Art. 2. 1. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti devono essere avviati alla trasformazione in stabilimenti preventivamente autorizzati, a cio' appositamente destinati e differenti: a) dagli stabilimenti ove sono trasformate e / o detenute le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino medesime; b) dagli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto. 2. Gli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, gia' preventivamente autorizzati all'effettuazione di operazioni diverse dalla vinificazione, possono essere anche autorizzati, presentando l'istanza di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, alla detenzione e trasformazione delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti.