Art. 3 Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola accetta un numero massimo di iscritti per ogni anno di corso secondo quanto indicato dall'ordinamento didattico di ogni singola scuola. Il numero effettivo degli iscrivibili al primo anno di corso e' determinato sulla base della programmazione nazionale come valutata dal Ministero dell'universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministero della Sanita', e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole come stabilito dal relativo decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto nell'ordinamento di ogni singola scuola; in caso di previsione nell'ordinamento di indirizzi aperti a laureati non medico-chirurghi, il Consiglio della scuola nella programmazione annuale indica il numero massimo dei medici-chirurghi iscrivibili. Sono ammessi al concorso i laureati del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nonche', per gli specifici indirizzi, i laureati non medico-chirurghi. Le lauree richieste sono specificate nell'ordinamento delle singole scuole di specializzazione. Sono ammessi al concorso i candidati in possesso di titolo di stu- dio conseguito presso Universita' straniere ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. I laureati in Medicina e Chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionali. Lo specializzando che chiede di trasferirsi presso altra Sede universitaria deve presentare domanda al Magnifico Rettore dal 2 novembre al 31 dicembre di ogni anno accademico. Alla domanda devono essere allegati il libretto universitario ed il nulla osta rilasciato dall'Universita' presso la quale intende trasferirsi. Il trasferimento da questa Universita', puo' essere concesso con disposizione del Magnifico Rettore, previo parere del Consiglio della scuola e previa verifica del superamento dell'esame di profitto teorico-pratico relativo all'anno di corso precedente. Gli specializzandi iscritti ad un corso di specializzazione che intendono chiedere il trasferimento da altre Sedi universitarie, debbono chiedere il nulla osta inoltrando domanda al Magnifico Rettore di questa Universita'. Tale nulla osta potra' essere rilasciato in conformita' dei posti resisi eventualmente disponibili tra quelli programmati per ogni anno di corso.