Art. 5.
  1.  Le fotocopie  dei  documenti di  accompagnamento nonche'  delle
pagine  dei registri  inerenti  le operazioni  di  carico, scarico  e
trasformazione  sia delle  uve da  tavola  sia dei  prodotti da  esse
ottenuti compiute negli ultimi quindici giorni devono essere inviate,
distintamente   per  ogni   stabilimento  autorizzato,   agli  uffici
periferici  dell'Ispettorato  centrale  repressione frodi  nella  cui
circoscrizione  territoriale  ha  sede  lo  stabilimento  autorizzato
medesimo, tramite lettera (o pacco) raccomandata a.r.
  2. L'invio dei documenti di cui  al comma 1 dovra' avvenire entro e
non oltre il  secondo giorno lavorativo della  settimana successiva a
quella cui si riferiscono le registrazioni.