Art. 10 Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali minimi per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del D.L.vo 257/1991.