ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO ________ STATUTO Titolo I Degli scopi istituzionali Art. 1. Natura giuridica, finalita' e durata 1. L'Ente nazionale di assistenza al volo, d'ora in poi denominato Ente, svolge le attivita' ed i servizi stabiliti dalla legge istitutiva, dalla normativa vigente e dal presente statuto con criteri di economicita' di gestione e di redditivita' d'impresa. 2. Nello svolgimento di tali attivita', l'Ente si conforma ai principi di trasparenza, di efficienza, di continuita' e mira al soddisfacimento delle esigenze della sicurezza e degli utenti. 3. La durata dell'ENAV e' quella prevista dalla legge istitutiva. Art. 2. Sede legale 1. L'Ente nazionale di assistenza al volo ha sede legale in Roma, via Salaria, 716. L'eventuale cambio della sede e' deliberato dal consiglio di amministrazione. Titolo II Attivita' dell'Ente Art. 3. Attivita' e servizi 1. L'Ente svolge i compiti previsti dalla legge 21 dicembre 1996, n. 665 come di seguito specificato: a) l'Ente fornisce i servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi aerei di pertinenza italiani, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, fatti salvi gli spazi aerei destinati al traffico aereo operativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484. Esso svolge altresi' ogni altra attivita' connessa con quelle determinante nello statuto, nel contratto di programma e nel contratto di servizio. b) All'Ente competono, in particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi: di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea, nel servizio di informazione di volo, nel servizio consultivo e di allarme; di meteorologia aeroportuale; di informazione aeronautica; di telecomunicazioni aeronautiche; di radio - navigazione e radio - diffusione. c) L'Ente svolge inoltre i seguenti compiti: promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni di volo; cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti; provvede alla formazione e all'addestrainento di personale aeronautico specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato; produce la cartografia; provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio - misure degli apparati di radio - navigazione, nonche' alla certificazione degli impianti; d) l'Ente svolge altresi' i seguenti compiti: attivita' di conduzione tecnica e di manutenzione degli impianti; attivita' direttamente o indirettamente collegata al servizio rivolto al mercato. 2. L'Ente inoltre: a) puo' concludere con organismi internazioni accordi concernenti le attivita' di cui al precedente comma 1, per una migliore realizzazione delle finalita' istituzionali, nel rispetto della vigente normativa come previsto dalla costituzione, dalle leggi e dai relativi regolamenti in materia; b) come previsto dall'art. 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, partecipa ai programmi europei di ricerca e sviluppo nel settore dell'assistenza al volo ed in particolare al programma nel campo della navigazione satellitare "Global navigation satellite system" (GNSS). La partecipazione al GNSS, paritaria con gli altri Paesi dell'Unione europea, avviene in coordinamento con la direzione generale dell'aviazione civile, l'agenzia spaziale italiana ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, mediante appositi ed adeguati investimenti, la cui copertura e' definita nel contratto di programma di cui all'art. 9 della citata legge, consentendo lo sviluppo del sistema GNSS e la installazione sul territorio nazionale di apposite infrastrutture. Titolo III Competenze degli organi Art. 4. Organi dell'Ente 1. Sono organi dell'Ente, ai sensi della legge istitutiva: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti; d) il direttore generale. Art. 5. Presidente Il presidente: a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, con facolta' di conferire le relative procure e/o deleghe; e' legittimato a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente nelle liti. b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e predispone l'ordine del giorno delle riunioni; c) propone al consiglio di amministrazione il programma annuale di di gestione, riferito all'anno solare successivo, ed il bilancio di esercizio con le relative relazioni di accompagno e note informative; d) stipula, previa delibera del consiglio di amministrazione, i contratti collettivi di lavoro per il personale dirigente e non; e) su delibera del consiglio di amministrazione, in base alle norme vigenti ed alla contrattazione collettiva di lavoro, assume con contratto a termine o a tempo indeterminato il personale dirigente e dispone, ove ne ricorrano le condizioni, la risoluzione del rapporto di lavoro; f) conferisce al personale in servizio, su delibera del consiglio di amministrazione, le promozioni a dirigente; g) attribuisce e revoca, su delibera del consiglio di amministrazione, gli incarichi al personale dirigente; h) su delibera del consiglio di amministrazione, in base alle norme vigenti ed alla contrattazione collettiva di lavoro: assume, con contratto a termine o a tempo indeterminato il personale non dirigente; conferisce gli avanzamenti e dispone, ove ne ricorrano le condizioni, la risoluzione del rapporto di lavoro; i) propone al consiglio di amministrazione il comando ed il distacco del personale dell'Ente; l) propone il modello organizzativo, le posizioni dirigenziali e la consistenza organica dell'Ente che vengono deliberate dal consiglio di amministrazione; m) conferisce, su delibera del consiglio di amministrazione, per speciali necessita' ed esigenze e per materie di particolare rilevanza, nonche' per lo studio e la redazione di specifici progetti, cui non si puo' far fronte con personale in servizio, incarichi di consulenza e collaborazione a persone fisiche o giuridiche di comprovata capacita' ed esperienza al di fuori dell'ENAV determinando, con le medesime modalita', durata, luogo e oggetto della collaborazione nonche' la misura del relativo compenso; n) vigila direttamente o tramite le deleghe previste alla lettera o) sulla esecuzione delle delibere adottate; o) delega, in funzione delle esigenze, a singoli consiglieri di amministrazione, compiti di carattere permanente o la trattazione di specifici problemi; p) stipula, previa delibera del consiglio di ammmistrazione, i contratti di programma; q) trasmette, al Ministero dei trasporti e della navigazione le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, relativamente alle materie di contenuto strategico e/ o programmatico a carattere finanziario; r) esercita, direttamente o mediante delega, tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente non riservati al consiglio di amministrazione; s) adotta in caso di necessita' e di urgenza tutti i provvedimenti necessari, anche in assenza di delega o delibera del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica del consiglio medesimo alla prima seduta utile; t) sottoscrive con firma unica gli atti e documenti dell'Ente; u) e' sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo - per l'adozione dei soli atti di ordinaria aministrazione - dal consigliere presente in sede piu' anziano nella carica o, a parita' di anzianita', dal piu' anziano di eta'. Art. 6. Consiglio di amministrazione - Composizione e competenze 1. Ai sensi della legge istitutiva, il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, che lo presiede, e da sei consiglieri. La durata in carica del consiglio e' quella prevista dalla normativa vigente. 2. Con la procedura prevista dalla normativa vigente si provvede alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo. I nuovi consiglieri cessano dal loro mandato contemporaneamente a quelli in carica. 3. Il consiglio di amministrazione: a) delibera, su proposta del presidente, lo statuto; b) delibera, su proposta del presidente, gli obiettivi ed i piani di attivita'; c) delibera provvedimenti su proposta del direttore generale; d) delibera i bilanci nei termini e con le modalita' indicati nel regolamento di amministrazione e contabilita'; e) delibera, su proposta del presidente, il contratto di programma da stipulare con il Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa; f) delibera i contratti collettivi di lavoro per il personale dirigente e non; g) delibera sui contratti di importo superiore a 1.000.000.000 nonche' sulle convenzioni, concessioni e transazioni; h) delibera il regolamento di amministrazione e contabilita', i reolamenti tecnici basati sul contratto di programma stipulato con il Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa; i) delibera, su proposta del presidente, la partecipazione a consorzi, societa' ed enti, operanti anche all'estero, nonche' la costituzione di societa' e di consorzi aventi per fini l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o comunque connesse con quelle di assistenza al volo; l) ratifica i provvedimenti adottati in via di urgenza dal presidente e dal direttore generale; m) delibera, secondo i criteri dettati dal contratto di programma stipulato con il Ministro dei trasporti e della navigazione, le tariffe dei servizi; n) delibera sulle iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, postergazioni di ipoteche; o) delibera sulle liti; p) delibera sull'acquisizione e cessione di beni immobili; q) delibera le funzioni attribuite al vice direttore generale, su proposta del presidente sentito il direttore generale; r) delega, su proposta del presidente, in via temporanea o permanente particolari attribuzioni, ivi comprese quelle di cui alle lettere g), m), o), p), a dirigenti dell'Ente nonche' ai responsabili agli uffici centrali e periferici; s) delibera sulle materie di cui al precedente art. 5, lettere d), e), f) ed l); t) delibera sugli indirizzi delle materie di cui alla lettera h) del precedente art. 5; u) delibera, su proposta del presidente, l'attribuzione di specifici compensi ai dirigenti nell'ambito del contratto collettivo; v) delibera sulle proposte di distacco e comando del personale di cui all'art. 5, lettera i), e al successivo art. 15. Art. 7. Modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma in via ordinaria pr esso la sede sociale, almeno una volta al mese e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o sia r ichiesto da due consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti. 2. Il Consiglio nomina un segretario che abbia di norma qualifica dirigenziale. Egli assiste alle sedute del consiglio e ne redige il processo verbale. 3. E' richiesta, per la validita' delle deliberazioni del consiglio, la presenza di almeno il presidente o supplente piu' tre consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il voto deve essere personale ed espresso in forma palese. Le deliberazioni del consiglio devono risultare dal processo verbale della seduta cui si riferiscono, sottoscritto dal presidente e dal segretario e approvato, di regola, nella seduta successiva. 4. In materia di ineleggibilita' e decadenza si applica l'art. 2382 del codice civile. 5. Il consiglio definisce apposito regolamento interno sulla funzionalita' dell'organo. Art. 8. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da tre supplenti ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Assume la presidenza il membro effettivo designato dalMinistero del tesoro. Dura in carica tre anni. Per i membri valgono le cause di ineleggibilita' e di decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro effettivo con maggiore anzianita' nella carica o, a parita' di anzianita' nella carica, dal piu' anziano di eta'. 2. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'Ente ai sensi degli artt. 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Ente. 3. Il collegio in particolare: a) vigila sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente; b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; c) esamina i bilanci annuali, le situazioni contabili ed i rendiconti periodici, redigendo apposite relazioni; d) procede ad atti di ispezione presso gli uffici centrali e periferici; e) chiede al consiglio di amministrazione chiarimenti in merito ad atti o delibere; f) effettua periodiche verifiche di cassa; g) riferisce periodicamente sull'azione di controllo al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del tesoro e al presidente dell'Ente. 4. Le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza e trascritte in apposito libro e trasmesse all'Ente. Le delibere del consiglio di amministrazione sono esaminate dal collegio entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle medesime; i relativi verbali sono trasmessi al presidente dell'Ente e, nei casi previsti dall'art. 5, lettera q), agli Enti di cui al precedente punto 3, lettera g), entro lo stesso termine. Il collegio puo' esprimersi sulle delibere del consiglio di amministrazione anche nel corso della riunione consiliare. I membri supplenti sostituiscono, in caso di assenza o temporaneo impedimento, i membri effettivi. 5. I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione ed hanno facolta' di fare osservazioni; tali osservazioni sono assunte a verbale. 6. Il collegio dei revisori dei conti per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di un ufficio di revisione la cui composizione organica sara' fissata con decreto del presidente dell'Ente su proposta del presidente del collegio dei revisori dei conti. Art. 9. Direttore generale Come previsto dal comma 8 dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e delle strutture speciali e l'unita' di indirizzo tecnico - amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuita' e la sicurezza dei servizi di assistenza al volo. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il direttore generale e' coadiuvato da un vice direttore generale. Le relative funzioni sono attribuite dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale. Titolo IV Vigilanza sugli atti Art. 10 Vigilanza governativa 1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'art. 5, lettera q), sono trasmesse dal presidente, per informazione, al Ministero vigilante entro dieci giorni dalla loro adozione. Eventuali osservazioni da parte del Ministero perverranno entro venti giorni dalla data di ricezione. 2. Sono sottoposti all'approvazione del Ministero vigilante lo statuto e le sue modifiche, il regolamento di amministrazione e contabilita', le partecipazioni, le costituzioni di societa' e consorzi, gli accordi con gli organismi internazionali; nonche' il piano triennale, i programmi annuali di gestione ed i bilanci di esercizio. Le comunicazioni di approvazione perverranno all'Ente entro trenta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del Ministero. Titolo V Organizzazione e funzionamento Art 11. Organizzazione dell'Ente 1. L'Ente si articola, in relazione al servizio da rendere ed alle esigenze funzionali, in organizzazione centrale e organizzazione periferica. L'organizzazione centrale si articola in: direzione generale; aree strategiche; servizi; divisioni; uffici di supporto. L'organizzazione periferica si articola in: dipartimenti territoriali che comprendono: centri regionali di assistenza al volo (CRAV); centri di assistenza al volo (CAV); centri aeroportuali. 2. L'istituzione, i compiti, il funzionamento, gli organici, le eventuali modifiche e la soppressione delle relative strutture saranno deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, in base alle effettive esigenze organizzative ed in conformita' agli impegni assunti nel contratto di programma. Art. 12. Patrimonio dell'Ente 1. Costituiscono patrimonio dell'Ente tutti i beni dell'amministrazione dell'AAAVTAG ad esso trasferiti in base all'art. 6 della legge 21 dicembre 1996, n. 665; nonche' gli apporti provenienti dallo Stato e da altre disposizioni legislative, che sono individuati a norma del secondo comma dello stesso articolo. 2. Il patrimonio aziendale e' assoggettato al regime stabilito dalla legge istitutiva dell'Ente. Art. 13. Bilancio di esercizio 1. L'Ente redige il bilancio di esercizio secondo i principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile. 2. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Mnistero del tesoro ai sensi degli artt. 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il bilancio deliberato dal consiglio e' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. L'esercizio ha inizio il l gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Art. 14. Fonti di disciplina del rapporto di lavoro 1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Ente e' disciplinato dal codice civile, libro V, dalle leggi regolanti il rapporto di lavoro nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro. 2 L'Ente stipula contratti collettivi a livello nazionale per il personale dipendente dirigente e non dirigente con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La contrattazione collettiva terra' conto degli obiettivi assegnati all'Ente dal piano triennale e dai contratti di programma e di servizio. 3. La contrattazione collettiva decentrata si svolge nei limiti e nelle materie definite dal contratto collettivo nazionale. 4. La qualifica dirigenziale e' unica per tutta la dirigenza. La dirigenza e' individuata in relazione alle specifiche professionalita' ed al grado di responsabilita' occorrenti per ciascuna unita' produttiva afferente alla struttura organizzativa di cui ai precedenti art. 5, lettera l), e art. 11, con relativa differenziazione economica connessa all'incarico, alle funzioni da svolgere e alle prestazioni rese. Art. 15. Relazioni sindacali 1. L'Ente, nell'ambito della propria autonomia e delle responsabilita' di istituto, fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali sulle materie e secondo le modalita' concordate nel CCNL. 2. L'Ente e le organizzazioni sindacali concordano protocolli d'intesa aventi oggetto: a) forme preventive per il componimento di conflitti concernenti l'interpretazione di clausole e norme dei contratti collettivi; b) agibilita' sindacali (permessi e/o distacchi). Art. 16. Comandi e distacchi 1. Il personale dipendente dell'Ente puo' essere comandato e distaccato presso altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici ed organizzazioni anche internazionali. Titolo VI Norme finali e transitorie Art. 17. Modifiche dello statuto 1. Il presente statuto puo' essere modificato, su proposta de1 presidente, con delibera del consiglio di amministrazione approvata con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro della difesa. 2. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni del codice civile in materia.