(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
            DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SANNIO"
                               Art. 1.
  La denominazione  di origine  controllata "Sannio" e'  riservata ai
vini che  rispondono alle  condizioni ed  ai requisiti  stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  La  denominazione di  origine  controllata  "Sannio", senza  alcuna
altra specificazione,  e' riservata ai  vini bianco, rosso  e rosato,
ottenuti da  uve provenienti  da vigneti che,  nell'ambito aziendale,
abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
   "Sannio" bianco:
    Trebbiano toscano min. 50%;
  vitigni  a bacca  bianca, raccomandati  e  / o  autorizzati per  la
provincia di Benevento: max 50%.
   "Sannio" rosso e rosato:
    Sangiovese: min 50%;
  vitigni  a  bacca nera,  raccomandati  e  /  o autorizzati  per  la
provincia di Benevento: max 50%.
  La  denominazione di  origine controllata  "Sannio", seguita  dalla
menzione "metodo  classico", e' riservata al  vino spumante ottenuto,
con il metodo della rifermentazione  in bottiglia, da uve provenienti
da vigneti  composti, nell'ambito  aziendale, dai  vitigni Aglianico,
Greco e Falanghina, da soli o congiuntamente.
  La  denominazione di  origine controllata  "Sannio" seguita  da una
delle seguenti speciticazioni di vitigno: Aglianico, Barbera, Coda di
Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso e Sciascinoso e'
riservata ai  vini ottenuti da  uve provenienti da  vigneti composti,
nell'ambito aziendale, dal rispettivo vitigno per almeno l'85%.
  Possono  concorrere  alla  produzione  di detti  vini,  da  sole  o
congiuntamente,  le uve  a  bacca di  colore  analogo provenienti  da
vitigni raccomandati e / o  autorizzati per la provincia di Benevento
fino ad un massimo del 15%.
  I  vini a  denominazione  di origine  controllata  "Sannio" con  la
specificazione di uno dei  seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Coda
di  Volpe, Falanghina,  Greco, Moscato  e Sciascinoso  possono essere
prodotti anche nella tipologia passito, da secco ad amabile.
  I  vini a  denominazione  di origine  controllata  "Sannio" con  la
specificazione di uno dei  seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Coda
di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso e Sciascinoso
possono essere prodotti anche nella tipologia spumante.
  Il  vino a  denominazione  di origine  controllata "Sannio"  rosso,
senza la specificazione del vitigno, puo' essere prodotto anche nella
tipologia novello.
  I  vini a  denominazione di  origine controllata  "Sannio" bianchi,
rossi e rosati,  senza la specificazione del  vitigno, possono essere
prodotti anche nella tipologia frizzante, da secco ad amabile.
                               Art. 3.
  La zona di produzione delle uve  per l'ottenimento dei vini atti ad
essere  designati   con  la  denominazione  di   origine  controllata
"Sannio";  accompagnata  o  meno dalle  specificazioni  previste  dal
presente disciplinare, comprende  l'intero territorio della provincia
di Benevento.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei vini di cui al  precedente art. 2 devono essere quelle
tradizionali della  zona di  produzione e  comunque atte  a conferire
alle uve, ai  mosti e ai vini derivati  le specifiche caratteristiche
di qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerarsi idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo di cui  all'art. 15 della legge 10 febbraio  1992, n. 164, i
vigneti  di  giacitura ed  esposizione  adatte,  mentre sono  esclusi
quelli  impiantati  su  terreni   di  fondovalle  umidi,  quelli  non
adeguatamente drenati e quelli non sufficientemente soleggiati.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
  I  sesti   d'impianto,  le   forme  di  allevamento   a  spalliera,
controspalliera, raggera  e pergola ed  i sistemi di  potatura corti,
lunghi e  misti devono  essere quelli  generalmente usati  e comunque
atti a non  modificare le caratteristiche delle uve, dei  mosti e dei
vini derivati.
  Per i reimpianti  e nuovi impianti la forma  di allevamento ammessa
e' quella a  controspalliera e la densita' minima di  viti per ettaro
non dovra' essere inferiore a 2500 piante.
  La  resa  massima  di  uva   per  ettaro  di  vigneto,  in  coltura
specializzata, ammessa per la produzione  dei vini di cui all'art. 2,
non deve essere superiore, rispettivamente a:
    15,5 tonnellate per il tipo bianco;
    13,5 tonnellate per i tipi rosso e rosato;
  12,5 tonnellate per le uve ottenute dai vitigni Aglianico, Barbera,
Coda  di  Volpe,  Falanghina,  Fiano, Greco,  Moscato,  Piedirosso  e
Sciascinoso.
  Fermi restando i  limiti massimi sopraindicati, la  resa per ettaro
in  coltura  promiscua dovra'  essere  calcolata,  rispetto a  quella
specializzata,  in rapporto  all'effettiva  superficie coperta  dalla
vite.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Sannio" devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
fermi restando  i limiti resa  uva - vino  per i quantitativi  di cui
trattasi, purche' la  produzione globale non superi del  20% i limiti
medesimi.
  Il superamento del limite del 20% comporta la decadenza del diritto
alla denominazione controllata per tutto il prodotto.
  La resa massima  dell'uva in vino finito non  deve essere superiore
al 70%.
  Qualora superi  questo limite,  ma non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre  il  75% decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
  La resa massima dell'uva in  vino passito non deve essere superiore
al 50%.
  Gli eventuali  superi della  resa dell'uva  in vino,  derivanti dai
processi della  tipologia passito, fino al  raggiungimento del citato
limite del 75%, non sono destinabili  alla produzione di alcun vino a
denominazione di  origine controllata ma non  comportano la decadenza
del  diritto  alla  denominazione   di  origine  controllata  per  la
tipologia  in argomento,  per  il quantitativo  prodotto nel  proprio
specifico limite.
                               Art. 5.
  Le operazioni  di vinificazione e  la presa di spuma  devono essere
effettuate all'interno del territorio della provincia di Benevento.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche  tipiche dei vini, sentito il
parere della regione Campania,  consentire che le predette operazioni
possano  avvenire  anche  in   stabilimenti  situati  nel  territorio
regionale,  a  condizione  che   le  ditte  interessate  ne  facciano
richiesta  e  dimostrino di  aver  effettuato  tali operazioni  prima
dell'entrata  in  vigore  del  presente disciplinare  e  di  produrre
tradizionalmente i  vini in questione  utilizzando uve, mosti  o vini
provenienti dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3.
  Le  uve  destinate alla  produzione  dei  vini a  denominazione  di
origine  controllata  "Sannio"  devono assicurare  i  sotto  indicati
titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
    10,0% vol, per il tipo bianco;
    10,5% vol, per i tipi rosso e rosato;
    10,0% vol, per il vitigno Moscato;
  10,5% vol,  per i vitigni  Coda di Volpe, Falanghina,  Piedirosso e
Sciascinoso;
  11,0% vol, per i vitigni Aglianico, Barbera, Fiano e Greco.
  Le  uve  destinate alla  produzione  delle  tipologie "spumante"  e
"spumante metodo classico" devono  assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale  minimo del  9,5% vol.  In tal  caso le  uve devono
essere oggetto di  specifica denuncia e non  possono essere destinate
alla  produzione di  altre tipologie  della denominazione  di origine
controllata  "Sannio", ma  ove  ne rispettino  le condizioni  possono
essere destinate  alla produzione di  vini di altra  denominazione di
origine controllata o indicazione geografica tipica.
  I  vini  a denominazione  di  origine  controllata "Sannio"  rosso,
elaborati  secondo la  specifica  vigente  normativa, possono  essere
qualificati come novelli.
  I  vini  a denominazione  di  origine  controllata "Sannio",  nelle
tipologie  bianco, rosso  e rosato,  elaborati secondo  le specifiche
vigenti normative, possono essere qualificati come frizzanti.
  I  vini a  denominazione  di origine  controllata "Sannio"  passiti
devono  essere  ottenuti  da  uve, prodotte  dai  vitigni  Aglianico,
Barbera,  Coda di  Volpe, Falanghina,  Greco, Moscato  e Sciascinoso,
sottoposte in tutto  o in parte, sulle piante o  dopo la raccolta, ad
un appassimento  tale da assicurare un  titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 14% vol.
  I vini  a denominazione  di origine controllata  "Sannio" tipologia
spumante  devono   essere  ottenuti  da  uve   prodotte  dai  vitigni
Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato,
Piedirosso  e Sciascinoso,  elaborate  secondo  la specifica  vigente
normativa.
  Il vino a denominazione  di origine controllata "Sannio", tipologia
spumante  metodo   classico,  deve  essere  ottenuto   attraverso  la
tradizionale  rifermentazione  in  bottiglia  e  deve  permanere  sui
lieviti di fermentazione per almeno 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
                               Art. 6.
  I  vini  a denominazione  di  origine  controllata "Sannio"  devono
rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle
seguenti caratteristiche:
   "Sannio" bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole;
  sapore: asciutto, armonico, a volte vivace e / o amabile;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 10,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 14 g / l.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Sannio" rosso:
    colore: rubino, piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole;
  sapore: secco, giustamente  tannico, a volte vivace, morbido  e / o
amabile;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 18 g / l.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Sannio" rosato:
    colore: rosa, piu' o meno intenso;
    odore: delicato, fruttato;
  sapore: fragrante, asciutto, fresco, a volte vivace e / o amabile;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 17 g / l.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Sannio" spumante metodo classico:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino o rosa piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, armonico, fresco;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 6 g / l;
    estratto secco netto minimo: 15 g / l.
   "Sannio" Aglianico:
  colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al granato col passare
del tempo;
    odore: vinoso, gradevole;
  sapore: asciutto, caratteristico, di corpo, a volte morbido;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 18 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Barbera:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, tipico, talvolta floreale;
  sapore: secco, caratteristico, a volte vivace e / o dolce;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo : 20 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Coda di Volpe:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno,tipico, a volte vivace;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 14 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Falanghina:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, piu' o meno fruttato;
  sapore: secco, fresco, lievemente acidulo, a volte vivace;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5,5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 14 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Fiano:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, piu' o meno vinoso;
    sapore: secco, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 15 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Greco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, gradevole, delicato;
    sapore: secco, fresco, armonico, tipico a volte vivace;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 15 g / l:
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Moscato:
  colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta ambrato;
    odore: caratteristico, fruttato, intenso;
  sapore: aromatico, caratteristico, a volte amabile e / o vivace;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 10,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 15 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Piedirosso:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, armonico, a volte morbido;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 18 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
   "Sannio" Sciascinoso:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, tipico, a volte morbido;
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 18 g / l.
   E' prevista la tipologia spumante.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e  delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini modificare
con proprio decreto  i limiti minimi sopra per  indicati per acidita'
totale ed estratto secco netto.
  I vini  a denominazione di origine  controllata "Sannio", tipologia
spumante, all'atto  dell'immissione al  consumo, devono  possedere un
titolo  alcolometrico   volumico  totale  minimo  dell'11,5%   vol  e
presentare   spuma  fine   e  persistente.   Per  detti   vini,  alle
caratteristiche del  sapore della  tipologia tranquillo,  va aggiunta
anche la possibilita' di risultare semi - secchi o dolci.
  I vini  a denominazione  di origine controllata  "Sannio" tipologia
passito, all'atto dell'immissione al  consumo, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
    titolo alcolometrico volum. tot. minimo: 14,5% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g / l;
    estratto secco netto minimo: 22 g / l.
  I vini  a denominazione di origine  controllata "Sannio", tipologie
spumante e passito, rispetto  alle caratteristiche dei corrispondenti
tipi tranquilli, possono presentare  colore di tonalita' piu' marcata
e piuttosto intenso nonche' sapore alcolico, anche morbido o dolce.
                               Art. 7.
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine controllata "Sannio" il nome della tipologia e / o quello del
vitigno devono figurare in etichetta  con caratteri di dimensioni non
superiori  a  quelli  utilizzati  per  la  denominazione  di  origine
controllata  ed essere  riportati  immediatamente sotto  quest'ultima
dicitura.
  Sono obbligatori  e da  riportare in  etichetta i  riferimenti alle
tipologie   novello,  frizzante,   passito  e   spumante  nonche'   i
riferimenti ai sapori: semi - secco, amabile e dolce.
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine  controllata  "Sannio"  e' vietato  l'uso  di  qualificazioni
diverse da  quelle previste  dal presente disciplinare,  ivi compresi
gli  aggettivi superiore,  extra, fine,  riserva, classico,  vecchio,
scelto, selezionato e similari.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali,  marchi privati  non aventi significato  laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  In caso di  coincidenza, in tutto o in parte,  delle indicazioni di
cui  al  comma precedente  con  nomi  geografici, le  dimensioni  dei
caratteri usati in etichetta non  possono essere superiori a un terzo
di quelle utilizzate per la denominazione "Sannio".
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore,  quali  viticoltore,   tenuta,  podere,  vigna,
cascina  e  similari,  sono  consentite in  osservanza  alle  vigenti
normative comunitarie e nazionali in materia.
  Sulle   bottiglie  o   altri   recipienti  contenenti   i  vini   a
denominazione di  origine controllata  "Sannio" deve  sempre figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
  Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Sannio",
tipologia   spumante   metodo    classico,   deve   sempre   figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle  uve. Per detti vini e'
consentito indicare l'anno di sboccatura.
  Per i vini  spumanti diversi da quelli di cui  al comma precedente,
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' facoltativa.