Art. 6.
  Salva diversa  prescrizione dei regolamenti comunitari,  la vendita
dell'olio acquistato  all'intervento e' disposta dall'A.I.M.A.  ed e'
eseguita  dall'assuntore con  l'osservanza delle  condizioni e  delle
modalita'  stabilite dall'A.I.M.A.  medesima nell'ambito  delle norme
generali di cui al regolamento CEE n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e
successive modificazioni.
  L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento
del prodotto affinche' essa possa disporne razionalmente la vendita e
deve osservare le prescrizioni  che l'Azienda medesimo stabilira' per
l'identificazione  dei contenitori  di  conservazione  ai fini  della
vendita  e  per  ogni   altra  esigenza  commerciale  prevista  nelle
condizioni di vendita.
  Le consegne  del prodotto  ceduto dall'A.I.M.A.  saranno effettuate
alle   condizioni    di   merce   resa   dall'assuntore    in   fusti
dell'acquirente, caricata  su veicolo dell'acquirente  medesimo, alla
porta del  magazzino di consegna, oppure  in cisterna dell'acquirente
alla porta di detto magazzino.