Art. 8
   Le Commissioni per gli esami di profitto,  nominate  e  presiedute
dal  Direttore  della Scuola, sono composte da almeno tre docenti tra
quelli impegnati negli insegnamenti dell'anno di corso.  Il  voto  e'
espresso in trentesimi.
   La  Commissione  per  l'esame  di  diploma nella Specializzazione,
nominata dal Rettore su proposta del Direttore della Scuola,  che  la
presiede,  e'  costituita da altri quattro docenti universitari della
Scuola, ivi compresi i ricercatori  confermati.  Il  voto  finale  e'
espresso in cinquantesimi.
   Lo  specializzando,  alla  fine  di ogni anno di corso, per essere
ammesso a sostenere l'esame di profitto teorico-pratico, al  fine  di
ottenere  l'ammissione al successivo anno di corso, deve aver seguito
l'attivita' didattica, formale  e  seminariale,  ed  aver  svolto  le
attivita'  di  tirocinio,  secondo gli standards minimi stabiliti dal
Consiglio della Scuola nel programma di cui ai precedenti artt.  6  e
7.
   Lo  specializzando  che  al  termine  di ciascun anno di corso non
abbia superato  l'esame  di  profitto  teorico-pratico  e  non  abbia
completato  lo  svolgimento delle attivita' pratiche previste, non e'
ammesso a proseguire il corso degli studi.
   L'esame di diploma consta  nella  presentazione  di  un  elaborato
scritto  su una tematica, coerente con i fini della specializzazione,
assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso.
   Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di  diploma,  deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato  gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,  atti
medico-chirurgici  specialistici  certificati  secondo  gli standards
riportati nelle tabelle B delle singole scuole.