Art. 5. 1. Per l'affidamento delle progettazioni direzione e collaudo dei lavori di cui alla ordinanza, e' autorizzata la deroga alle seguenti norme: decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 7, 8, 22, 25, 27; legge 11 febbraio 1994, n. 109. articoli 6, 8, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 29, con le modifiche introdotte dal decreto - legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55; legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35, e successive modificazioni o integrazioni; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2; legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4;