Art. 4.
  1.  L'autorita'  competente,  verificata  l'assenza  di  condizioni
ostative,   rilascia  l'autorizzazione   e   prescrive  le   relative
limitazioni. Tuttavia, limitatamente alla sola campagna viticola 1997
/1998,  le autorizzazioni di cui all'art. 2 possono essere rilasciate
dagli uffici periferici  dell'Ispettorato centrale repressione frodi,
nelle  more dei  successivi  accertamenti tecnici,  a condizione  che
siano pervenute le relative istanze nel termine previsto dall'art. 3,
comma 2.
  2.  Ogni   variazione  intervenuta  rispetto  a   quanto  attestato
nell'istanza di autorizzazione, cosi' come la cessata attivita', deve
essere comunicata all'autorita' competente al rilascio.
  3. La comunicazione di cui al  comma 2 deve effettuarsi entro e non
oltre il  secondo giorno  lavorativo successivo al  verificarsi della
variazione   o  della   cessazione,   presentando  la   comunicazione
direttamente ovvero inviandola tramite lettera raccomandata a.r.
  4.  L'autorita'  competente  al   rilascio  trasmette  copia  delle
comunicazioni  di cui  al comma  2, senza  ritardo, all'autorita'  di
controllo.
  5.  Qualora vengano  constatate variazioni  non segnalate  rispetto
alle condizioni esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione
ovvero  motivi che  risultino comunque  ostativi alla  trasformazione
delle uve da tavola e dei  prodotti da esse ottenuti, le autorita' di
controllo  e  gli  organi  di vigilanza  inviano  una  circostanziata
segnalazione all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione per gli
eventuali provvedimenti di sospensione o revoca.
  6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli illeciti
amministrativi ed a quelli penali accertati, conformemente alle norme
che regolano il segreto istruttorio.