Art. 2.
  E' ammissibile alla vendita all'intervento,  presso i centri di cui
al precedente  articolo, l'olio di  oliva vergine avente  i requisiti
indicati nella  tabella B annessa  al presente atto  disciplinare, ad
eccezione dell'olio  di oliva  con un tenore  d'acqua e  di impurita'
superiore all'1%.
  In  ordine  all'olio di  oliva  vergine  lampante, l'intervento  e'
limitato agli olii con un tenore  di acidi grassi liberi, espresso in
acido oleico non superiore all'8%.
  L'olio  di  oliva deve  essere  di  origine comunitaria  e  offerto
all'oganismo di  intervento dal primo produttore  oleicolo in partite
di unica qualita' non inferiori a 20 tonnellate.
  Per produttore oleicolo deve  intendersi qualsiasi persona fisica o
giuridica che  provi, sulla base  dei documenti di cui  al successivo
comma del  presente articolo, la  sua qualita' di  primo proprietario
dell'olio prodotto.
  L'olio  di oliva  puo'  essere offerto  all'intervento anche  dalle
organizzazioni di produttori o  dalle relative Unioni riconosciute ai
sensi del  regolamento CEE  n. 136 /66 che  agiscono per   conto  dei
membri di tali organizzazioni.
  Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto
nella Comunita' che sia scortato dai seguenti documenti:
  A)  per gli  offerenti produttori  oleicoli: estratto  notarile dei
fogli del registro di lavorazione  delle olive tenuti dagli esercenti
di frantoio, dal quale risultino la quantita' delle olive molite e la
quantita'  di  olio ottenuto  in  nome  e  per conto  del  produttore
oleicolo nonche', nel  caso in cui l'olio  offerto all'intervento sia
stato ottenuto  da olive acquistate,  anche le fatture  o autofatture
IVA comprovanti tale acquisto;
  B) per  gli offerenti produttori oleicoli  associati: dichiarazione
del legale  rappresentante dell'organismo associativo  attestante che
la quantita'  di olio  offerta all'intervento  e' stata  prodotta dai
soci olivicoli, per quantita' riferite ad ogni socio nonche' estratto
notarile dei  fogli del  registro di  lavorazione delle  olive tenuti
dagli esercenti di frantoio;
  C) per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva
di  notorieta'   attestante  che  i  quantitativi   di  olio  offerto
all'intervento  provengano dalla  lavorazione di  olive acquistate  o
sono costituiti da olio trattenuto come molenda.
  Alla dichiarazione deve essere  unito l'estratto notarile dei fogli
del registro  di lavorazione delle  olive e,  nel caso in  cui l'olio
offerto all'intervento sia stato  ottenuto da olive acquistate, anche
le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.
  Nei casi sopra indicati l'estratto  notarile dei fogli del registro
di lavorazione delle  olive puo' essere sostituito  da copia notarile
della "dichiarazione  di lavorazione delle  olive e di  produzione di
olio" (modello F) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore
olivicolo in applicazione delle  disposizioni impartite dal Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali.