Art. 6.
  Ai  sensi  dell'art. 5,  comma  3,  del regolamento  approvato  con
decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi
di 1 , 2 e 3  categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, che provvede  ad effettuarlo nel termine di trenta
giorni dalla presentazione del biglietto vincente.
  I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso
qualsiasi equipollente,  presentati o fatti pervenire,  a rischio del
possessore,  all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di Stato  -
Piazza  Mastai  n.  11  -  00153 Roma,  accompagnati  da  domanda  in
bollocontenente le  generalita' dell'esibitore e  l'indicazione della
modalita'  prescelta  per  il   pagamento  fra  quelle  previste  dal
Regolamento di contabilita' generale dello Stato.
  I  biglietti   vincenti,  inoltre,  devono  riportare   integro  il
rettangolo con la  scritta "Attenzione non grattare qui";  in caso di
raschiatura, anche  parziale, del  rettangolo destinato al  codice di
validazione si determina  la nullita' del biglietto  e, quindi, della
vincita.
  Con avviso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  sara' stabilita la
data  di   cessazione  della   lotteria,  dalla   quale  decorreranno
quarantacinque  giorni entro  i quali,  a pena  di decadenza,  dovra'
essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.
  I premi non  richiesti entro il termine di cui  al precedente comma
saranno devoluti allo Stato.
  Ai sensi dell'art.  5, comma 1, del citato  regolamento n. 183/1991
per  i premi  di 4  , 5  , 6  , 7  e 8  categoria si  prescinde dalle
suindicate modalita' ed il  pagamento e' effettuato immediatamente al
portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.