Art. 2.
  1. Le  uve da tavola ed  i prodotti da esse  ottenuti devono essere
avviati   alla   trasformazione   in   stabilimenti   preventivamente
autorizzati, a cio' appositamente destinati e differenti:
  a) dagli stabilimenti ove sono trasformate e / o detenute le uve da
vino ed  i prodotti ottenuti  dalla trasformazione delle uve  da vino
medesime;
  b)  dagli stabilimenti  di cui  all'art.  3, comma  2, del  decreto
ministeriale  16 maggio  1997, preventivamente  autorizzati ai  sensi
dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto.
  2.  Gli  stabilimenti di  cui  all'art.  3,  comma 2,  del  decreto
ministeriale  16   maggio  1997,  gia'   preventivamente  autorizzati
all'effettuazione di operazioni  diverse dalla vinificazione, possono
essere anche  autorizzati, presentando  l'istanza di cui  all'art. 3,
comma 2, del presente decreto, alla detenzione e trasformazione delle
uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti.