Art. 6 Il Consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo 2. Il Consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo e gli obiettivi previsti agli artt. 1 e 2 e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina, nel rispetto dei diritti dei malati e/o degli utenti: a) - la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) - la suddivisione nei periodi temporali della attivita' didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. Il piano di studi e' determinato dal Consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella tabella A. L'organizzazione dell'addestramento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella tabella B.