Art. 4.
  1.  All'affidamento dei  lavori si  procede a  mezzo di  trattativa
privata  previa gara  ufficiosa tra  un numero  adeguato di  ditte e,
comunque, non inferiore a 5 oppure previa ogni piu' celere procedura,
adottando, ove necessario, le deroghe di cui al successivo art. 5.