Art. 7.
  Per  ogni  consegna  giornaliera  all'acquirente  l'assuntore  deve
emettere apposita "bolletta di uscita", nella quale devono risultare:
la quantita' dell'olio ritirato  dall'acquirente, il magazzino ove e'
avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale e'
stato estratto, la data del  ritiro, la qualita' e le caratteristiche
merceologiche del prodotto.
  Ai sensi del regolamento CEE n. 3472/85, presso ogni  magazzino  di
stoccaggio e' d'obbligo tenere, tra l'altro, perfettamente aggiornata
una contabilita'  giornaliera che  consenta la corretta  gestione dei
quantitativi presenti in magazzino.
  Ogni  vendita dovra'  essere documentata  da apposita  fattura, che
viene emessa  dall'assuntore del servizio conformemente  alle vigenti
disposizioni  sull'IVA  ed  alle   condizioni  di  vendita  stabilite
dall'A.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento CEE n. 2960/77.