Art. 6. 1. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti, introdotti in uno stabilimento autorizzato ai sensi del presente decreto, non possono essere ceduti ne' tal quali ne' a seguito di una semplice miscelazione con uve o mosti di altra natura o provenienza e devono essere direttamente e totalmente sottoposti alla trasformazione. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, introdotte negli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art 4, comma 4, del medesimo decreto. 3. Le uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, ed i prodotti a monte del vino da esse ottenuti, che sono detenuti per la successiva vinificazione ovvero sono in corso di vinificazione negli stabilimenti a cio' destinati ed autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto, non possono essere estratti dagli stabilimenti autorizzati se non a vinificazione completata. 4. In attuazione dell'art. 18, lettera h), del regolamento CEE n. 2238 / 1993, ai trasporti delle uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997 destinate alla vinificazione negli stabilimenti a cio' autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto ministeriale, non si applica la deroga all'obbligo di emettere il documento di accompagnamento, prevista dall'art. 4, punto n. 1), lettera b), del medesimo regolamento. 5. Le uve da tavola ed i mosti da esse ottenuti devono essere designati sui documenti di accompagnamento e sui registri con le menzioni: a) "uve da tavola - da non utilizzare nella preparazione dei vini"; b) "mosto ottenuto da uve da tavola - da non utilizzare nella preparazione dei vini"; c) "mosto concentrato ottenuto da uve da tavola - da non utilizzare nella preparazione dei vini"; d) "mosto concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola - da non utilizzare nella preparazione dei vini". 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, ed ai mosti da esse ottenuti qualora destinati agli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, gia' preventivamente autorizzati all'effettuazione di operazioni diverse dalla vinificazione. 7. Le uve da tavola di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 maggio 1997, ed i prodotti a monte del vino da esse ottenuti, che sono detenuti per la successiva vinificazione ovvero destinati alla vinificazione ovvero ancora in corso di vinificazione presso gli stabilimenti a cio' destinati ed autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto, devono essere designati sui documenti di accompagnamento e sui registri con le menzioni: a) "uve da tavola destinate alla vinificazione"; b) "mosto ottenuto da uve da tavola destinato alla vinificazione"; c) "mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve da tavola in corso di vinificazione"; d) "vino ottenuto da uve da tavola - da destinare all'esportazione"; e) "vino ottenuto da uve da tavola - da destinare alla distillazione".