Art. 5.
  Chiunque produce,  pone in vendita  o comunque distribuisce  per il
consumo vini con la denominazione  di origine controllata "Sannio" e'
tenuto,  a norma  di  legge, all'osservanza  delle  condizioni e  dei
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi