Art. 8 Le Commissioni per gli esami di profitto, nominate e presiedute dal Direttore della Scuola, sono composte da almeno tre docenti tra quelli impegnati negli insegnamenti dell'anno di corso. Il voto e' espresso in trentesimi. La Commissione per l'esame di diploma nella Specializzazione, nominata dal Rettore su proposta del Direttore della Scuola, che la presiede, e' costituita da altri quattro docenti universitari della Scuola, ivi compresi i ricercatori confermati. Il voto finale e' espresso in cinquantesimi. Lo specializzando, alla fine di ogni anno di corso, per essere ammesso a sostenere l'esame di profitto teorico-pratico, al fine di ottenere l'ammissione al successivo anno di corso, deve aver seguito l'attivita' didattica, formale e seminariale, ed aver svolto le attivita' di tirocinio, secondo gli standards minimi stabiliti dal Consiglio della Scuola nel programma di cui ai precedenti artt. 6 e 7. Lo specializzando che al termine di ciascun anno di corso non abbia superato l'esame di profitto teorico-pratico e non abbia completato lo svolgimento delle attivita' pratiche previste, non e' ammesso a proseguire il corso degli studi. L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medico-chirurgici specialistici certificati secondo gli standards riportati nelle tabelle B delle singole scuole.