Art. 2.
  Il riconoscimento  di cui  al precedente art.  1 e'  subordinato al
compimento  di un  tirocinio di  adattamento della  durata di  dodici
mesi,  da svolgersi  sotto  la responsabilita'  di un  professionista
abilitato  secondo  le  condizioni individuate  nell'allegato  A  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
   Roma, 7 agosto 1997
                                                 Il Ministro: Bersani