Art. 4. 1. L'autorita' competente, verificata l'assenza di condizioni ostative, rilascia l'autorizzazione e prescrive le relative limitazioni. Tuttavia, limitatamente alla sola campagna viticola 1997 /1998, le autorizzazioni di cui all'art. 2 possono essere rilasciate dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nelle more dei successivi accertamenti tecnici, a condizione che siano pervenute le relative istanze nel termine previsto dall'art. 3, comma 2. 2. Ogni variazione intervenuta rispetto a quanto attestato nell'istanza di autorizzazione, cosi' come la cessata attivita', deve essere comunicata all'autorita' competente al rilascio. 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve effettuarsi entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo al verificarsi della variazione o della cessazione, presentando la comunicazione direttamente ovvero inviandola tramite lettera raccomandata a.r. 4. L'autorita' competente al rilascio trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 2, senza ritardo, all'autorita' di controllo. 5. Qualora vengano constatate variazioni non segnalate rispetto alle condizioni esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione ovvero motivi che risultino comunque ostativi alla trasformazione delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti, le autorita' di controllo e gli organi di vigilanza inviano una circostanziata segnalazione all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. 6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli illeciti amministrativi ed a quelli penali accertati, conformemente alle norme che regolano il segreto istruttorio.