Tabella B Camapagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1996/97 DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA CHE POSSONO ESSERE ACQUISTATI ALL'INTERVENTO Oli di oliva vergini: oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione che segue: a) olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico e' uguale o superiore a 6,5 la cui acidita' libera espressa in acido oleico e' al massimo di 1 grammo per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria; b) olio di oliva vergine (il termine "fino" puo' essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso): olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico e' uguale o superiore a 5,5 la cui acidita' libera espressa in acido oleico e' al massimo di 2 grammi per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria; c) olio di oliva vergine corrente: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico e' uguale o superiore a 3,5 e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria, la cui acidita', espressa in acido oleico, e' al massimo di 3,3 grammi per 100 grammi; d) olio di oliva vergine lampante: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico e' inferiore a 3,5 e/ o la cui acidita' libera espressa in acido oleico e' superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.