Art. 3.
  Una commissione di valutazione, presso ciascuna sede, provvede alla
valutazione della prova secondo i seguenti criteri:
  voto riportato agli  esami di maturita' - 0,4 punti  per ogni punto
di voto a partire da 36 incluso;
  voto della  prova - 1 punto  per ogni risposta esatta,  0 punti per
schede irregolari, domande senza risposta, risposte sbagliate;
  distinzione  degli  ex  aequo  - si  provvede  alla  estrazione  in
ciascuna sede di  esame, di una lettera  dell'alfabeto che stabilisca
l'inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a
parita' di punteggio, la precedenza nella graduatoria.