Art. 2. E' ammissibile alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine avente i requisiti indicati nella tabella B annessa al presente atto disciplinare, ad eccezione dell'olio di oliva con un tenore d'acqua e di impurita' superiore all'1%. In ordine all'olio di oliva vergine lampante, l'intervento e' limitato agli olii con un tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico non superiore all'8%. L'olio di oliva deve essere di origine comunitaria e offerto all'oganismo di intervento dal primo produttore oleicolo in partite di unica qualita' non inferiori a 20 tonnellate. Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualita' di primo proprietario dell'olio prodotto. L'olio di oliva puo' essere offerto all'intervento anche dalle organizzazioni di produttori o dalle relative Unioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 136 /66 che agiscono per conto dei membri di tali organizzazioni. Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunita' che sia scortato dai seguenti documenti: A) per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantita' delle olive molite e la quantita' di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonche', nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto; B) per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantita' di olio offerta all'intervento e' stata prodotta dai soci olivicoli, per quantita' riferite ad ogni socio nonche' estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio; C) per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorieta' attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengano dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda. Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto. Nei casi sopra indicati l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive puo' essere sostituito da copia notarile della "dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio" (modello F) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore olivicolo in applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.