Art. 6. Salva diversa prescrizione dei regolamenti comunitari, la vendita dell'olio acquistato all'intervento e' disposta dall'A.I.M.A. ed e' eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalita' stabilite dall'A.I.M.A. medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento CEE n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni. L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto affinche' essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesimo stabilira' per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita. Le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. saranno effettuate alle condizioni di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo, alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.