Art. 3.
  Per la produzione  dei vini a denominazione  di origine controllata
"Sannio",  in  deroga  a   quanto  previsto  dall'art.  2  dell'unito
disciplinare e  fino a tre  anni a partire  dalla data di  entrata in
vigore del  medesimo, possono  essere iscritti a  titolo transitorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
i  vigneti in  cui  siano  presenti viti  di  vitigni in  percentuali
diverse da quelle  indicate nel sopracitato art. 2,  purche' esse non
superino del  15% il totale  delle viti  dei vitigni previsti  per la
produzione dei citati vini.
  Allo scadere del predetto periodo  transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente  saranno cancellati  d'ufficio dal  rispettivo albo,
qualora i produttori interessati  non abbiano provveduto ad apportare
a  detti  vigneti le  modifiche  necessarie  per uniformare  la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.