Art. 5. 1. Le fotocopie dei documenti di accompagnamento nonche' delle pagine dei registri inerenti le operazioni di carico, scarico e trasformazione sia delle uve da tavola sia dei prodotti da esse ottenuti compiute negli ultimi quindici giorni devono essere inviate, distintamente per ogni stabilimento autorizzato, agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi nella cui circoscrizione territoriale ha sede lo stabilimento autorizzato medesimo, tramite lettera (o pacco) raccomandata a.r. 2. L'invio dei documenti di cui al comma 1 dovra' avvenire entro e non oltre il secondo giorno lavorativo della settimana successiva a quella cui si riferiscono le registrazioni.