Art. 7
   All'inizio di ciascun anno di corso,  il  Consiglio  della  Scuola
programma  le  attivita'  comuni  per  gli  specializzandi  e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
   Per tutta la durata della scuola gli specializzandi  sono  guidati
nel  loro  percorso  formativo  da  tutori  designati annualmente dal
Consiglio della Scuola.
   Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in  quelle
extra-universitarie  convenzionate. Lo svolgimento della attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai  docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
   Il Consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero   in   strutture   universitarie  od  extra-universitarie,
coerenti con le finalita' della scuola, per periodi  complessivamente
non  superiori  ad  un  anno.  A conclusione del periodo di frequenza
all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere  utile,  sulla
base  d'idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  nelle  suddette
strutture estere.