Art. 8. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualita' dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilita' degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresi' che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validita' in caso di vincita. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 agosto 1997 Il Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1997 Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 88