IL  MINISTRO   DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA
                RICERCA   SCIENTIFICA  E  TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341 e,  in particolare, l'art.
9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15
maggio 1997, n. 127;
  Visto  il parere  del  Consiglio  universitario nazionale  espresso
nell'adunanza del 19 giugno 1997;
  Visto  il regolamento  21  luglio 1997,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale il  29 luglio  1997, in  materia di  accessi all'istruzione
universitaria;
  Tenuto conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici nell'ambito
del territorio nazionale;
  Ritenuto di  dover conseguentemente  disporre una riduzione  del 10
per  cento  rispetto  al   numero  delle  immatricolazioni  dell'anno
accademico 1996-97;
  Sentita  la conferenza  dei presidi  delle facolta'  di medicina  e
chirurgia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Limitatamente  all'anno accademico  1997-98,  il  numero dei  posti
disponibili a livello  nazionale per le immatricolazioni  ai corsi di
laurea in medicina e chirurgia e' fissato in n. 6462 per gli studenti
italiani e comunitari e in n. 503 per gli studenti extracomunitari ed
e'  ripartito fra  le  universita' secondo  la  tabella allegata  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  Le  universita'   che  insistono   nella  stessa   regione  possono
concordare una  diversa ripartizione dei posti,  previa compensazione
tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero
degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.