Art. 3.
  Per la produzione  dei vini a denominazione  di origine controllata
"Colli  di  Faenza",   in  deroga  a  quanto   previsto  dall'art.  2
dell'annesso disciplinare di  produzione e fino a tre  anni a partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti
a titolo transitorio, nell'albo previsto  dall'art. 15 della legge 10
febbraio  1992, n.  164,  i vigneti  in cui  siano  presenti viti  di
vitigni  in percentuali  diverse da  quelle indicate  nel sopracitato
art. 2,  purche' esse non superino  del 15% il totale  delle viti dei
vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
  Allo scadere del predetto periodo  transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente  saranno cancellati  d'ufficio dal  rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a  detti vigneti,  le  modifiche necessarie  per  uniformare la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'annesso  disciplinare di  produzione,  dandone comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.