Art. 3
   Fatti salvi i  criteri  generali  per  la  regolamentazione  degli
accessi,  previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane
e finanziarie ed alle strutture  ed  attrezzature  disponibili,  ogni
scuola  accetta  un numero massimo di iscritti per ogni anno di corso
secondo quanto indicato dall'ordinamento didattico  di  ogni  singola
scuola.
   Il  numero  effettivo  degli iscrivibili al primo anno di corso e'
determinato sulla base della programmazione nazionale  come  valutata
dal   Ministero   dell'universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e
Tecnologica di concerto con  il  Ministero  della  Sanita',  e  dalla
successiva   ripartizione  dei  posti  tra  le  singole  scuole  come
stabilito dal relativo decreto del Ministro dell'Universita' e  della
Ricerca Scientifica e Tecnologica.
   Il  numero  degli  iscritti  a  ciascuna  scuola non puo' superare
quello totale previsto nell'ordinamento di ogni  singola  scuola;  in
caso  di  previsione  nell'ordinamento di indirizzi aperti a laureati
non medico-chirurghi, il Consiglio della scuola nella  programmazione
annuale indica il numero massimo dei medici-chirurghi iscrivibili.
   Sono  ammessi  al  concorso  i  laureati  del  corso  di laurea in
Medicina  e  Chirurgia,  nonche',  per  gli  specifici  indirizzi,  i
laureati  non  medico-chirurghi. Le lauree richieste sono specificate
nell'ordinamento delle singole scuole di specializzazione.
   Sono ammessi al concorso i candidati in possesso di titolo di stu-
dio conseguito presso  Universita'  straniere  ritenuto  equipollente
dalle competenti Autorita' accademiche italiane.
   I   laureati  in  Medicina  e  Chirurgia  utilmente  collocati  in
graduatoria di merito per l'accesso alle scuole  di  specializzazione
possono  essere  iscritti  alle  scuole  stesse purche' conseguano il
titolo di abilitazione all'esercizio  professionale  entro  la  prima
sessione  utile  successiva  all'effettivo  inizio dei singoli corsi.
Durante  tale  periodo   i   predetti   specializzandi   acquisiscono
conoscenze  teoriche  e  le prime nozioni pratiche nell'ambito di una
progressiva assunzione di responsabilita' professionali.
   Lo specializzando che chiede  di  trasferirsi  presso  altra  Sede
universitaria  deve  presentare  domanda  al  Magnifico Rettore dal 2
novembre al 31 dicembre di ogni anno accademico.
Alla domanda devono essere allegati il libretto universitario  ed  il
nulla  osta  rilasciato  dall'Universita'  presso  la  quale  intende
trasferirsi.
Il trasferimento da questa  Universita',  puo'  essere  concesso  con
disposizione del Magnifico Rettore, previo parere del Consiglio della
scuola  e  previa  verifica  del  superamento  dell'esame di profitto
teorico-pratico relativo all'anno di corso precedente.
Gli specializzandi iscritti  ad  un  corso  di  specializzazione  che
intendono  chiedere  il  trasferimento  da  altre Sedi universitarie,
debbono chiedere  il  nulla  osta  inoltrando  domanda  al  Magnifico
Rettore di questa Universita'.
Tale  nulla  osta  potra'  essere rilasciato in conformita' dei posti
resisi eventualmente disponibili tra quelli programmati per ogni anno
di corso.