IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predeteto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale; Considerato che la determinazione delle aree che presentino un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro inferiore ovvero superiore alla media nazionale, e' valida anche per l'applicazione di altre disposizionl di legge che facciano riferimento al medesimo criterio; Considerato che la percentuale media nazionale per l'anno 1997 degli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento rispetto alla popolazione residente in eta' da lavoro e' stata individuata dalla Direzione generale per l'Osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 16,3%; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n 407, con il presente decreto vengono determinati, per l'anno 1997, gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentino un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore al tasso medio nazionale, indicato nel 16,3%, quali risultano dall'elenco allegato che ne costituisce parte integrante. La determinazione delle aree che presentino un rapporto inferiore ovvero superiore alla media nazionale e' valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento alle medesime condizioni. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 1997 Il Ministro: Treu