Art. 2.
  I  soggetti  che intendono  porre  in  commercio, a  partire  dalla
vendemmia  1997,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Sannio" provenienti  da vigneti  non ancora  iscritti, conformemente
alle  disposizioni  del disciplinare  di  produzione  sono tenuti  ad
effettuare, ai  sensi e per gli  effetti dell'art. 15 della  legge 10
febbraio 1992,  n. 164, le  denunce dei rispettivi terreni  vitati ai
fini  dell'iscrizione  dei  medesimi all'apposito  albo  dei  vigneti
"Sannio", entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto.