Art. 5. L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella C agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante e' effettuata solamente quando l'A.I.M.A. abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nel regolamento CEE n. 2568 /91 e nell'allegato del regolamento CEE n. 136/ 66 (vedi tabella B) e relative modifiche. Il pagamento del prezzo al venditore e' effettuato dall'A.I.M.A., per quanto riguarda l'olio di oliva vergine diverso dal lampante dal 31 all'80 giorno successivo alla presa in consegna del prodotto e per quanto riguarda l'olio lampante dal trentunesimo al quarantesimo giorno. Le operazioni di consegna di ciascuna partita all'intervento debbono, in ogni caso, terminare al piu' tardi il 46 giorno successivo a quello di presentazione dell'offerta di vendita. A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui e' avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantita', la qualita', le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella C, e relativa IVA. Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'A.I.M.A. e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel qual caso l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore risultante sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.