Art. 7. 1. I controlli sull'attivita' degli stabilimenti di trasformazione autorizzati ai sensi del presente decreto possono essere operati dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dal Corpo forestale dello Stato in qualsiasi momento e, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 282 / 1986 convertito, con modificazioni, in legge n. 462 / 1986, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri. 2. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza sulla produzione viticola e sulla destinazione delle uve oggetto delle misure d'intervento di cui al regolamento CEE n. 2200 / 1996 ed al regolamento CEE n. 659 / 1997, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano controlli a campione sui produttori singoli ed associati delle uve da tavola. 3. I controlli di cui al comma 2 possono essere attuati in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 282 / 1986 convertito, con modificazioni, in legge n. 462 / 1986, anche dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.