Art. 7.
  1. I controlli sull'attivita'  degli stabilimenti di trasformazione
autorizzati  ai sensi  del  presente decreto  possono essere  operati
dall'Ispettorato  centrale repressione  frodi e  dal Corpo  forestale
dello Stato  in qualsiasi momento e,  ai sensi dell'art. 6,  comma 7,
del decreto  legge n.  282 / 1986  convertito, con  modificazioni, in
legge  n. 462  / 1986,  dai nuclei  antisofisticazione dell'Arma  dei
carabinieri, in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo
della Guardia  di finanza, con la  Polizia di Stato e  con l'Arma dei
carabinieri.
  2.  Nell'ambito delle  proprie competenze  in materia  di vigilanza
sulla  produzione viticola  e  sulla destinazione  delle uve  oggetto
delle misure d'intervento di cui al regolamento CEE n. 2200 / 1996 ed
al regolamento CEE  n. 659 / 1997, le regioni  e le province autonome
di Trento  e Bolzano esercitano  controlli a campione  sui produttori
singoli ed associati delle uve da tavola.
  3.  I  controlli di  cui  al  comma  2  possono essere  attuati  in
qualsiasi momento, ai  sensi dell'art. 6, comma  7, del decreto-legge
n. 282 / 1986 convertito, con  modificazioni, in legge n. 462 / 1986,
anche  dall'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  e  dai  nuclei
antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri in concorso con i nuclei
di  polizia tributaria  del Corpo  della Guardia  di finanza,  con il
Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei
carabinieri.