Art. 4.
  Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere
oggetto  di  domanda  in  carta libera  rivolta  all'A.I.M.A.  -  Via
Palestro, 81 - 00185 Roma.
  Tale  domanda,  conforme  all'allegata  tabella  D,  potra'  essere
inviata anche a mezzo fax (n. 4451940).
  L'Azienda, sulla  base di  quanto disposto  dal regolamento  CEE n.
3472/1985,  provvedera' ad indicare il magazzino   ove potra'  essere
conferito  il prodotto  ed  al quale  l'offerente dovra'  consegnare,
oltre che copia della domanda,  anche la documentazione a corredo, di
cui all'art. 2, sesto comma, del presente disciplinare.
  La  domanda  deve contenere  l'indicazione  del  nome e  cognome  o
denominazione  sociale  e   indirizzo  dell'offerente,  della  natura
dell'attivita' svolta (produttore  oleicolo, organismo associativo di
produttori oleicoli, gestore di frantoio), delle quantita' e qualita'
di olio offerto  in vendita all'intervento e  della esatta ubicazione
del magazzino di giacenza dell'olio offerto.
  L'accettazione  dell'offerta  ricevuta,   sempreche'  ricorrano  le
condizioni di  ammissibilita' della  vendita indicate  nel precedente
art. 2,  sara' effettuata dall'Azienda non  appena conosciuto l'esito
degli  accertamenti  qualitativi  previsti ai  successivi  commi  del
presente articolo.
  La quantita' di  prodotto offerta in vendita  all'assuntore deve, a
cura  del  venditore,  essere  consegnata  franco  veicolo  magazzino
dell'assuntore, non scaricata.
  Alle operazioni di discarica e  di entrata della merce in magazzino
deve  provvedere l'assuntore  in  presenza del  venditore  o, in  sua
assenza, di  chi esegue  materialmente la consegna  e che  si intende
senz'altro delegato alla consegna medesima.
  A tali  operazioni dovra'  presenziare l'organismo preposto  per il
controllo.
  All'atto della  presa in  consegna, l'assuntore emette  la ricevuta
provvisoria della  quantita' di merce consegnata,  redatta secondo il
modello rimesso dall'A.I.M.A. e  l'organismo di controllo procede, in
contraddittorio con  il venditore  o suo delegato,  agli accertamenti
della qualita',  della quantita' e delle  caratteristiche della merce
medesima.
  Fatto salvo il disposto dell'art. 2 l'offerta e' accettata soltanto
allorche' l'A.I.M.A.:
  a)  relativamente agli  oli vergini  diversi dall'olio  lampante ha
verificato, avvalendosi dei metodi di  cui agli allegati II, III, IV,
VIII,  IX,  XA, XB e XI del regolamento CEE n. 2568/91, modificato da
ultimo  con  Reg. CEE  n.  656/95,   che le   loro    caratteristiche
fisicochimiche siano  conformi a quelle indicate,  con riferimento ad
una  categoria di  olio d'oliva  vergine diverso  dall'olio lampante,
nell'allegato  I  di  detto  regolamento  e  che  le  caratteristiche
organolettiche siano conformi a quelle definite nell'allegata tabella
B. L'esame delle caratteristiche organolettiche e' effettuato in base
al    metodo indicato  nell'allegato XII  del Reg.  CEE n.  2568/ 91.
Quest'analisi  precede  l'analisi  delle  caratteristiche  chimico  -
fisiche;
  b)   relativamente  all'olio   vergine  lampante,   ha  verificato,
avvalendosi dei metodi di cui agli  allegati II, IV, V, VI, VII, VIII
e  XA,  punto 6  del Reg. CEE n. 2568/91,  che le sue caratteristiche
fisico - chimiche  siano conformi a quelle  indicate, con riferimento
alla categoria corrispondente di  olio d'oliva vergine, nell'allegato
di detto regolamento;
  c) ha  verificato che  l'olio offerto non  superi i  livelli minimi
ammissibili  di  radioattivita'   resi  applicabili  dalla  normativa
comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti di origine comunitaria
contaminati  in seguito  all'incidente  di  Cernobil corrispondono  a
quelli  fissati  all'articolo  3  del  Reg. CEE   n.   3955/87    del
Consiglio. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del
prodotto viene  effettuato soltanto ove  la situazione lo  richieda e
per il periodo necessario. Se del  caso, la durata e la portata delle
misure  di  controllo sono  stabilite  secondo  la procedura  di  cui
all'articolo 38 del Reg. CEE n. 136/66.
  Le verifiche  di cui  al precedente comma  devono essere  svolte da
"pubblici" laboratori,  attrezzati ed abilitati secondo  la normativa
vigente,  e del  tutto  indipendenti dall'organismo  di intervento  e
dagli organismi ammassatori, ai sensi del Reg. CEE n. 3472/85.
  Se  oggetto di  consegna e'  l'olio di  oliva vergine  (diverso dal
lampante), gli  accertamenti analitici previsti nei  precedenti commi
debbono essere eseguiti presso uno dei seguenti Istituti:
  Istituto per l'Elaiotecnica - Via C. Battisti, 198 - 65123 Pescara;
  Stazione  Sperimentale   Olii  e  Grassi  (Ministero   Industria  e
Commercio) - 20100 Milano;
  Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane  e I.I. - Via della Luce,
35 - 00153 Roma;
    Ufficio Repressione Frodi - 00100 Roma;
    Ufficio Repressione Frodi - 87100 Cosenza;
  Laboratorio Chimico Compartimentale delle Dogane  e I.I. - Corso di
Tullio, 1/C - 70122 Bari;
  Laboratorio  Chimico  Compartimentale delle  Dogane  e  I.I. -  Via
Rubattino, 6 - 16126 Genova;
  ai   quali  l'organismo   incaricato  del   controllo  (Agecontrol)
rimettera'  sollecitamente i  campioni rappresentativi  per l'analisi
della partita di merce prelevati  in contraddittorio con il venditore
o suo delegato, raccomandando agli  stessi di effettuare tali analisi
entro quindici giorni dal ricevimento  del campione stesso al fine di
rispettare i termini di pagamento comunitari.
  Per  quanto   concerne  l'olio  di  oliva   vergine  lampante,  gli
accertamenti  analitici dovranno  essere  eseguiti presso  laboratori
dipendenti da Enti statali e/o pubblici.
  Nel caso in  cui la merce non  sia conforme ai requisiti  di cui ai
precedenti  commi,   la  vendita   all'intervento  non  ha   luogo  e
l'offerente e' obbligato  a ritirare la merce  medesima con pagamento
all'assuntore  delle spese  di  entrata e  di  uscita dal  magazzino,
nonche' delle spese di sosta dell'olio consegnato.