Art. 6.
  1. Le uve  da tavola ed i prodotti da  esse ottenuti, introdotti in
uno  stabilimento  autorizzato ai  sensi  del  presente decreto,  non
possono essere  ceduti ne' tal  quali ne'  a seguito di  una semplice
miscelazione con uve  o mosti di altra natura o  provenienza e devono
essere direttamente e totalmente sottoposti alla trasformazione.
  2. La disposizione di  cui al comma 1 si applica  anche alle uve da
tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio
1997, introdotte negli stabilimenti  autorizzati ai sensi dell'art 4,
comma 4, del medesimo decreto.
  3.  Le uve  da  tavola di  cui  all'art. 3,  comma  1, del  decreto
ministeriale 16 maggio  1997, ed i prodotti a monte  del vino da esse
ottenuti, che  sono detenuti  per la successiva  vinificazione ovvero
sono in corso di vinificazione negli stabilimenti a cio' destinati ed
autorizzati ai sensi dell'art. 4,  comma 4, del medesimo decreto, non
possono  essere  estratti dagli  stabilimenti  autorizzati  se non  a
vinificazione completata.
  4. In attuazione  dell'art. 18, lettera h), del  regolamento CEE n.
2238 /  1993, ai  trasporti delle  uve da tavola  di cui  all'art. 3,
comma  1, del  decreto  ministeriale 16  maggio  1997 destinate  alla
vinificazione  negli   stabilimenti  a  cio'  autorizzati   ai  sensi
dell'art.  4, comma  4,  del medesimo  decreto  ministeriale, non  si
applica   la  deroga   all'obbligo  di   emettere  il   documento  di
accompagnamento, prevista dall'art.  4, punto n. 1),  lettera b), del
medesimo regolamento.
  5.  Le uve  da tavola  ed i  mosti da  esse ottenuti  devono essere
designati  sui documenti  di accompagnamento  e sui  registri con  le
menzioni:
  a) "uve da tavola - da non utilizzare nella preparazione dei vini";
  b)  "mosto ottenuto  da uve  da tavola  - da  non utilizzare  nella
preparazione dei vini";
  c) "mosto concentrato ottenuto da uve da tavola - da non utilizzare
nella preparazione dei vini";
  d) "mosto  concentrato rettificato ottenuto  da uve da tavola  - da
non utilizzare nella preparazione dei vini".
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle uve da
tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio
1997,  ed   ai  mosti  da   esse  ottenuti  qualora   destinati  agli
stabilimenti di cui all'art. 3,  comma 2, del decreto ministeriale 16
maggio  1997, gia'  preventivamente autorizzati  all'effettuazione di
operazioni diverse dalla vinificazione.
  7.  Le uve  da  tavola di  cui  all'art. 3,  comma  1, del  decreto
ministeriale 16 maggio  1997, ed i prodotti a monte  del vino da esse
ottenuti, che  sono detenuti  per la successiva  vinificazione ovvero
destinati alla vinificazione ovvero  ancora in corso di vinificazione
presso  gli stabilimenti  a cio'  destinati ed  autorizzati ai  sensi
dell'art. 4, comma  4, del medesimo decreto,  devono essere designati
sui documenti di accompagnamento e sui registri con le menzioni:
    a) "uve da tavola destinate alla vinificazione";
  b) "mosto ottenuto da uve da tavola destinato alla vinificazione";
  c) "mosto di uve parzialmente  fermentato ottenuto da uve da tavola
in corso di vinificazione";
  d)   "vino   ottenuto   da   uve   da   tavola   -   da   destinare
all'esportazione";
  e)  "vino   ottenuto  da  uve   da  tavola  -  da   destinare  alla
distillazione".