Art. 5.
  L'applicazione dei prezzi di acquisto  di cui all'annessa tabella C
agli olii di  oliva vergini diversi dall'olio  lampante e' effettuata
solamente quando  l'A.I.M.A. abbia constatato che  le caratteristiche
di detti olii sono conformi a  quelle definite nel regolamento CEE n.
2568 /91  e nell'allegato  del regolamento   CEE n.   136/  66  (vedi
tabella B) e relative modifiche.
  Il pagamento  del prezzo al venditore  e' effettuato dall'A.I.M.A.,
per quanto riguarda l'olio di  oliva vergine diverso dal lampante dal
31 all'80 giorno successivo alla presa in consegna del prodotto e per
quanto  riguarda l'olio  lampante  dal  trentunesimo al  quarantesimo
giorno. Le operazioni di  consegna di ciascuna partita all'intervento
debbono,  in  ogni  caso,  terminare  al  piu'  tardi  il  46  giorno
successivo a quello di presentazione dell'offerta di vendita.
  A  tal  fine l'assuntore  rilascia  al  venditore una  bolletta  di
acquisto nella quale debbono risultare  indicati: il magazzino in cui
e'  avvenuta  la  consegna  del prodotto,  la  data  della  consegna,
l'intestatario   venditore,    la   quantita',   la    qualita',   le
caratteristiche  merceologiche   ed  il  prezzo  di   acquisto  nelle
componenti indicate al precedente art.  3 e nell'annessa tabella C, e
relativa IVA.
  Con  tale bolletta  il  venditore riscuote  il  prezzo dovutogli  e
relativa IVA  direttamente dall'A.I.M.A. e deve  consegnare o spedire
all'assuntore,  ai  sensi  delle disposizioni  vigenti  sull'IVA,  un
esemplare della fattura  emessa, salvo che il  venditore sia soggetto
esonerato da tale  imposta, nel qual caso l'assuntore,  sulla base di
apposita  dichiarazione del  venditore risultante  sulla bolletta  di
acquisto all'atto  della riscossione  del prezzo,  emette autofattura
con distinta indicazione dell'IVA.