Art. 3.
  1.   L'autorita'   competente    al   rilascio   della   preventiva
autorizzazione di  cui all'art. 2  e' la regione ovvero  la provincia
autonoma   nel   cui   territorio   ha  sede   lo   stabilimento   di
trasformazione. Tuttavia,  limitatamente alla sola  campagna vinicola
1997 / 1998, l'autorita' competente  per il rilascio della preventiva
autorizzazione  e'  l'Ufficio  periferico  dell'Ispettorato  centrale
repressione frodi  nella cui  circoscrizione territoriale ha  sede lo
stabilimento di trasformazione.
  2.   Il   rilascio    dell'autorizzazione   e'   subordinato   alla
presentazione  di  una  apposita  istanza per  ogni  stabilimento  di
trasformazione  delle uve  da  tavola.  L'istanza di  autorizzazione,
compilata a  cura del  rappresentante legale  su carta  bollata, deve
pervenire all'autorita' competente al  rilascio, almeno trenta giorni
prima   dell'inizio    delle   attivita'   dello    stabilimento   di
trasformazione. Tuttavia,  limitatamente alla sola  campagna vinicola
1997  /  1998,  e'  sufficiente   che  le  istanze  pervengano  prima
dell'inizio delle operazioni di trasformazione.
  3. Nell'istanza  di autorizzazione,  il richiedente  deve indicare,
per ogni stabilimento:
  a) le generalita' del rappresentante legale, la ragione sociale, la
sede  legale ed  amministrativa  della  societa' nonche'  l'indirizzo
completo dello stabilimento di trasformazione;
  b) la natura delle materie prime da trasformare nello stabilimento,
specificandone l'origine e la categoria;
  c) la dettagliata descrizione delle trasformazioni che si intendono
effettuare;
  d) la natura dei prodotti trasformati che saranno commercializzati,
specificandone la categoria e la destinazione;
  e)  i quantitativi  di  materie prime  che saranno  presumibilmente
lavorati annualmente.
  f) il numero d'iscrizione al registro  delle imprese e la Camera di
commercio presso cui e' stata effettuata l'iscrizione;
  g) il numero  e la data del  rilascio dell'autorizzazione sanitaria
nonche' l'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione stessa;
  4.  L'istanza di  autorizzazione  deve,  inoltre, essere  corredata
dalla planimetria  dello stabilimento. La planimetria  deve contenere
gli elementi previsti  dall'art. 40 del decreto  del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.
  5.  L'autorita'  competente  al rilascio  trasmette  senza  ritardo
all'autorita' di controllo copia dell'istanza di autorizzazione.