Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI DI FAENZA" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" e' riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: "Colli di Faenza" Bianco; "Colli di Faenza" Rosso (anche nella tipologia "riserva"); "Colli di Faenza" Pinot Bianco; "Colli di Faenza" Sangiovese (anche nella tipologia "riserva"); "Colli di Faenza" Trebbiano. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Colli di Faenza", accompagnata obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, autorizzati e / o raccomandati per le province di Forli' e Ravenna, provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Colli di Faenza" Bianco: vitigno Chardonnay: dal 40% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Pignoletto, Pinot bianco, Sauvignon bianco e Trebbiano Romagnolo: dal 60% al 40%. "Colli di Faenza" Rosso: vitigno Cabernet Sauvignon: dal 40% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Ancellotta, Ciliegiolo, Merlot e Sangiovese dal 60% al 40%. "Colli di Faenza" Pinot Bianco: vitigno Pinot bianco 100%. "Colli di Faenza" Sangiovese: vitigno Sangiovese 100%. "Colli di Faenza" Trebbiano: vitigno Trebbiano Romagnolo 100%. Art. 3. La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza", comprende l'intero territorio amministratvo dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme della provincia di Ravenna e la parte a sud della s.s. n. 9, via Emilia, del territorio amministrativo dei comuni di Faenza e Castelbolognese della provincia di Ravenna, l'intero territorio amministrativo del comune di Modigliana della provincia di Forli' e la seguente parte del territorio amministrativo del comune di Tredozio della provincia di Forli': a partire dal confine con il comune di Modigliana, sotto il monte Pompegno, si prende la strada consorziale Modigliana - Tredozio, "Acerreta" sino ad incontrare la provinciale Tredozio - Lutirano che si percorre, girando a destra, per breve tratto. Quindi a sinistra, dopo Villa Collina, per strada consorziale Villa Collina - Campaccio; 200 metri prima della casa Campaccio a sinistra, per la Vicinale interpoderale Campaccio - Concolle - Casone - Chiesa di Ottignana. Poi a sinistra per la strada provinciale in direzione Tredozio, quindi, dopo 300 metri circa, a destra per la strada consorziale Zimara; si prende indi la Vicinale interpoderale Casaccia- Monteruzzolo - Monti - Gradicciolo sino ad incrociare la provinciale Tredozio-Portico di Romagna. Poi a destra per la stessa provinciale sino a monte Busca e S. Maria in Castello; quindi per la comunale che porta fino alla casa Lugarello, ove si gira a destra verso Tursano; si prosegue fino a S. Valentino, ove si incontra il confine con il comune di Modigliana. Art. 4. Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia deve essere il seguente: Bianco 11%; Rosso 12%; Pinot bianco 11%; Sangiovese 12%; Trebbiano 11,5%. Non sono ammesse pratiche di arricchimento. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" devono rispetare le migliori giaciture ed esposizioni relativamente ad ogni singolo vitigno. Sono da evitare i siti di fondo valle ed i terrazzi alluvionali di piu' recente formazione. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto conto dell'evoluzione tecnicoagronomica. E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso per non piu' di due interventi annui prima dell'invaiatura. Per i nuovi impianti relativi a tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Colli di Faenza", la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 3000 ceppi/ha. Le rese massime di uva/ettaro ammesse per la produzione di vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" non devono essere superiori alle quantita' di seguito specificate: Bianco 9,5 tonn.; Rosso 9,0 tonn.; Pinot bianco 8,5 tonn.; Sangiovese 9,5 tonn.; Trebbiano 11,5 tonn. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva -vi no per i quantitativi di cui trattasi purche' la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi. La regione Emilia Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alle camere di commercio competenti per territorio. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchia - mento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui all'art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. La vinificazione puo' essere effettuata singolarmente per uve provenienti dai diversi vitigni. Nel caso della vinificazione disgiunta l'assemblaggio deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento. Nella vinificazione e nell'affinamento e' consentito l'utilizzo anche di contenitori in legno di tutte le tipologie. La resa massima delle uve in vino finito, per tutti i vini, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade la denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 6. I vini a denominazione di origine controlalta "Colli di Faenza" all'atto dell'immisione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Colli di Faenza" Bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: intenso, delicato, fruttato; sapore: asciutto, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 g/l; zuccheri riduttori: massimo 4 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. "Colli di Faenza" Rosso: colore: rosso rubino intenso; odore: etereo, gradevolmente erbaceo; sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; zuccheri riduttori: massimo g/l; estratto secco netto minimo: 23 g/l. "Colli di Faeza" Pinot Bianco: colore: giallo paglierino, tavolvolta con riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico, intenso; sapore: asciutto, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 g / l; zuccheri riduttori: massimo 4 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. "Colli di Faenza" Sangiovese: colore: rosso rubino; odore: caratteristico, delicato che ricorda la viola: sapore: asciutto, armonico, con retrogusto caratteristico; titolo alcolometrico volumico minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; zuccheri riduttori: massimo 4 g/l; estratto secco netto minimo: 22 g/l (25 per il tipo "riserva"). "Colli di Faenza" Trebbiano: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 g/l; zuccheri riduttori: massimo 4 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. Per tutte le tipologie, in cui e' stato effettuato l'affinamento in fusti di legno. puo' notarsi la presenza di sapore di legno. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" devono essere utilizzate bottiglie di vetro da lt. 0,375, 0,500, 0,750, lt. 1,500, 3,000 chiuse esclusivamente con tappo di sughero. Sulle bottiglie contenenti i vini con la denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza Sangiovese" e "Colli di Faenza Rosso", l'immissione al consumo e' ammessa dopo il 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia. I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" "Rosso" e "Sangiovese" che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferire a 24 mesi possono portare in etichetta la qualifica "riserva". L'invecchiamento, per il quale e' consentito anche l'utilizzo di botti di legno, decorre dal 1 novembre dell'anno della vendemmia. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto" e simili. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a qualificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore - tenuta - podere - cascina" ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.