Art. 3. 1. Il soggetto attuatore assume la piena competenza per la esecuzione dell'opera con le modalita', condizioni e tempi definiti nella presente ordinanza: Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici del soggetto attuatore saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o statuto ne sono preposti che dovra' avvenire entro quindici giorni dalla richiesta da parte dell'ente e ove non intervenga entro tale termine si intendera' reso favorevolmente. 2. L'ente attuatore con il finanziamento assegnato provvede a compensare l'importo contrattuale dei lavori, indagini e forniture, compresi i maggiori oneri derivanti da esigenze non prevedibili emerse in corso d'opera, dalle spese generali e tecniche comprese quelle di collaudo delle opere, dell'I.V.A., delle indennita' di esproprio ed occupazione, di indennizzi e canoni, danni a terzi dipendenti dalla esecuzione delle opere e danni di forza maggiore ed ogni altro onere finanziario comunque preordinato e conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera e agli adempimenti della presente ordinanza. 3. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale, comunque nascente da parte dell'ente attuatore con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, (lavori, indagini, incarichi professionali, danni, contenziosi, maggiori oneri per ritardati pagamento etc.) e le verifiche di cui sopra riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'ente attuatore regolati dalla presente ordinanza affinche' possa essere garantito il rispetto di procedure, modalita' e tempi di attuazione dalla stessa previsti. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dell'ente attuatore che provvede alla relativa copertura o con mezzi propri o reperiti nell'ambito di altro finanziamento. 4. Il legale rappresentante dell'ente attuatore indice entro sette giorni dalla disponibilita' del progetto una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e, ove necessario in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, avvalendosi dei poteri ivi previsti anche riguardo all'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistico territoriale. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinche' una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti indicati, o suo delegato, il relativo parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere puo' essere espresso anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti. 5. L'approvazione di cui al comma precedente ha effetto di variante agli strumenti urbanistici in deroga alle norme statali e regionali vigenti. 6. Il progetto viene definitivamente e formalmente approvato dall'ente attuatore ed e' dichiarato di pubblica utilita' urgente ed indifferibile. 7. Eventuali autorizzazioni, nulla osta ed ulteriori pareri che si dovessero rendere necessari in corso d'opera da parte di enti e amministrazioni statali e regionali dovranno essere rilasciati entro dieci giorni dalla richiesta da parte del soggetto attuatore; decorso tale termine l'autorizzazione si intendera' irrevocabilmente resa favorevolmente.