Art. 6
   Il Consiglio della scuola determina l'articolazione del  corso  di
specializzazione  ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e
nelle strutture di cui al precedente articolo 2.
   Il Consiglio della scuola, al fine di conseguire lo  scopo  e  gli
obiettivi previsti agli artt. 1 e 2 e specificati nelle tabelle A e B
relative    agli    standards    formativi    specifici    per   ogni
specializzazione, determina, nel rispetto dei diritti dei malati  e/o
degli utenti:
   a)  -  la  tipologia  delle  opportune  attivita'  didattiche, ivi
comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
   b)  -  la  suddivisione  nei  periodi  temporali  della  attivita'
didattica,  teorica  e seminariale, di quella di tirocinio e le forme
di tutorato.
   Il piano di studi e' determinato dal Consiglio di ogni scuola  nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi  settori
scientifico-disciplinari  riportati per ogni singola specializzazione
nella tabella A.
   L'organizzazione  dell'addestramento,  ivi  compresa   l'attivita'
svolta  in  prima persona, minima indispensabile per il conseguimento
del diploma, e' attuata nel rispetto  di  quanto  previsto  per  ogni
singola specializzazione nella tabella B.