Art. 6.
  La ripartizione  della somma  ricavata dalla vendita  dei biglietti
sara' disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art.
17  del  regolamento,  approvato  con decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20 novembre  1948, n.  1677, e  successive modificazioni,
ferme restando le disposizioni del presente decreto.