  collaudo  e  da
delibera di approvazione dello stesso da parte dell'ente.