Art. 7. Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita "bolletta di uscita", nella quale devono risultare: la quantita' dell'olio ritirato dall'acquirente, il magazzino ove e' avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale e' stato estratto, la data del ritiro, la qualita' e le caratteristiche merceologiche del prodotto. Ai sensi del regolamento CEE n. 3472/85, presso ogni magazzino di stoccaggio e' d'obbligo tenere, tra l'altro, perfettamente aggiornata una contabilita' giornaliera che consenta la corretta gestione dei quantitativi presenti in magazzino. Ogni vendita dovra' essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA ed alle condizioni di vendita stabilite dall'A.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento CEE n. 2960/77.