(all. 2 - art. 1)
                                                            Annesso B
SCHEMANEGOZIALE   DEL   CONTRATTO  UNIFORME   A  TERMINE  DEL  FUTURE
   QUINQUENNALE CON  CEDOLA 8%   RELATIVO A   BUONI POLIENNALI    DEL
   TESORO  ITALIANO,  NEGOZIATO  NEL MERCATO DISCIPLINATO CON DECRETO
   DEL MINISTRO DEL TESORO 24 FEBBRAIO 1994.
       (modificato dal Comitato di gestione il 17 giugno 1997
        ed approvato dal Ministro del tesoro l'8 agosto 1997)
  Per  effetto  di quanto  disposto  dall'art.  15, del  decreto  del
Ministro  del  Tesoro  24  febbraio  1994  disciplinante  il  mercato
telematico dei  titoli di Stato  e dei relativi contratti  uniformi a
termine  e   della  sottoscrizione   degli  atti  necessari   per  la
partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema
negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi
al mercato stesso ed aderenti  alla Cassa di compensazione e garanzia
di  cui alla  legge 2  gennaio  1991, n.  1, in  ordine ai  contratti
futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico
di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n i
   1. Nel presente schema negoziale si intendono per:
  a)   "applicazione":    l'accettazione   della    "proposta",   con
l'indicazione  della quantita'  di  "titoli  nozionali" accettati  in
acquisto   o  in   vendita,  trasmessa   attraverso  il   sistema  ed
immediatamente da  questo elaborata; l'applicazione  contiene inoltre
la specificazione di operare in proprio o per conto terzi;
  b)  "disposizioni  sulla Cassa  di  compensazione  e garanzia":  le
disposizioni  emanate d'intesa  dalla  Commissione  nazionale per  le
societa' e  la borsa e  dalla Banca  d'Italia ai sensi  dell'art. 22,
comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  c) "giorno  di liquidazione":  il decimo  giorno di  calendario del
"mese  di  consegna", o  giorno  lavorativo  successivo, se  festivo,
coincidente con  il quarto  giorno lavorativo  successivo all'"ultimo
giorno di contrattazione";
  d) "margini  di variazione": le  somme di denaro da  calcolare, per
ogni  giornata  lavorativa  del   Mercato,  sulla  base  dell'importo
nominale  del  titolo nozionale  e  delle  differenze percentuali  di
prezzo indicate nell'art 5;
  e) "mese  di consegna":  il mese,  indicato unitamente  all'anno in
apposita  pagina descrittiva  del  prodotto  finanziario e  precisato
nella  "proposta" e  nell'"applicazione", nel  quale deve  aver luogo
l'esecuzione  finale  del  contratto, in  conformita'  alle  scadenze
contrattuali stabilite  dal comitato  di gestione con  riferimento ai
mesi marzogiugnosettembredicembre;
  f) "prezzo  di chiusura": il  valore del titolo  nozionale riferito
proporzionalmente  a  cento  lire di  valore  nominale,  giornalmente
accertato dopo  il termine di  ogni sessione di  contrattazione dalla
Cassa di  compensazione e  garanzia secondo  i criteri  stabiliti nel
proprio regolamento;
  g)   "il    prezzo   di   negoziazione":   il    prezzo,   riferito
proporzionalmente  a cento  lire di  capitale nominale,  al quale  il
singolo contratto e' concluso  attraverso l'incontro della "proposta"
con l'"applicazione";
  h) "il prezzo  di regolamento alla consegna": il  valore del titolo
nozionale,  riferito   proporzionalmente  a  cento  lire   di  valore
nominale, accertato dal comitato  di gestione al termine dell'"ultimo
giorno  di  contrattazione" del  contratto,  sulla  base della  media
ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel Mercato per
un ammontare  complessivo, negli ultimi 15  minuti di contrattazione,
non inferiore a 50 titoli nozionali, ovvero, in mancanza, della media
ponderata dei prezzi, nel mercato  a pronti sottostante, nello stesso
periodo di tempo, dei titoli compresi nel paniere;
  i)  "proposta":   l'offerta  di  acquisto  o   di  vendita  esposta
attraverso  il  circuito  telematico   dai  soggetti  abilitati,  con
l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantita' di titoli
nozionali  e  del prezzo  offerti:  "il  prezzo offerto  puo'  essere
modificato, prima  dell'incontro con un'applicazione,  con variazioni
minime  pari a  lire  0,01", all'atto  di  immissione della  proposta
l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;
  l)  "regolamento  della  Cassa  di compensazione  e  garanzia":  il
regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla CONSOB e dalla
Banca d'Italia, di cui all'art.  3 delle "disposizioni sulla Cassa di
compensazione e garanzia";
  m) "titolo nozionale":  una quantita' di buoni  del Tesoro italiano
pari a 200 milioni di lire  di valore nominale, con tasso d'interesse
nominale  annuo lordo  dell'8% e  cedola semestrale,  sul valore  del
quale "titolo" e' stabilito l'importo  dovuto per i valori mobiliari,
di  pari  ammontare,  da  individuare e  trasferire  ai  sensi  degli
articoli 6 e 7;
  n) "ultimo giorno di contrattazione": la sessione di contrattazione
dell'ultimo  giorno nel  quale possono  essere stipulati  nel Mercato
contratti che  debbono essere  interamente eseguiti il  quarto giorno
lavorativo successivo.
  2.  Le definizioni  di cui  al  comma 1  costituiscono, per  quanto
occorra, elementi  integrativi della  parte dispositiva  del presente
contratto.
                               Art. 2.
                      Conclusione del contratto
  1. La  conclusione del  contratto avviene attraverso  l'impiego dei
terminali  di cui  ogni  operatore  e' tenuto  a  dotarsi e  mediante
l'incontro, secondo  le modalita' stabilite per  il funzionamento del
Sistema, di una "proposta" e di un "ordine".
  2. Il contratto  si intende concluso nel momento in  cui il Sistema
visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.
                               Art. 3.
                        Oggetto del contratto
  1. Il  contratto ha per oggetto  la compravendita a termine  di una
quantita'  concordata di  "titoli nozionali",  alle condizioni  della
"proposta" e dell'"applicazione" soddisfatto  dal Sistema, nonche' le
obbligazioni di cui al comma 2.
  2.  Le parti  contraenti  rimangono  reciprocamente impegnate  alla
corresponsione dei "margini di variazione" "e dei margini aggiuntivi"
di  cui all'art.  5,  che sono  a  carico del  venditore  in caso  di
differenza  positiva  (aumento  dei corsi)  o,  rispettivamente,  del
compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).
                               Art. 4.
                       Prezzo di negoziazione
  1.  Il prezzo  indicato nella  "proposta" e  nell'"applicazione" si
intende espresso  in lire  italiane ed  e' riferito  a cento  lire di
valore nominale del "titolo nozionale".
                               Art. 5.
                        Margini di variazione
  1. I "margini di variazione" che  le parti contraenti sono tenute a
corrispondere  ai  sensi   dell'art.  3,  comma  2,   "ed  i  margini
aggiuntivi,  ove richiesti"  sono  determinati sulla  base di  quanto
previsto  dalle  disposizioni  e   dal  regolamento  della  Cassa  di
compensazione e garanzia.
  2. L'obbligazione relativa ai "margini" di cui all'art. 3, comma 2,
rientra nelle  posizioni contrattuali  assunte dai  soggetti indicati
negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5.
                               Art. 6.
                      Esecuzione del contratto
  1. Il  contratto comporta un'esecuzione  giornaliera, relativamente
ai "margini di variazione", "un'esecuzione eventuale relativamente ai
margini aggiuntivi  che venissero richiesti" ed  un'esecuzione finale
per  quanto  riguarda   il  trasferimento  dei  titoli   e  del  loro
corrispettivo,  salvi  gli   effetti  della  compensazione  derivante
dall'intervento della Cassa di compensazione e garanzia.
  2. Ai  sensi dell'art. 12,  comma 4, "del decreto  ministeriale del
Tesoro 24 febbraio 1994",  l'esecuzione finale del contratto avviene,
con l'intervento della  Cassa di compensazione e  garanzia, presso la
stanza di compensazione  dei valori mobiliari e  secondo le modalita'
da questa  stabilite. Le parti contraenti  restano impegnate, qualora
non  aderiscano o  non possano  aderire direttamente  alla stanza  di
compensazione, a stipulare  i necessari accordi con  un aderente alla
stanza  medesima, che  sia  operatore del  mercato,  per la  puntuale
esecuzione del contratto per il tramite di questi.
  3.  Le posizioni  relative ai  contratti disciplinati  dal presente
atto sono inserite nella  procedura di liquidazione giornaliera della
stanza  di  compensazione  il secondo  giorno  lavorativo  successivo
all'"ultimo giorno di contrattazione".
                               Art. 7.
        Facolta' di scelta in ordine ai titoli da trasferire
  1. Il  venditore ha la  facolta' di scegliere, per  ciascun "titolo
nozionale",  la specie  di buoni  del Tesoro  da trasferire  entro un
paniere costituito da buoni quinquennali  del Tesoro italiano a tasso
nominale  fisso,  con  cedole  semestrali  rimborsabili  in  un'unica
soluzione   alla  scadenza,   con   vita  residua,   al  "giorno   di
liquidazione", compresa tra i  tre anni e sei mesi e  i cinque anni e
facenti parte di  una emissione che abbia raggiunto  un ammontare non
inferiore a tremila  miliardi di lire almeno  dieci giorni lavorativi
prima del "giorno di liquidazione".
  2.  La  dichiarazione  di  scelta   e'  comunicata  alla  Cassa  di
compensazione e  garanzia, a mezzo fax  o telex, entro tre  ore dalla
chiusura dell'"ultimo giorno  di contrattazione". Nel caso  in cui la
dichiarazione di  scelta non  sia pervenuta  entro detto  termine, la
scelta e' effettuata  dalla Cassa di compensazione e  garanzia che vi
provvede  entro   la  stessa   giornata,  dandone   comunicazione  al
venditore.
  3. La Cassa  di compensazione e garanzia provvede,  entro il giorno
lavorativo all'"ultimo giorno di contrattazione", a dare notizia alle
parti acquirenti della specie di titoli che riceveranno".
  4. Il  comitato di gestione  comunica al Mercato i  titoli inseriti
nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.
                               Art. 8.
                Corrispettivo dei titoli da ricevere
  1.  La  Cassa  di  compensazione e  garanzia  comunica  alle  parti
acquirenti "entro il termine di cui  all'art. 7 comma 3" l'importo da
versare   il   "giorno  di   liquidazione"   presso   la  stanza   di
compensazione.
  2. L'importo  di cui  al comma  1 (importo dovuto:  ID) e'  pari al
"prezzo di regolamento alla  consegna" (PRC). rettificato dal fattore
di conversione (FC) dal "titolo nozionale" a ciascuna specie di buoni
del  Tesoro che  saranno effettivamente  trasferiti, aumentato  degli
interessi  netti maturati  (IMnet). al  "giorno di  liquidazione", su
detti titoli. secondo le formule  allegate quale parte integrante del
presente contratto.
  3.  Rimangono  definitivamente  acquisiti   a  favore  della  parte
venditrice  gli interessi  da questa  percepiti successivamente  alla
conclusione del contratto e fino al "giorno di liquidazione" riguardo
ai  titoli che  effettivamente  formeranno  oggetto di  trasferimento
attraverso la stanza di compensazione.
                               Art. 9.
                 Sistema di compensazione e garanzia
  1.  Il sistema,  contestualmente  alla  conclusione del  contratto,
comunica  per conto  dei  contraenti alla  Cassa  di compensazione  e
garanzia,  per  mezzo del  circuito  telematico,  le controparti,  la
posizione acquirente  o venditrice  da esse  assunta, l'oggetto  e le
condizioni contrattuali.
  2. La  Cassa di  compensazione e  garanzia, attraverso  il circuito
telematico,  conferma  l'operazione  al venditore  e  all'acquirente,
assumendo con  cio' nei  confronti di ciascuno  di essi  la posizione
contrattuale  della  rispettiva  controparte, salvo  quanto  previsto
nell'art. 10.
  3. Per  effetto dell'assunzione di cui  al comma 2 e  degli atti di
adesione alla  Cassa il venditore e  l'acquirente rimangono vincolati
verso  la  Cassa  medesima,   senza  che  siano  necessari  ulteriori
adempimenti, per  i rapporti derivanti  dal contratto e sono  in ogni
caso  liberati  dalle  reciproche obbligazioni  assunte.  Tuttavia  i
contraenti originari restano impegnati in  proprio a non opporre alla
Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui
possa  discendere l'invalidita'  o  l'inefficacia  dello stesso,  ne'
quelle  fondate su  altri rapporti  intrattenuti con  la controparte.
Ogni eccezione o  contestazione al riguardo puo'  essere fatta valere
esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.
                              Art. 10.
     Contratti conclusi da  aderenti alla Cassa di compensazione
                    e garanzia in forma indiretta
  1. Le  clausole contenute  nel presente  articolo si  applicano, in
deroga o ad integrazione di  quanto previsto nelIart. 9, ai contratti
conclusi nel  mercato quando uno  o entrambi i  contraenti aderiscano
indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.
  2.  Nei  casi   indicati  nel  comma  1  il   sistema  effettua  le
comunicazioni di  cui all'art.  9, comma  1, anche  a coloro  che nei
confronti dei  contraenti operano, secondo l'ordinamento  della Cassa
di compensazione e garanzia, nella qualita' di aderente generale.
  3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra
i soggetti  di cui  al comma  2, le comunicazioni  alla Cassa  di cui
all'art. 9,  comma 1, si  intendono effettuate anche per  conto degli
aderenti generali interessati.
  4. La  Cassa di  compensazione e  garanzia da'  la conferma  di cui
all'art.  9,  comma  2,  anche agli  aderenti  generali  interessati,
intendendosi    la   comunicazione    all'operatore   che    aderisce
indirettamente alla  Cassa compiuta per conto  dell'aderente generale
al quale e' collegato.
  5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei
confronti   dell'aderente    generale   interessato    la   posizione
contrattuale gia' propria  della controparte originaria dell'aderente
indiretto che e'  collegato a detto aderente  generale e quest'ultimo
assume  nei confronti  dell'aderente indiretto  ad esso  collegato la
medesima posizione contrattuale assunta  dalla Cassa di compensazione
e garanzia nei propri confronti.
  6. I contraenti  originari, in conseguenza di  quanto stabilito nel
comma  5,  sono  liberati   dalle  reciproche  obbligazioni  assunte,
restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui
sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3
dell'art. 9.
                            Art. 10-bis.
               Contratti conclusi in regime di give up
  1. Le clausole  del presente articolo si applicano, in  deroga o ad
integrazione di quanto  previsto negli articoli 9 e  10, ai contratti
conclusi nel  Mercato nei  casi in  cui uno  o entrambi  i contraenti
operino applicando la procedura di "give up".
  2. Le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, sono effettuate dal
Sistema  anche a  coloro che  nei confronti  del /  i contraente  / i
operano nella qualita'  di compensatore in "give -  up", fermo quanto
previsto nell'art. 10, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.
  3. Le  comunicazioni alla  Cassa effettuate  ai sensi  dell'art. 9,
comma 1, si intendono effettuate anche per conto del / i compensatore
/ i in "give - up" interessato / i.
  4. La  Cassa di  compensazione e  garanzia da'  la conferma  di cui
all'art. 9, comma 2, al / ai compensatore  / i in "give - up" ed alla
controparte del  / i negoziatore /  i in "giveup", qualora  non operi
nella  stessa  qualita', nonche'  al  suo  aderente generale  ove  si
applichi l'art. 10.
  5. Per  effetto della conferma di  cui al comma 4,  la Cassa assume
nei  confronti del  / i  compensatore /  i in  "giveup" la  posizione
contrattuale gia' propria  della controparte del / i  negoziatore / i
in "give up"  che e' / sono ad  esso / i collegato /  i, fermo quanto
previsto, per detta  controparte che non abbia operato  in "give up",
dall'art. 9, comma 2, o - a seconda del caso - dall'art. 10, comma 5.
  6. I  contraenti originari in  conseguenza di quanto  stabilito nel
comma 5,  sono liberati dalle reciproche  obbligazioni assunte, fatto
salvo nei  confronti del  compensatore in  "give up"  quanto previsto
nella seconda parte dell'art. 9, comma 3.
                              Art. 11.
                Risoluzione per eccessiva onerosita'
  1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso
il  sistema rientrano  tra  quelli  per i  quali  non  e' ammessa  la
risoluzione per eccessiva onerosita', essendo ogni sopravvenuto onere
proprio della natura del contratto e della sua alea normale.
                              Art. 12.
                 Legge applicabile e Foro competente
  1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso
il  sistema  sono  interamente  regolati  dalla  legge  italiana,  in
particolare - e senza con cio'  nulla escludere - per quanto riguarda
la forma ed i requisiti di validita', le obbligazioni che ne derivano
e la loro esecuzione.
  2. Per ogni controversia riguardante i  contratti di cui al comma 1
e' competente il Foro di Roma.