Annesso C SCHEMANEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DI OPZIONE RELATIVO A FUTURE DECENNALE CON CEDOLA 8% SU BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIANO. NEGOZIATO NEL MERCATO ISTITUITO CON D.M. 24 FEBBRAIO 1994. (modificato dal Comitato di gestione il 17 giugno 1997 ed approvato dal Ministro del Tesoro 8 agosto 1997) Per effetto di quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, recante la disciplina del Mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine (di seguito denominato: il Mercato), e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991. n. 1, in ordine ai contratti di opzione relativi a Futures su buoni decennali del Tesoro italiano, conclusi nel Mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema). Art. 1. Definizioni 1. Nel presente schema negoziale si intendono per: a) "Applicazione": l'accettazione della "Proposta di opzione" con l'indicazione della quantita' di "Titoli nozionali" oggetto del "Contratto di riferimento", trasmessa attraverso il Sistema ed immediatamente da questo elaborata: l'applicazione contiene inoltre la specificazione se si intende operare in proprio o per conto terzi; b) "Contratto di opzione": un accordo tra due operatori del Mercato aderenti direttamente o indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia stipulato a mezzo del Sistema, mediante il quale una delle due parti (Promittente), dietro riconoscimento di un "Premio", rimane vincolata alla propria dichiarazione recante una proposta irrevocabile di concludere un "Contratto di riferimento", per la quantita' di "titoli nozionali" ed al prezzo pattuiti mentre l'altra (Promissario) ha facolta' di accettarla - esercitando l'opzione e perfezionando in tal modo un "Contratto di riferimento" - o no, entro il termine stabilito (Data di scadenza); appartengono alla stessa specie i "contratti di opzione" che hanno la stessa "data di scadenza" ed alla stessa serie i contratti che hanno anche il medesimo "prezzo di esercizio"; c) "Contratto di riferimento": il contratto uniforme a termine future per il quale e' pattuita l'"Opzione" e che costituisce l'oggetto della "Proposta di opzione" - il cui schema negoziale e' stato deliberato dal Comitato di gestione il 7 marzo 1994 ed approvato dal Ministro del Tesoro con decreto ministeriale 10 maggio 1994 - identificato nella specie con il "mese di consegna" nelle pagine operative, secondo le modalita' stabilite dal Comitato di gestione; d) "Data di scadenza": l'ultimo giorno del periodo entro il quale il "Promissario" puo' esercitare l'"Opzione"; e) "Disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia": le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; f) "Margini di variazione": le somme di denaro calcolate secondo quanto stabilito nel "Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia", per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base della variazione dei "Prezzi di chiusura" per ogni serie di "Contratto d'opzione"; g) "Mese di consegna": il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina operativa dei contratti di opzione e precisato nella "Proposta di opzione" e nell'"Applicazione", nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del "Contratto di riferimento", in conformita' alle scadenze contrattuali stabilite dal Comitato di gestione; h) "Opzione": il diritto attribuito dal "Contratto di opzione" al "Promissario", esercitato il quale questi diviene acquirente (Opzione CALL) o venditore (Opzione PUT) nel "Contratto di riferimento", per la quantita' di titoli nozionali optata entro i limiti di quella pattuita nel "Contratto di opzione"; i) "Premio": il corrispettivo dell'"Opzione" riconosciuto dal "Promissario" al "Promittente"; l) "Prezzi di chiusura": il valore del "Premio" (CALL e PUT) - per ogni serie di "Contratto di opzione" quotata nel Mercato. riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale del "Titolo nozionale" - giornalmente calcolato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla Cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento; m) "Prezzo di esercizio": il prezzo. indicato nel "Contratto di opzione". al quale si intendera' stipulato il "Contratto di riferimento", in caso di esercizio dell'"Opzione": detto prezzo corrisponde ad uno di queli ammessi in base a quanto stabilito dal Regolamento di funzionamento del mercato deliberato dal Comitato di gestione; n) "Promissario": la parte del "Contratto di opzione" titolare dell'"Opzione"; o) "Promittente": la parte del "Contratto di opzione" che rimane vincolata alla propria dichiarazione con la quale attribuisce irrevocabilmente all'altra parte l'"Opzione"; p) "Proposta di opzione": l'offerta di stipulazione di un "Contratto di opzione". nella qualita' di "Promittente" o di "Promissario" per una "Opzione" CALL o PUT, esposta attraverso il circuito telematico da un soggetto abilitato, con l'indicazione dei necessari elementi qualitativi e quantitativi (mese ed anno di consegna, "prezzo di esercizio", numero dei "Titoli nozionali") del "Contratto di riferimento" e del "Premio" proposti: il "Premio" indicato nella "Proposta di opzione" puo' essere modificato, prima dell'incontro con una "Applicazione", con variazioni minime pari a lire 0.01: all'atto di immissione della "Proposta di opzione" l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi; q) "Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia": il regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla Consob e dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle "Disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia"; r) "Titolo nozionale": una quantita' di buoni decennali del Tesoro italiano pari a 200 milioni di lire di valore nominale, aventi le caratteristiche precisate nello schema negoziale del "Contratto di riferimento"; s) "Ultimo giorno di contrattazione": la sessione di contrattazione dell'ultimo giorno - coincidente con la "Data di scadenza" - nel quale possono essere stipulate nel Mercato le diverse specie di "Contratto di opzione", secondo quanto stabilito dal Comitato di gestione entro il primo giorno di contrattazione di ognuna di sette specie. 2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto occorra, elementi integrativi della parte dispositiva deI presente contratto. Art. 2. Conclusione del contratto 1. Il "Contratto di opzione" puo' essere concluso, attraverso il Sistema, esclusivamente ai "Prezzi di esercizio" ammessi e per i "Contratti di riferimento" visualizzati nelle pagine operative. 2. La conclusione del "Contratto di opzione" avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore e' tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalita' stabilite per il funzionamento del Sistema, di una "Proposta di opzione" e di una applicazione "Applicazione". 3. Il "Contratto di opzione" si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 2. Art. 3. Oggetto del contratto 1. Il "Contratto di opzione" ha per oggetto l'attribuzione da parte del "Promittente", contro "Premio" al "Promissario" di una "Opzione" (CALL o PUT) in ordine al perfezionamento del "Contratto di riferimento", fino alla quantita' concordata di "Titoli nozionali", alle condizioni della "Proposta di opzione" e della "Applicazione" soddisfatta dal Sistema, nonche', le obbligazioni di cui ai commi seguenti. 2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei "Margini di variazione" e dei margini aggiuntivi di cui all'art. 5. 3. I margini sono a carico del "Promittente" in caso di aumento del "Prezzo di chiusura" o, rispettivamente, del "Promissario" in caso di diminuzione di tale prezzo. Art. 4. Prezzo di negoziazione 1. Il "Premio" indicato nella "Proposta di opzione" e nell'"Applicazione" si intende espresso in lire italiane ed e' riferito a cento lire di valore nominale del "Titolo nozionale" oggetto del "Contratto di riferimento". Art. 5. M a r g i n i 1. Il "Contratto di opzione" comporta un'esecuzione giornaliera relativamente ai "Margini di variazione", nonche', ove richiesti, per quelli aggiuntivi. 2. "Margini di variazione" ed i Margini aggiuntivi che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3. commi 2 e 3, sono determinati sulla base di quanto previsto dalle "Disposizioni" e dal "Regolamento" della Cassa di compensazione e garanzia. 3. L'obbligazione relativa ai Margini di cui all'art. 3, commi 2 e 3, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 6, comma 2, e 7, comma 5. Art. 6. Sistema di compensazione e garanzia 1. Il Sistema, contestualmente alla conclusione del "Contratto di opzione", comunica per conto dei contraenti alla Cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, il tipo di "Opzione", la posizione da esse assunta, il "Contratto di riferimento", e tutte le condizioni contrattuali. 2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al "Promittente" ed al "Promissario", assumendo con cio' nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 7. 3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla Cassa il "Promittente" ed il "Promissario" rimangono vincolati verso la Cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal "Contratto" e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del "Contratto di opzione" da cui possa discendere l'invalidita' o l'inefficacia dello stesso, ne' quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo puo' essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte. Art. 7. Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta 1. Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 6, ai contratti conclusi nel Mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscono indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia. 2. Nei casi indicati nel comma 1 il Sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano secondo l'ordinamento della Cassa di compensazione e garanzia, nella qualita' di aderente generale. 3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti menzionati nei commi 1 e 2, le comunicazioni alla Cassa di cui all'art. 6, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati. 4. La Cassa di compensazione e garanzia da' la conferma di cui all'art. 6, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale e' collegato. 5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale gia' propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che ùF collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla Cassa nei propri confronti. 6. I contraenti originari in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3, dell'art. 6. Art. 7-bis Contratti conclusi in regime di give up 1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli articoli 6 e 7, ai contratti conclusi nel Mercato nei casi in cui uno o entrambi i contraenti operino applicando la procedura di give up. 2. Le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 1, sono effettuate dal Sistema anche a coloro che nei confronti del / i contraente / i operano nella qualita' di Compensatore in "give up", fermo quanto previsto nell'art. 7, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni. 3. Le comunicazioni alla Cassa effettuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, si intendono effettuate anche per conto del / i Compensatore / i in "give up" interessato / i. 4. La Cassa di compensazione e garanzia da' la conferma di cui all'art. 6, comma 2, al / ai Compensatore / i in give up ed alla controparte del / i Negoziatore / i in "give up", qualora non operi nella stessa qualita', nonche' al suo aderente generale ove si applichi l'art. 7. 5. Per effetto della conferma di cui al comma 4, la Cassa assume nei confronti del / i Conpensatore / i in "give up" la posizione contrattuale gia' propria della controparte del / i Negoziatore / i in give up che e' / sono ad esso / i collegato / i, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in give up, dall'art. 6, comma 2, o - a seconda del caso - dall'art. 7, comma 5. 6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del Compensatore in give up quanto previsto nella seconda parte dell'art. 6, comma 3. Art. 8. Esercizio dell'opzione 1. L'"Opzione" puo' essere esercitata in ogni giorno lavorativo del Mercato fino alla "Data di scadenza" compresa: questo giorno coincide con l'"Ultimo giorno di contrattazione". Fermo quanto precede, i termini per l'esercizio della "Opzione" saranno quelli stabiliti dalla Cassa di compensazione e garanzia nel proprio Regolamento. 2. L'opzione puo' essere esercitata, anche in piu' riprese, complessivamente fino alla quantita' massima concordata di "Titoli nozionali" indicata nel "Contratto di opzione" ovvero per una quantita' inferiore, ma non frazionaria. In caso di esercizio parziale dell'"Opzione", la restante quantita' continua a rimanere soggetta ad "Opzione", anche per gli effetti dell'art. 9, comma 3. 3. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 9, comma 4, l'"Opzione" non e' rinunciabile prima della sua scadenza. Art. 9. Modalita' di esercizio dell'opzione 1. In relazione a quanto previsto negli articoli 6 e 7, l'"Opzione" si esercitera' inviando apposita comunicazione alla Cassa di compensazione e garanzia, nei modi da questa indicati nel proprio "Regolamento". 2. La Cassa di compensazione e garanzia, una volta ricevuta la dichiarazione di esercizio dell'"Opzione" di cui al comma 1, esercitera' la corrispondente facolta' nei confronti di uno o piu' Promittenti - che abbiano, in proprio o su conto terzi, una posizione aperta presso la Cassa per la stessa serie di "Contratto di opzione" - individuati secondo un sistema casuale precisato nel "Regolamento" della Cassa medesima, inviando a detti "Promittenti" ed ai "Promissari" comunicazione, attraverso il Sistema, entro il piu' breve tempo possibile. Per effetto dell'esercizio di tale facolta' il Promittente resta obbligato a dare esecuzione, nei confronti della Cassa, alle obbligazioni assunte riguardo al "Contratto di riferimento". 3. Nel caso in cui l'"Opzione" non sia stata esercitata o sia stata esercitata parzialmente entro l'ora delle "Date di scadenza" che verra' stabilita secondo quanto precisato nell'art. 8, comma 1, la Cassa si intendera' incaricata, salvo quanto indicato nel comma 4, di calcolare la convenienza dell'esercizio o no di tale opzione, anche per la parte eventualmente residua. Se tale calcolo portera' ad un risultato positivo per il "Promissario", la Cassa si comportera' come previsto nel comma 2. 4. Nel giorno corrispondente alla "Data di scadenza", fino all'ora entro la quale l'opzione puo' essere esercitata ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Promissario, nei modi indicati dalla Cassa di compensazione e garanzia nel proprio Regolamento, puo' far pervenire alla Cassa stessa una comunicazione di rinuncia al procedimento di cui al comma 3. Art. 10. Effetti dell'esercizio dell'opzione 1. L'esercizio dell'opzione avra' effetto dal momento in cui la Cassa di compensazione e garanzia effettuera' la comunicazione al "Promittente" ed al "Promissario" ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3. 2. Nel momento indicato al comma 1 si intendera' perfezionato il "Contratto di riferimento": qualora detto momento cada durante l'orario di negoziazione nel Mercato di tale specie di contratto le parti saranno libere di negoziare immediatamente detto contratto nel Mercato medesimo. 3. Della nuova posizione sul "Contratto di riferimento" si terra' conto a fine giornata nella determinazione dei relativi margini di variazione. Art. 11. P r e m i o 1. Dell'ammontare del "Premio" la Cassa di compensazione e garanzia tiene conto - secondo quanto previsto nel proprio "Regolamento" - nella determinazione, dei margini relativi alla giornata nella quale il "Contratto di opzione" e' stato concluso. 2. Detto "Premio" viene pagato dal "Promissario" al "Promittente" alla "Data di scadenza" o al momento dell'esercizio anticipato dall'"Opzione", secondo quanto stabilito nel Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia. 3. La Cassa medesima calcola, altresi', l'importo del "Premio" unitamente alla determinazione del margine sul "Contratto di riferimento" relativo alla giornata nella quale questo si intende perfezionato. Art. 12. Risoluzione per eccessiva onerosita' 1. Il presente contratto ed i "Contratti di opzione" rientrano tra quelli per i quali non e' ammessa la risoluzione per eccessiva onerosita', essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale. Art. 13. Legge applicabile e Foro competente 1. Il presente contratto normativo ed i "Contratti di opzione" sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare - e senza con cio' nulla escludere - per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validita' le obbligazioni che derivano dal contratto e la loro esecuzione. 2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 e' competente il Foro di Roma.