(all. 1 - art. 1)
                ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO
                              ________
                               STATUTO
                               Titolo I
                      Degli scopi istituzionali
                               Art. 1.
                 Natura giuridica, finalita' e durata
 
  1. L'Ente nazionale di assistenza  al volo, d'ora in poi denominato
Ente,  svolge  le  attivita'  ed  i  servizi  stabiliti  dalla  legge
istitutiva,  dalla  normativa  vigente  e dal  presente  statuto  con
criteri di economicita' di gestione e di redditivita' d'impresa.
  2.  Nello svolgimento  di  tali attivita',  l'Ente  si conforma  ai
principi  di trasparenza,  di efficienza,  di continuita'  e mira  al
soddisfacimento delle esigenze della sicurezza e degli utenti.
  3. La durata dell'ENAV e' quella prevista dalla legge istitutiva.
 
                               Art. 2.
                             Sede legale
 
  1. L'Ente nazionale  di assistenza al volo ha sede  legale in Roma,
via Salaria,  716. L'eventuale  cambio della  sede e'  deliberato dal
consiglio di amministrazione.
 
                              Titolo II
                         Attivita' dell'Ente
                               Art. 3.
                         Attivita' e servizi
 
  1. L'Ente svolge  i compiti previsti dalla legge  21 dicembre 1996,
n. 665 come di seguito specificato:
  a) l'Ente  fornisce i servizi  di assistenza  al volo in  tutti gli
spazi aerei  di pertinenza italiani, di  cui agli articoli 3  e 4 del
decreto del  del Presidente della  Repubblica 24 marzo 1981,  n. 145,
fatti salvi gli spazi aerei  destinati al traffico aereo operativo di
cui al  decreto del  Presidente della Repubblica  27 luglio  1981, n.
484. Esso  svolge altresi' ogni  altra attivita' connessa  con quelle
determinante  nello  statuto,  nel   contratto  di  programma  e  nel
contratto di servizio.
  b)   All'Ente  competono,   in   particolare,  l'organizzazione   e
l'erogazione dei servizi:
  di  traffico aereo,  consistenti  nel servizio  di controllo  della
circolazione  aerea,  nel  servizio  di  informazione  di  volo,  nel
servizio consultivo e di allarme;
     di meteorologia aeroportuale;
     di informazione aeronautica;
     di telecomunicazioni aeronautiche;
     di radio - navigazione e radio - diffusione.
     c) L'Ente svolge inoltre i seguenti compiti:
  promuove  ed attua  iniziative di  interesse nazionale  nei settori
sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione
aerea e della sicurezza delle operazioni di volo;
  cura  lo  studio  e  la  ricerca sui  sistemi  di  navigazione,  il
potenziamento degli  impianti di  assistenza al volo  in correlazione
anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano
generale degli aeroporti;
  provvede   alla  formazione   e  all'addestrainento   di  personale
aeronautico specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi, ed
al  rilascio delle  relative abilitazioni  per il  personale da  esso
direttamente impiegato;
     produce la cartografia;
  provvede al  controllo in  volo delle  procedure operative  e delle
radio -  misure degli apparati  di radio - navigazione,  nonche' alla
certificazione degli impianti;
     d) l'Ente svolge altresi' i seguenti compiti:
  attivita' di conduzione tecnica e di manutenzione degli impianti;
  attivita'  direttamente  o  indirettamente  collegata  al  servizio
rivolto al mercato.
   2. L'Ente inoltre:
  a) puo'  concludere con organismi internazioni  accordi concernenti
le  attivita'  di  cui  al  precedente  comma  1,  per  una  migliore
realizzazione  delle  finalita'  istituzionali,  nel  rispetto  della
vigente normativa come previsto dalla costituzione, dalle leggi e dai
relativi regolamenti in materia;
  b) come previsto dall'art. 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 665,
partecipa  ai programmi  europei di  ricerca e  sviluppo nel  settore
dell'assistenza  al volo  ed in  particolare al  programma nel  campo
della  navigazione satellitare  "Global navigation  satellite system"
(GNSS).  La partecipazione  al GNSS,  paritaria con  gli altri  Paesi
dell'Unione  europea,  avviene  in  coordinamento  con  la  direzione
generale  dell'aviazione civile,  l'agenzia spaziale  italiana ed  il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
mediante  appositi  ed adeguati  investimenti,  la  cui copertura  e'
definita nel  contratto di programma  di cui all'art. 9  della citata
legge, consentendo  lo sviluppo del  sistema GNSS e  la installazione
sul territorio nazionale di apposite infrastrutture.
 
                              Titolo III
                       Competenze degli organi
                               Art. 4.
                           Organi dell'Ente
 
  1. Sono organi dell'Ente, ai sensi della legge istitutiva:
     a) il presidente;
     b) il consiglio di amministrazione;
     c) il collegio dei revisori dei conti;
     d) il direttore generale.
 
                               Art. 5.
                             Presidente
 
   Il presidente:
  a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, con facolta' di conferire
le  relative  procure e/o deleghe; e' legittimato a stare in giudizio
in nome e per conto dell'Ente nelle liti.
  b) convoca e presiede il  consiglio di amministrazione e predispone
l'ordine del giorno delle riunioni;
  c) propone al consiglio di  amministrazione il programma annuale di
di gestione, riferito  all'anno solare successivo, ed  il bilancio di
esercizio con le relative relazioni di accompagno e note informative;
  d)  stipula, previa  delibera del  consiglio di  amministrazione, i
contratti collettivi di lavoro per il personale dirigente e non;
  e) su delibera del consiglio di amministrazione, in base alle norme
vigenti  ed  alla contrattazione  collettiva  di  lavoro, assume  con
contratto a termine o a  tempo indeterminato il personale dirigente e
dispone, ove ne ricorrano le  condizioni, la risoluzione del rapporto
di lavoro;
  f) conferisce al  personale in servizio, su  delibera del consiglio
di amministrazione, le promozioni a dirigente;
  g)   attribuisce   e  revoca,   su   delibera   del  consiglio   di
amministrazione, gli incarichi al personale dirigente;
  h) su delibera del consiglio di amministrazione, in base alle norme
vigenti ed alla contrattazione collettiva di lavoro:
  assume,  con  contratto  a  termine  o  a  tempo  indeterminato  il
personale non dirigente;
  conferisce  gli   avanzamenti  e  dispone,  ove   ne  ricorrano  le
condizioni, la risoluzione del rapporto di lavoro;
  i)  propone  al  consiglio  di amministrazione  il  comando  ed  il
distacco del personale dell'Ente;
  l) propone il modello organizzativo, le posizioni dirigenziali e la
consistenza organica  dell'Ente che vengono deliberate  dal consiglio
di amministrazione;
  m) conferisce,  su delibera  del consiglio di  amministrazione, per
speciali  necessita'  ed  esigenze   e  per  materie  di  particolare
rilevanza,  nonche'  per  lo  studio  e  la  redazione  di  specifici
progetti,  cui non  si puo'  far  fronte con  personale in  servizio,
incarichi  di  consulenza  e   collaborazione  a  persone  fisiche  o
giuridiche  di  comprovata  capacita'   ed  esperienza  al  di  fuori
dell'ENAV determinando,  con le  medesime modalita', durata,  luogo e
oggetto della collaborazione nonche' la misura del relativo compenso;
  n) vigila direttamente  o tramite le deleghe  previste alla lettera
o) sulla esecuzione delle delibere adottate;
  o) delega,  in funzione  delle esigenze,  a singoli  consiglieri di
amministrazione, compiti di carattere  permanente o la trattazione di
specifici problemi;
  p)  stipula, previa  delibera  del consiglio  di ammmistrazione,  i
contratti di programma;
  q) trasmette,  al Ministero  dei trasporti  e della  navigazione le
deliberazioni    adottate   dal    consiglio   di    amministrazione,
relativamente     alle  materie    di    contenuto  strategico   e/ o
programmatico a carattere finanziario;
  r)  esercita, direttamente  o mediante  delega, tutti  gli atti  di
gestione  ordinaria  e  straordinaria   dell'Ente  non  riservati  al
consiglio di amministrazione;
  s) adotta in caso di necessita'  e di urgenza tutti i provvedimenti
necessari, anche  in assenza  di delega o  delibera del  consiglio di
amministrazione,  sottoponendoli a  ratifica  del consiglio  medesimo
alla prima seduta utile;
  t) sottoscrive con firma unica gli atti e documenti dell'Ente;
  u) e' sostituito, in caso di  assenza o di impedimento temporaneo -
per  l'adozione  dei soli  atti  di  ordinaria aministrazione  -  dal
consigliere presente in  sede piu' anziano nella carica  o, a parita'
di anzianita', dal piu' anziano di eta'.
 
                               Art. 6.
      Consiglio di amministrazione - Composizione e competenze
 
  1. Ai sensi della legge istitutiva, il consiglio di amministrazione
e' composto dal presidente, che lo presiede, e da sei consiglieri. La
durata in  carica del  consiglio e'  quella prevista  dalla normativa
vigente.
  2. Con  la procedura prevista  dalla normativa vigente  si provvede
alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione cessati
dalla carica per qualsiasi motivo.
  I nuovi  consiglieri cessano dal loro  mandato contemporaneamente a
quelli in carica.
   3. Il consiglio di amministrazione:
     a) delibera, su proposta del presidente, lo statuto;
  b) delibera, su  proposta del presidente, gli obiettivi  ed i piani
di attivita';
  c) delibera provvedimenti su proposta del direttore generale;
  d) delibera i  bilanci nei termini e con le  modalita' indicati nel
regolamento di amministrazione e contabilita';
  e) delibera, su proposta del  presidente, il contratto di programma
da stipulare  con il  Ministro dei trasporti  e della  navigazione di
concerto con i Ministri del tesoro e della difesa;
  f)  delibera i  contratti  collettivi di  lavoro  per il  personale
dirigente e non;
  g)  delibera sui  contratti  di importo  superiore a  1.000.000.000
nonche' sulle convenzioni, concessioni e transazioni;
  h)  delibera il  regolamento di  amministrazione e  contabilita', i
reolamenti tecnici basati sul contratto di programma stipulato con il
Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri
del tesoro e della difesa;
  i)  delibera,  su  proposta  del presidente,  la  partecipazione  a
consorzi,  societa' ed  enti, operanti  anche all'estero,  nonche' la
costituzione di societa' e di consorzi aventi per fini l'esercizio di
attivita' complementari, accessorie o comunque connesse con quelle di
assistenza al volo;
  l)  ratifica  i  provvedimenti  adottati  in  via  di  urgenza  dal
presidente e dal direttore generale;
  m) delibera, secondo  i criteri dettati dal  contratto di programma
stipulato  con il  Ministro  dei trasporti  e  della navigazione,  le
tariffe dei servizi;
  n)   delibera    sulle   iscrizioni,    cancellazioni,   riduzioni,
postergazioni di ipoteche;
     o) delibera sulle liti;
  p) delibera sull'acquisizione e cessione di beni immobili;
  q) delibera le  funzioni attribuite al vice  direttore generale, su
proposta del presidente sentito il direttore generale;
  r)  delega,  su  proposta  del  presidente,  in  via  temporanea  o
permanente particolari attribuzioni, ivi  comprese quelle di cui alle
lettere g), m), o), p), a dirigenti dell'Ente nonche' ai responsabili
agli uffici centrali e periferici;
  s) delibera sulle materie di cui  al precedente art. 5, lettere d),
e), f) ed l);
  t) delibera  sugli indirizzi delle  materie di cui alla  lettera h)
del precedente art. 5;
  u)  delibera,   su  proposta  del  presidente,   l'attribuzione  di
specifici compensi ai dirigenti nell'ambito del contratto collettivo;
  v) delibera sulle  proposte di distacco e comando  del personale di
cui all'art. 5, lettera i), e al successivo art. 15.
 
                               Art. 7.
                   Modalita' di funzionamento del
                    consiglio di amministrazione
 
  1.  Il consiglio  di amministrazione  si riunisce  di norma  in via
ordinaria pr esso  la sede sociale, almeno una volta  al mese e tutte
le volte che il presidente lo  ritenga necessario o sia r ichiesto da
due consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti.
  2. Il Consiglio  nomina un segretario che abbia  di norma qualifica
dirigenziale.
  Egli  assiste alle  sedute del  consiglio e  ne redige  il processo
verbale.
  3.  E'   richiesta,  per  la  validita'   delle  deliberazioni  del
consiglio, la presenza  di almeno il presidente o  supplente piu' tre
consiglieri. Le deliberazioni sono  prese a maggioranza dei presenti;
in  caso di  parita' prevale  il voto  del presidente.  Il voto  deve
essere personale ed espresso in forma palese.
  Le  deliberazioni  del  consiglio  devono  risultare  dal  processo
verbale della seduta cui  si riferiscono, sottoscritto dal presidente
e dal segretario e approvato, di regola, nella seduta successiva.
  4. In materia di ineleggibilita' e decadenza si applica l'art. 2382
del codice civile.
  5.  Il  consiglio  definisce  apposito  regolamento  interno  sulla
funzionalita' dell'organo.
 
                               Art. 8.
                   Collegio dei revisori dei conti
 
  1. Il  collegio dei revisori  dei conti  e' composto da  tre membri
effettivi e  da tre  supplenti ai  sensi dell'art.  3 della  legge 21
dicembre  1996, n.  665.  Assume la  presidenza  il membro  effettivo
designato dalMinistero del tesoro.
   Dura in carica tre anni.
  Per i membri valgono le cause  di ineleggibilita' e di decadenza di
cui all'art. 2399 del codice civile.
  In caso  di assenza  o di impedimento  del presidente,  le relative
funzioni sono esercitate dal membro effettivo con maggiore anzianita'
nella  carica o,  a  parita'  di anzianita'  nella  carica, dal  piu'
anziano di eta'.
  2.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  esplica  il  controllo
sull'attivita' dell'Ente  ai sensi  degli artt.  2397 e  seguenti del
codice  civile e  del regolamento  di amministrazione  e contabilita'
dell'Ente.
   3. Il collegio in particolare:
  a)  vigila sulla  gestione  finanziaria,  economica e  patrimoniale
dell'Ente;
  b)  accerta  la  regolare  tenuta   dei  libri  e  delle  scritture
contabili;
  c)  esamina  i  bilanci  annuali,  le  situazioni  contabili  ed  i
rendiconti periodici, redigendo apposite relazioni;
  d)  procede ad  atti  di  ispezione presso  gli  uffici centrali  e
periferici;
  e) chiede al consiglio di  amministrazione chiarimenti in merito ad
atti o delibere;
     f) effettua periodiche verifiche di cassa;
  g) riferisce  periodicamente sull'azione  di controllo  al Ministro
dei  trasporti e  della  navigazione,  al Ministro  del  tesoro e  al
presidente dell'Ente.
  4. Le deliberazioni del collegio  devono essere prese a maggioranza
e trascritte in apposito libro e trasmesse all'Ente.
  Le  delibere del  consiglio di  amministrazione sono  esaminate dal
collegio  entro cinque  giorni lavorativi  dalla data  di ricevimento
delle  medesime;  i relativi  verbali  sono  trasmessi al  presidente
dell'Ente e, nei casi previsti dall'art.  5, lettera q), agli Enti di
cui al  precedente punto 3, lettera  g), entro lo stesso  termine. Il
collegio   puo'   esprimersi   sulle  delibere   del   consiglio   di
amministrazione anche nel corso della riunione consiliare.
  I membri supplenti  sostituiscono, in caso di  assenza o temporaneo
impedimento, i membri effettivi.
  5. I membri  del collegio assistono alle riunioni  del consiglio di
amministrazione  ed   hanno  facolta'  di  fare   osservazioni;  tali
osservazioni sono assunte a verbale.
  6.  Il collegio  dei revisori  dei conti  per lo  svolgimento delle
proprie  funzioni  si  avvale  di  un ufficio  di  revisione  la  cui
composizione  organica  sara'  fissata  con  decreto  del  presidente
dell'Ente su  proposta del presidente  del collegio dei  revisori dei
conti.
 
                               Art. 9.
                         Direttore generale
 
  Come previsto dal comma 8 dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1996,
n.  665, il  direttore generale  partecipa con  voto consultivo  alle
riunioni  del   consiglio  di   amministrazione,  al   quale  propone
l'emanazione   dei   provvedimenti   che  ritiene   necessari;   cura
l'esecuzione  delle deliberazioni  del consiglio  stesso; sovrintende
all'attivita'  di  tutti  gli  uffici  assicurando  il  coordinamento
operativo  dei  servizi,  delle articolazioni  territoriali  e  delle
strutture speciali e l'unita'  di indirizzo tecnico - amministrativo;
esegue ogni  altro compito  che gli sia  attribuito dal  consiglio di
amministrazione. Il direttore generale adotta,  in caso di urgenza, i
provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuita' e la
sicurezza  dei  servizi di  assistenza  al  volo. Tali  provvedimenti
debbono   essere   sottoposti   alla  ratifica   del   consiglio   di
amministrazione nella  prima seduta  utile. Il direttore  generale e'
coadiuvato da un  vice direttore generale. Le  relative funzioni sono
attribuite  dal   consiglio  di  amministrazione,  su   proposta  del
presidente, sentito il direttore generale.
 
                              Titolo IV
                        Vigilanza sugli atti
                               Art. 10
                        Vigilanza governativa
 
  1.  Le  deliberazioni  del  consiglio  di  amministrazione  di  cui
all'art.  5,   lettera  q),   sono  trasmesse  dal   presidente,  per
informazione, al  Ministero vigilante  entro dieci giorni  dalla loro
adozione.
  Eventuali  osservazioni da  parte del  Ministero perverranno  entro
venti giorni dalla data di ricezione.
  2.  Sono sottoposti  all'approvazione  del  Ministero vigilante  lo
statuto  e le  sue  modifiche, il  regolamento  di amministrazione  e
contabilita',  le  partecipazioni,  le  costituzioni  di  societa'  e
consorzi, gli  accordi con  gli organismi internazionali;  nonche' il
piano  triennale, i  programmi annuali  di gestione  ed i  bilanci di
esercizio.  Le  comunicazioni  di approvazione  perverranno  all'Ente
entro trenta giorni  dalla data di ricezione degli atti  da parte del
Ministero.
 
                               Titolo V
                   Organizzazione e funzionamento
                               Art 11.
                      Organizzazione dell'Ente
 
  1. L'Ente si articola, in relazione  al servizio da rendere ed alle
esigenze  funzionali,  in  organizzazione centrale  e  organizzazione
periferica.
   L'organizzazione centrale si articola in:
    direzione generale;
    aree strategiche;
    servizi;
    divisioni;
    uffici di supporto.
   L'organizzazione periferica si articola in:
    dipartimenti territoriali che comprendono:
     centri regionali di assistenza al volo (CRAV);
     centri di assistenza al volo (CAV);
     centri aeroportuali.
  2.  L'istituzione, i  compiti, il  funzionamento, gli  organici, le
eventuali  modifiche  e  la  soppressione  delle  relative  strutture
saranno deliberate  dal consiglio di amministrazione  su proposta del
presidente,  in  base alle  effettive  esigenze  organizzative ed  in
conformita' agli impegni assunti nel contratto di programma.
 
                              Art. 12.
                        Patrimonio dell'Ente
 
  1.    Costituiscono    patrimonio    dell'Ente   tutti    i    beni
dell'amministrazione dell'AAAVTAG ad esso trasferiti in base all'art.
6  della  legge  21  dicembre  1996,  n.  665;  nonche'  gli  apporti
provenienti dallo Stato e da altre disposizioni legislative, che sono
individuati a norma del secondo comma dello stesso articolo.
  2.  Il patrimonio  aziendale  e' assoggettato  al regime  stabilito
dalla legge istitutiva dell'Ente.
 
                              Art. 13.
                        Bilancio di esercizio
 
  1. L'Ente redige il bilancio di esercizio secondo i principi di cui
agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
  2. Le previsioni e i consuntivi  in termini di cassa sono trasmessi
al Mnistero  del tesoro ai  sensi degli artt. 25  e 30 della  legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. Il bilancio  deliberato dal consiglio e'  approvato dal Ministro
dei trasporti  e della navigazione,  di concerto con il  Ministro del
tesoro.
  4. L'esercizio ha  inizio il l gennaio e termina  il 31 dicembre di
ogni anno.
 
                              Art. 14.
             Fonti di disciplina del rapporto di lavoro
 
  1. Il  rapporto di lavoro  del personale dell'Ente  e' disciplinato
dal  codice civile,  libro V,  dalle leggi  regolanti il  rapporto di
lavoro nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.
  2 L'Ente  stipula contratti collettivi  a livello nazionale  per il
personale dipendente dirigente e  non dirigente con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.  La contrattazione collettiva
terra' conto degli obiettivi assegnati all'Ente dal piano triennale e
dai contratti di programma e di servizio.
  3. La contrattazione  collettiva decentrata si svolge  nei limiti e
nelle materie definite dal contratto collettivo nazionale.
  4. La  qualifica dirigenziale e'  unica per tutta la  dirigenza. La
dirigenza    e'   individuata    in    relazione   alle    specifiche
professionalita'  ed  al  grado  di  responsabilita'  occorrenti  per
ciascuna unita' produttiva afferente  alla struttura organizzativa di
cui  ai precedenti  art.  5,  lettera l),  e  art.  11, con  relativa
differenziazione  economica connessa  all'incarico, alle  funzioni da
svolgere e alle prestazioni rese.
 
                              Art. 15.
                         Relazioni sindacali
 
  1.   L'Ente,   nell'ambito   della  propria   autonomia   e   delle
responsabilita'    di    istituto,   fornisce    informazioni    alle
organizzazioni  sindacali  sulle  materie   e  secondo  le  modalita'
concordate nel CCNL.
  2.  L'Ente  e  le organizzazioni  sindacali  concordano  protocolli
d'intesa aventi oggetto:
  a) forme  preventive per  il componimento di  conflitti concernenti
l'interpretazione di clausole e norme dei contratti collettivi;
     b) agibilita' sindacali (permessi e/o distacchi).
 
                              Art. 16.
                         Comandi e distacchi
 
  1.  Il  personale  dipendente  dell'Ente puo'  essere  comandato  e
distaccato presso altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici ed
organizzazioni anche internazionali.
 
                              Titolo VI
                     Norme finali e transitorie
                              Art. 17.
                       Modifiche dello statuto
 
  1.  Il presente  statuto puo'  essere modificato,  su proposta  de1
presidente, con  delibera del consiglio di  amministrazione approvata
con decreto  del Ministro dei  trasporti di concerto con  il Ministro
del tesoro, il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro della
difesa.
  2.  Per  quanto non  previsto  nel  presente  atto si  rinvia  alle
disposizioni del codice civile in materia.