Art. 7 All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle extra-universitarie convenzionate. Lo svolgimento della attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie od extra-universitarie, coerenti con le finalita' della scuola, per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere.