Art. 8.
  L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un
sistema  di stampa  computerizzato,  la certezza  di inserimento  dei
premi previsti  dal presente decreto secondo  criteri programmati che
conducano  all'assoluta  casualita' dell'assemblaggio  dei  biglietti
stampati, le  cui caratteristiche produttive dovranno  escludere ogni
esplorabilita' degli elementi  grafici da parte di  chicchessia ed in
qualunque  modo;  garantisce  altresi' che  ogni  biglietto  contiene
impressi gli  elementi elettronici  e grafici  atti a  determinare la
validita' in caso di vincita.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 agosto 1997
                                                   Il Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 88