IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di
interventi  programmati in  agricoltura, che  si propone  il fine  di
assicurare  continuita'  pluriennale  e coerenza  programmatica  alla
spesa  pubblica nel  settore agricolo  e  in quello  forestale ed  in
particolare l'art.  2, comma  1, che  affida al  CIPE le  funzioni di
programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;
  Vista  la   legge  4   dicembre  1993,   n.  491,   concernente  il
riordinamento  delle  competenze  regionali   e  statali  in  materia
agricola  e  forestale  e  istituzione del  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Visto il decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67,  convertito con legge
23  maggio  1997,  n.  135,  concernente  "Disposizioni  urgenti  per
favorire l'occupazione" ed in particolare l'art. 14, comma 4, che per
l'anno 1997, autorizza la spesa  di lire 517 miliardi a completamento
dello  stanziamento previsto  dall'art. 3,  comma 8,  della legge  28
dicembre  1995,  n.  549  per gli  interventi  pubblici  nel  settore
agricolo e  forestale, da  ripartirsi secondo le  finalita' e  con le
modalita'  stabilite nel  decreto-legge  20 settembre  1996, n.  489,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578;
  Visti  i commi  3  e  4 dell'art.  1  del  citato decreto-legge  20
settembre 1996, n. 489, che prevedono  che la succitata somma di lire
517 miliardi venga assegnata dal CIPE su proposta del Ministero delle
risorse  agricole, alimentari  e forestali  d'intesa con  il Comitato
delle  politiche  agroalimentari e  forestali  di  cui alla  legge  4
dicembre 1993,  n. 491 e che  la stessa proposta sia  corredata anche
dall'indicazione  delle somme  iscritte  in bilancio  da parte  delle
singole regioni a  statuto ordinario con riferimento ai  fondi di cui
al comma 8, dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Vista   la   legge  28   dicembre   1995,   n.  549,   "Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'art. 3,
il quale ai  commi 1 e 8,  dispone, tra l'altro, che  a decorrere dal
1996  cessino  i finanziamenti  in  favore  delle regioni  a  statuto
ordinario previsti  dagli articoli 3,  4 e  6 della legge  8 novembre
1986,  n.  752 e  che  le  risorse  attribuite  alle regioni  con  le
disposizioni di  cui ai commi  da 1 a 11  dello stesso art.  3, della
legge 28  dicembre 1995, n.  549, includano  la somma del  lire 1.130
miliardi vincolati  per gli interventi nei  settori dell'agricoltura,
agroindustria e foreste;
  Visto l'art. 2, comma 10, della succitata legge 4 dicembre 1993, n.
491, che prevede  che la quota di risorse  finanziarie destinata alle
azioni di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e  forestali  non  possa  essere  superiore al  limite  del  20%  del
complessivo stanziamento;
  Visto il decreto-legge  28 dicembre 1989, n.  415, convertito nella
legge 28  febbraio 1990, n. 38  "Norme urgenti in materia  di finanza
locale" che  all'art. 20,  comma 1,  lettera b)  ha stabilito  che le
regioni a  statuto speciale  e le  province autonome  di Trento  e di
Bolzano sono escluse dal riparto  dei fondi dell'art. 3 (ad eccezione
di quanto  previsto dal comma  2 dello stesso  art. 3) e  dell'art. 6
della legge n. 752/1986;
  Vista la legge 14 gennaio  1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Vista la nota n. 50377 dell'11 aprile 1997 con la quale il Ministro
delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali  ha  trasmesso  la
proposta  di  assegnazione del  succitato  stanziamento  di lire  517
miliardi per l'anno 1997;
  Visto  il  verbale della  riunione  del  Comitato permanente  delle
politiche agroalimentari  e forestali  di cui  alla legge  4 dicembre
1993, n. 491,  avvenuta in data 9 aprile 1997,  dal quale risulta che
il  medesimo  Comitato  ha  conferito  mandato  al  Ministro  per  la
formulazione del riparto  dei fondi e per il suo  successivo invio al
CIPE;
  Viste le note n. 50494 del 16  maggio 1997 e n. 33531 del 18 giugno
1997 con  le quali il  Ministro delle risorse agricole,  alimentari e
forestali,  ha trasmesso  le  tabelle  relative alla  quantificazione
delle  iscrizioni nei  bilanci regionali  per complessive  lire 1.693
miliardi  cosi  come  previsto  dall'art.  1,  comma  4,  del  citato
decreto-legge 20 settembre  1996, n. 489, e ha  trasmesso la proposta
di  riparto  fondi  per  i  programmi  interregionali  formulata  dal
Comitato tecnico agricoltura nella seduta del 13 maggio u.s.;
  Vista la nota  n. 33369 dell'11 giugno 1997,  successiva al decreto
legislativo 4  giugno 1997, n. 143,  con la quale il  Ministro per le
politiche agricole ripropone all'approvazione del CIPE la proposta di
riparto dei fondi recati dal decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997;
  Visto  il  parere  favorevole  della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
Bolzano del 19 giugno 1997;
  Udita la relazione del Ministro per le politiche agricole;
                              Delibera:
  1.  La spesa  di lire  517 miliardi  di cui  all'art. 14,  comma 4,
decreto-legge 25  marzo 1997, n.  67, convertito con legge  23 maggio
1997, n. 135, e' ripartita come segue:
  a) per  lire 282,050 miliardi  alla realizzazione dei  programmi di
rilevanza  nazionale,  da  svolgersi  da parte  del  Ministero  delle
risorse  agricole,  alimentari  e  forestali (ora  Ministero  per  le
politiche agricole) cosi' come specificato nell'allegato A;
  b) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate
di  mutui  di  miglioramento  fondiario contratti  dalle  regioni  in
applicazione dell'art. 18 della legge  27 dicembre 1977, n. 984, cosi
come specificato con tabella nell'allegato B;
  c)  per   lire  147   miliardi  alla  realizzazione   di  programmi
interregionali come specificato nell'allegato C.
  2.  Il   Ministro  per  le  politiche   agricole  sottoporra'  alla
conferenza Statoregioni  i singoli interventi compresi  nei programmi
interregionali  dandone  comunicazione  al CIPE  entro  i  successivi
quindici giorni.
  3.  Il  Ministro  per  le   politiche  agricole,  d'intesa  con  la
conferenza Statoregioni presentera' al CIPE  e al Parlamento entro il
30  giugno  1998,  una  relazione sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi realizzati con le risorse  di cui al presente riparto, con
particolare riferimento ai singoli programmi interregionali.
   Roma, 26 giugno 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 30 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 274