Art. 3.
  1.  Il  soggetto  attuatore  assume  la  piena  competenza  per  la
esecuzione dell'opera  con le modalita', condizioni  e tempi definiti
nella  presente ordinanza:  Tutti  gli atti  tecnici, procedurali  ed
economici del soggetto attuatore  saranno soggetti al controllo degli
organismi  che  per legge  o  statuto  ne  sono preposti  che  dovra'
avvenire entro quindici  giorni dalla richiesta da  parte dell'ente e
ove   non  intervenga   entro   tale  termine   si  intendera'   reso
favorevolmente.
  2.  L'ente  attuatore con  il  finanziamento  assegnato provvede  a
compensare l'importo  contrattuale dei lavori, indagini  e forniture,
compresi  i  maggiori oneri  derivanti  da  esigenze non  prevedibili
emerse in  corso d'opera,  dalle spese  generali e  tecniche comprese
quelle  di collaudo  delle  opere, dell'I.V.A.,  delle indennita'  di
esproprio  ed occupazione,  di  indennizzi e  canoni,  danni a  terzi
dipendenti dalla esecuzione delle opere  e danni di forza maggiore ed
ogni  altro onere  finanziario comunque  preordinato e  conseguente o
connesso  alla  realizzazione  dell'opera e  agli  adempimenti  della
presente ordinanza.
  3.  Il Dipartimento  della protezione  civile e'  estraneo ad  ogni
rapporto contrattuale, comunque nascente da parte dell'ente attuatore
con terzi in  dipendenza della realizzazione degli  interventi di cui
alla presente ordinanza,  (lavori, indagini, incarichi professionali,
danni, contenziosi, maggiori oneri per ritardati pagamento etc.) e le
verifiche  di  cui sopra  riguardano  esclusivamente  i rapporti  che
intercorrono con  l'ente attuatore regolati dalla  presente ordinanza
affinche' possa essere garantito  il rispetto di procedure, modalita'
e  tempi di  attuazione  dalla stessa  previsti. Pertanto,  eventuali
oneri derivanti  da ritardi, inadempienze o  contenzioso, a qualsiasi
titolo  insorgente, sono  a carico  dell'ente attuatore  che provvede
alla relativa copertura o con  mezzi propri o reperiti nell'ambito di
altro finanziamento.
  4. Il legale rappresentante  dell'ente attuatore indice entro sette
giorni dalla disponibilita' del progetto una conferenza di servizi ai
sensi dell'art.  4 della  legge 7  agosto 1990,  n. 241  e successive
modificazioni e, ove necessario in  deroga ai termini di cui all'art.
1, comma  59, della legge 28  dicembre 1995, n. 549,  avvalendosi dei
poteri ivi previsti anche riguardo all'acquisizione di autorizzazioni
ambientali  e   paesaggistico  territoriale.  Alla   conferenza  sono
invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e
visti sul progetto affinche' una volta che lo stesso sia approvato, i
lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di
uno  dei soggetti  indicati, o  suo delegato,  il relativo  parere si
intende  reso favorevolmente  in  modo irrevocabile.  Il parere  puo'
essere espresso anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti.
  5. L'approvazione di cui al comma precedente ha effetto di variante
agli strumenti urbanistici  in deroga alle norme  statali e regionali
vigenti.
  6.  Il  progetto  viene  definitivamente  e  formalmente  approvato
dall'ente attuatore ed e' dichiarato  di pubblica utilita' urgente ed
indifferibile.
  7. Eventuali autorizzazioni, nulla osta  ed ulteriori pareri che si
dovessero  rendere necessari  in corso  d'opera  da parte  di enti  e
amministrazioni statali e regionali  dovranno essere rilasciati entro
dieci giorni dalla richiesta da parte del soggetto attuatore; decorso
tale  termine l'autorizzazione  si  intendera' irrevocabilmente  resa
favorevolmente.