Art. 10
   Le tabelle A e B, che definiscono gli standards  nazionali  minimi
per  ogni  singola  tipologia  di scuola (sugli obiettivi formativi e
relativi   settori   scientifico-disciplinari   di    pertinenza    e
sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame
finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'Universita' e
della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica,  con le procedure di cui
all'art. 9 della legge 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti
gli indirizzi previsti.
   La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture
convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le  procedure  di  cui
all'art. 7 del D.L.vo 257/1991.