(all. 3 - art. 1)
                                                            Annesso C
SCHEMANEGOZIALE   DEL   CONTRATTO  UNIFORME   A  TERMINE  DI  OPZIONE
   RELATIVO A  FUTURE DECENNALE  CON CEDOLA 8%  SU BUONI   POLIENNALI
   DEL  TESORO  ITALIANO. NEGOZIATO NEL MERCATO ISTITUITO CON D.M. 24
   FEBBRAIO 1994.
 (modificato dal Comitato di gestione il 17 giugno 1997 ed approvato
               dal Ministro del Tesoro 8 agosto 1997)
  Per  effetto  di  quanto  disposto dall'art.  15  del  decreto  del
Ministro  del tesoro  24  febbraio 1994,  recante  la disciplina  del
Mercato  telematico dei  titoli  di Stato  e  dei relativi  contratti
uniformi  a termine  (di  seguito denominato:  il  Mercato), e  della
sottoscrizione  degli  atti  necessari  per  la  partecipazione  alle
negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore
di contratto normativo,  tra gli operatori ammessi  al mercato stesso
ed aderenti alla Cassa di compensazione  e garanzia di cui alla legge
2 gennaio  1991. n. 1, in  ordine ai contratti di  opzione relativi a
Futures su buoni decennali del  Tesoro italiano, conclusi nel Mercato
attraverso l'apposito sistema telematico  di negoziazione (di seguito
denominato: il Sistema).
                               Art. 1.
                             Definizioni
   1. Nel presente schema negoziale si intendono per:
  a) "Applicazione":  l'accettazione della "Proposta di  opzione" con
l'indicazione  della  quantita'  di "Titoli  nozionali"  oggetto  del
"Contratto  di  riferimento",  trasmessa  attraverso  il  Sistema  ed
immediatamente da  questo elaborata: l'applicazione  contiene inoltre
la specificazione se si intende operare in proprio o per conto terzi;
  b) "Contratto di opzione": un accordo tra due operatori del Mercato
aderenti direttamente o indirettamente  alla Cassa di compensazione e
garanzia stipulato a  mezzo del Sistema, mediante il  quale una delle
due parti (Promittente), dietro riconoscimento di un "Premio", rimane
vincolata   alla   propria   dichiarazione   recante   una   proposta
irrevocabile  di concludere  un  "Contratto di  riferimento", per  la
quantita' di "titoli nozionali" ed  al prezzo pattuiti mentre l'altra
(Promissario)  ha facolta'  di accettarla  - esercitando  l'opzione e
perfezionando in tal modo un "Contratto di riferimento" - o no, entro
il  termine stabilito  (Data di  scadenza); appartengono  alla stessa
specie  i  "contratti  di  opzione"  che hanno  la  stessa  "data  di
scadenza"  ed  alla stessa  serie  i  contratti  che hanno  anche  il
medesimo "prezzo di esercizio";
  c)  "Contratto di  riferimento":  il contratto  uniforme a  termine
future  per  il  quale  e' pattuita  l'"Opzione"  e  che  costituisce
l'oggetto della  "Proposta di opzione"  - il cui schema  negoziale e'
stato  deliberato  dal  Comitato  di  gestione il  7  marzo  1994  ed
approvato dal Ministro del Tesoro  con decreto ministeriale 10 maggio
1994  - identificato  nella specie  con il  "mese di  consegna" nelle
pagine  operative, secondo  le  modalita' stabilite  dal Comitato  di
gestione;
  d) "Data di  scadenza": l'ultimo giorno del periodo  entro il quale
il "Promissario" puo' esercitare l'"Opzione";
  e)  "Disposizioni  sulla Cassa  di  compensazione  e garanzia":  le
disposizioni  emanate d'intesa  dalla  Commissione  nazionale per  le
societa' e  la borsa e  dalla Banca  d'Italia ai sensi  dell'art. 22,
comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  f) "Margini  di variazione": le  somme di denaro  calcolate secondo
quanto  stabilito nel  "Regolamento  della Cassa  di compensazione  e
garanzia", per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base della
variazione  dei "Prezzi  di chiusura"  per ogni  serie di  "Contratto
d'opzione";
  g) "Mese  di consegna":  il mese,  indicato unitamente  all'anno in
apposita pagina operativa dei contratti  di opzione e precisato nella
"Proposta  di opzione"  e  nell'"Applicazione", nel  quale deve  aver
luogo  l'esecuzione   finale  del  "Contratto  di   riferimento",  in
conformita'  alle scadenze  contrattuali  stabilite  dal Comitato  di
gestione;
  h) "Opzione": il  diritto attribuito dal "Contratto  di opzione" al
"Promissario", esercitato il quale questi diviene acquirente (Opzione
CALL) o venditore  (Opzione PUT) nel "Contratto  di riferimento", per
la  quantita' di  titoli nozionali  optata entro  i limiti  di quella
pattuita nel "Contratto di opzione";
  i)  "Premio":  il  corrispettivo  dell'"Opzione"  riconosciuto  dal
"Promissario" al "Promittente";
  l) "Prezzi di chiusura": il valore  del "Premio" (CALL e PUT) - per
ogni serie  di "Contratto di  opzione" quotata nel  Mercato. riferito
proporzionalmente  a  cento  lire  di  valore  nominale  del  "Titolo
nozionale" - giornalmente calcolato dopo  il termine di ogni sessione
di contrattazione dalla  Cassa di compensazione e  garanzia secondo i
criteri stabiliti nel proprio regolamento;
  m) "Prezzo  di esercizio":  il prezzo.  indicato nel  "Contratto di
opzione".  al   quale  si  intendera'  stipulato   il  "Contratto  di
riferimento",  in  caso  di esercizio  dell'"Opzione":  detto  prezzo
corrisponde ad  uno di queli ammessi  in base a quanto  stabilito dal
Regolamento di  funzionamento del mercato deliberato  dal Comitato di
gestione;
  n)  "Promissario": la  parte  del "Contratto  di opzione"  titolare
dell'"Opzione";
  o) "Promittente":  la parte del  "Contratto di opzione"  che rimane
vincolata  alla  propria  dichiarazione   con  la  quale  attribuisce
irrevocabilmente all'altra parte l'"Opzione";
  p)  "Proposta   di  opzione":  l'offerta  di   stipulazione  di  un
"Contratto  di  opzione".  nella   qualita'  di  "Promittente"  o  di
"Promissario" per  una "Opzione"  CALL o  PUT, esposta  attraverso il
circuito telematico  da un soggetto abilitato,  con l'indicazione dei
necessari  elementi  qualitativi  e  quantitativi (mese  ed  anno  di
consegna, "prezzo  di esercizio", numero dei  "Titoli nozionali") del
"Contratto  di  riferimento" e  del  "Premio"  proposti: il  "Premio"
indicato nella  "Proposta di  opzione" puo' essere  modificato, prima
dell'incontro con  una "Applicazione",  con variazioni minime  pari a
lire  0.01:  all'atto  di  immissione  della  "Proposta  di  opzione"
l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;
  q)  "Regolamento  della  Cassa  di compensazione  e  garanzia":  il
regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla Consob e dalla
Banca d'Italia, di cui all'art.  3 delle "Disposizioni sulla Cassa di
compensazione e garanzia";
  r) "Titolo nozionale": una quantita'  di buoni decennali del Tesoro
italiano pari  a 200 milioni  di lire  di valore nominale,  aventi le
caratteristiche precisate  nello schema  negoziale del  "Contratto di
riferimento";
  s) "Ultimo giorno di contrattazione": la sessione di contrattazione
dell'ultimo  giorno -  coincidente con  la "Data  di scadenza"  - nel
quale  possono essere  stipulate  nel Mercato  le  diverse specie  di
"Contratto  di opzione",  secondo  quanto stabilito  dal Comitato  di
gestione entro il  primo giorno di contrattazione di  ognuna di sette
specie.
  2.  Le definizioni  di cui  al  comma 1  costituiscono, per  quanto
occorra, elementi  integrativi della  parte dispositiva  deI presente
contratto.
                               Art. 2.
                      Conclusione del contratto
  1. Il  "Contratto di opzione"  puo' essere concluso,  attraverso il
Sistema,  esclusivamente ai  "Prezzi di  esercizio" ammessi  e per  i
"Contratti di riferimento" visualizzati nelle pagine operative.
  2.  La conclusione  del "Contratto  di opzione"  avviene attraverso
l'impiego dei terminali  di cui ogni operatore e' tenuto  a dotarsi e
mediante   l'incontro,  secondo   le  modalita'   stabilite  per   il
funzionamento  del Sistema,  di una  "Proposta di  opzione" e  di una
applicazione "Applicazione".
  3. Il "Contratto di opzione" si intende concluso nel momento in cui
il Sistema  visualizza sullo  schermo l'avvenuto  incontro di  cui al
comma 2.
                               Art. 3.
                        Oggetto del contratto
  1. Il "Contratto di opzione" ha per oggetto l'attribuzione da parte
del "Promittente", contro "Premio"  al "Promissario" di una "Opzione"
(CALL  o  PUT)  in  ordine   al  perfezionamento  del  "Contratto  di
riferimento", fino  alla quantita' concordata di  "Titoli nozionali",
alle condizioni  della "Proposta  di opzione" e  della "Applicazione"
soddisfatta dal  Sistema, nonche',  le obbligazioni  di cui  ai commi
seguenti.
  2.  Le parti  contraenti  rimangono  reciprocamente impegnate  alla
corresponsione dei  "Margini di variazione" e  dei margini aggiuntivi
di cui all'art. 5.
  3. I margini sono a carico del "Promittente" in caso di aumento del
"Prezzo di chiusura" o, rispettivamente, del "Promissario" in caso di
diminuzione di tale prezzo.
                               Art. 4.
                        Prezzo di negoziazione
  1.   Il   "Premio"  indicato   nella   "Proposta   di  opzione"   e
nell'"Applicazione"  si  intende  espresso  in lire  italiane  ed  e'
riferito  a cento  lire  di valore  nominale  del "Titolo  nozionale"
oggetto del "Contratto di riferimento".
                               Art. 5.
                            M a r g i n i
  1.  Il "Contratto  di opzione"  comporta un'esecuzione  giornaliera
relativamente ai "Margini di variazione", nonche', ove richiesti, per
quelli aggiuntivi.
  2. "Margini  di variazione"  ed i Margini  aggiuntivi che  le parti
contraenti sono tenute a corrispondere  ai sensi dell'art. 3. commi 2
e  3,   sono  determinati  sulla   base  di  quanto   previsto  dalle
"Disposizioni"  e dal  "Regolamento" della  Cassa di  compensazione e
garanzia.
  3. L'obbligazione relativa ai Margini di  cui all'art. 3, commi 2 e
3, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati
negli articoli 6, comma 2, e 7, comma 5.
                               Art. 6.
                 Sistema di compensazione e garanzia
  1. Il  Sistema, contestualmente alla conclusione  del "Contratto di
opzione",   comunica  per   conto  dei   contraenti  alla   Cassa  di
compensazione  e  garanzia, per  mezzo  del  circuito telematico,  le
controparti, il tipo  di "Opzione", la posizione da  esse assunta, il
"Contratto di riferimento", e tutte le condizioni contrattuali.
  2. La  Cassa di  compensazione e  garanzia, attraverso  il circuito
telematico,   conferma   l'operazione    al   "Promittente"   ed   al
"Promissario", assumendo con  cio' nei confronti di  ciascuno di essi
la posizione contrattuale della  rispettiva controparte, salvo quanto
previsto nell'art. 7.
  3. Per  effetto dell'assunzione di cui  al comma 2 e  degli atti di
adesione alla  Cassa il  "Promittente" ed il  "Promissario" rimangono
vincolati  verso  la  Cassa   medesima,  senza  che  siano  necessari
ulteriori  adempimenti, per  i rapporti  derivanti dal  "Contratto" e
sono  in ogni  caso liberati  dalle reciproche  obbligazioni assunte.
Tuttavia i  contraenti originari restano  impegnati in proprio  a non
opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del "Contratto di
opzione" da cui possa  discendere l'invalidita' o l'inefficacia dello
stesso,  ne' quelle  fondate su  altri rapporti  intrattenuti con  la
controparte. Ogni  eccezione o contestazione al  riguardo puo' essere
fatta   valere    esclusivamente   nei    confronti   dell'originaria
controparte.
                               Art. 7.
 Contratti  conclusi  da  aderenti  alla Cassa  di  compensazione  e
                     garanzia in forma indiretta
  1. Le  clausole contenute  nel presente  articolo si  applicano, in
deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 6, ai contratti
conclusi nel  Mercato quando uno  o entrambi i  contraenti aderiscono
indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.
  2.  Nei  casi   indicati  nel  comma  1  il   Sistema  effettua  le
comunicazioni di  cui all'art.  6, comma  1, anche  a coloro  che nei
confronti dei contraenti operano secondo l'ordinamento della Cassa di
compensazione e garanzia, nella qualita' di aderente generale.
  3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra
i soggetti menzionati nei commi 1 e 2, le comunicazioni alla Cassa di
cui  all'art. 6,  comma 1,  si intendono  effettuate anche  per conto
degli aderenti generali interessati.
  4. La  Cassa di  compensazione e  garanzia da'  la conferma  di cui
all'art.  6,  comma  2,  anche agli  aderenti  generali  interessati,
intendendosi    la   comunicazione    all'operatore   che    aderisce
indirettamente alla  Cassa compiuta per conto  dell'aderente generale
al quale e' collegato.
  5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei
confronti   dell'aderente    generale   interessato    la   posizione
contrattuale gia' propria  della controparte originaria dell'aderente
indiretto che ùF  collegato a detto aderente  generale e quest'ultimo
assume  nei confronti  dell'aderente indiretto  ad esso  collegato la
medesima  posizione  contrattuale  assunta  dalla  Cassa  nei  propri
confronti.
  6. I  contraenti originari in  conseguenza di quanto  stabilito nel
comma  5,  sono  liberati   dalle  reciproche  obbligazioni  assunte,
restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui
sono collegati, nei  termini precisati nella seconda  parte del comma
3, dell'art. 6.
                             Art. 7-bis
               Contratti conclusi in regime di give up
  1. Le clausole  del presente articolo si applicano, in  deroga o ad
integrazione di  quanto previsto negli  articoli 6 e 7,  ai contratti
conclusi nel  Mercato nei  casi in  cui uno  o entrambi  i contraenti
operino applicando la procedura di give up.
  2. Le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 1, sono effettuate dal
Sistema  anche a  coloro che  nei confronti  del /  i contraente  / i
operano nella  qualita' di  Compensatore in  "give up",  fermo quanto
previsto nell'art. 7, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.
  3. Le  comunicazioni alla  Cassa effettuate  ai sensi  dell'art. 6,
comma 1, si intendono effettuate anche per conto del / i Compensatore
/ i in "give up" interessato / i.
  4. La  Cassa di  compensazione e  garanzia da'  la conferma  di cui
all'art. 6,  comma 2, al  / ai  Compensatore / i  in give up  ed alla
controparte del /  i Negoziatore / i in "give  up", qualora non operi
nella  stessa  qualita', nonche'  al  suo  aderente generale  ove  si
applichi l'art. 7.
  5. Per  effetto della conferma di  cui al comma 4,  la Cassa assume
nei confronti  del /  i Conpensatore  / i in  "give up"  la posizione
contrattuale gia' propria  della controparte del / i  Negoziatore / i
in give  up che e'  / sono ad  esso / i  collegato / i,  fermo quanto
previsto, per  detta controparte  che non abbia  operato in  give up,
dall'art. 6, comma 2, o - a seconda del caso - dall'art. 7, comma 5.
  6. I contraenti  originari, in conseguenza di  quanto stabilito nel
comma 5,  sono liberati dalle reciproche  obbligazioni assunte, fatto
salvo nei confronti del Compensatore in give up quanto previsto nella
seconda parte dell'art. 6, comma 3.
                               Art. 8.
                        Esercizio dell'opzione
  1. L'"Opzione" puo' essere esercitata in ogni giorno lavorativo del
Mercato fino alla "Data di scadenza" compresa: questo giorno coincide
con  l'"Ultimo giorno  di  contrattazione". Fermo  quanto precede,  i
termini  per l'esercizio  della  "Opzione"  saranno quelli  stabiliti
dalla Cassa di compensazione e garanzia nel proprio Regolamento.
  2.  L'opzione  puo'  essere  esercitata,  anche  in  piu'  riprese,
complessivamente fino  alla quantita'  massima concordata  di "Titoli
nozionali"  indicata  nel  "Contratto  di  opzione"  ovvero  per  una
quantita'  inferiore,  ma  non  frazionaria.  In  caso  di  esercizio
parziale dell'"Opzione",  la restante  quantita' continua  a rimanere
soggetta ad "Opzione", anche per gli effetti dell'art. 9, comma 3.
  3. Fatto  salvo quanto previsto  nell'art. 9, comma  4, l'"Opzione"
non e' rinunciabile prima della sua scadenza.
                               Art. 9.
                 Modalita' di esercizio dell'opzione
  1. In relazione a quanto previsto negli articoli 6 e 7, l'"Opzione"
si  esercitera'   inviando  apposita  comunicazione  alla   Cassa  di
compensazione e  garanzia, nei  modi da  questa indicati  nel proprio
"Regolamento".
  2.  La Cassa  di compensazione  e garanzia,  una volta  ricevuta la
dichiarazione  di  esercizio  dell'"Opzione"   di  cui  al  comma  1,
esercitera' la  corrispondente facolta' nei  confronti di uno  o piu'
Promittenti - che abbiano, in proprio o su conto terzi, una posizione
aperta presso la Cassa per la  stessa serie di "Contratto di opzione"
- individuati secondo un  sistema casuale precisato nel "Regolamento"
della  Cassa   medesima,  inviando   a  detti  "Promittenti"   ed  ai
"Promissari"  comunicazione, attraverso  il  Sistema,  entro il  piu'
breve tempo possibile. Per effetto dell'esercizio di tale facolta' il
Promittente resta  obbligato a  dare esecuzione, nei  confronti della
Cassa,   alle  obbligazioni   assunte  riguardo   al  "Contratto   di
riferimento".
  3. Nel caso in cui l'"Opzione" non sia stata esercitata o sia stata
esercitata  parzialmente entro  l'ora  delle "Date  di scadenza"  che
verra' stabilita  secondo quanto precisato  nell'art. 8, comma  1, la
Cassa si intendera' incaricata, salvo quanto indicato nel comma 4, di
calcolare la convenienza  dell'esercizio o no di  tale opzione, anche
per la  parte eventualmente residua.  Se tale calcolo portera'  ad un
risultato positivo per il "Promissario", la Cassa si comportera' come
previsto nel comma 2.
  4. Nel giorno corrispondente alla  "Data di scadenza", fino all'ora
entro la quale l'opzione puo' essere esercitata ai sensi dell'art. 8,
comma  1,   il  Promissario,  nei   modi  indicati  dalla   Cassa  di
compensazione e garanzia nel  proprio Regolamento, puo' far pervenire
alla Cassa  stessa una comunicazione  di rinuncia al  procedimento di
cui al comma 3.
                              Art. 10.
                 Effetti dell'esercizio dell'opzione
  1. L'esercizio  dell'opzione avra'  effetto dal  momento in  cui la
Cassa  di compensazione  e garanzia  effettuera' la  comunicazione al
"Promittente" ed al "Promissario" ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3.
  2. Nel  momento indicato al  comma 1 si intendera'  perfezionato il
"Contratto  di  riferimento":  qualora  detto  momento  cada  durante
l'orario di negoziazione  nel Mercato di tale specie  di contratto le
parti saranno libere di  negoziare immediatamente detto contratto nel
Mercato medesimo.
  3. Della nuova  posizione sul "Contratto di  riferimento" si terra'
conto a  fine giornata nella  determinazione dei relativi  margini di
variazione.
                              Art. 11.
                             P r e m i o
  1. Dell'ammontare del "Premio" la Cassa di compensazione e garanzia
tiene conto  - secondo  quanto previsto  nel proprio  "Regolamento" -
nella determinazione, dei margini  relativi alla giornata nella quale
il "Contratto di opzione" e' stato concluso.
  2. Detto  "Premio" viene pagato dal  "Promissario" al "Promittente"
alla  "Data  di  scadenza"  o al  momento  dell'esercizio  anticipato
dall'"Opzione", secondo quanto stabilito  nel Regolamento della Cassa
di compensazione e garanzia.
  3.  La Cassa  medesima  calcola, altresi',  l'importo del  "Premio"
unitamente  alla   determinazione  del  margine  sul   "Contratto  di
riferimento"  relativo alla  giornata nella  quale questo  si intende
perfezionato.
                              Art. 12.
                 Risoluzione per eccessiva onerosita'
  1. Il presente contratto ed  i "Contratti di opzione" rientrano tra
quelli  per i  quali  non  e' ammessa  la  risoluzione per  eccessiva
onerosita', essendo ogni sopravvenuto  onere proprio della natura del
contratto e della sua alea normale.
                              Art. 13.
                 Legge applicabile e Foro competente
  1. Il presente contratto normativo ed i "Contratti di opzione" sono
interamente regolati dalla  legge italiana, in particolare  - e senza
con  cio'  nulla escludere  -  per  quanto  riguarda  la forma  ed  i
requisiti di validita'  le obbligazioni che derivano  dal contratto e
la loro esecuzione.
  2. Per ogni controversia riguardante i  contratti di cui al comma 1
e' competente il Foro di Roma.