Art. 5.
  1. Per  l'affidamento delle progettazioni direzione  e collaudo dei
lavori di cui alla ordinanza,  e' autorizzata la deroga alle seguenti
norme:
  decreto legislativo 17  marzo 1995, n. 157, articoli 7,  8, 22, 25,
27;
  legge 11 febbraio 1994, n. 109. articoli  6, 8, 16, 17, 19, 24, 25,
26, 28, 29, con le modifiche  introdotte dal decreto - legge 3 aprile
1995, n.  101, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  2 giugno
1995, n. 216;
  decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 10 gennaio 1991,
n. 55;
  legge  8 giugno  1990,  n.  142, articoli  32  e  35, e  successive
modificazioni o integrazioni;
  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
   legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4;