Art. 3 (Finanziamenti del fondo per la retribuzione di risultato e le prestazioni aggiuntive) 1. Le risorse per la corresponsione della retribuzione di risultato e per le prestazioni aggiuntive, di cui all'art. 45 del CCNL stipulato in data 15.1.1997, sono incrementate da un importo pari allo 2,8% riferito al 1995, nonche' da un ulteriore importo pari al 2% a decorrere dal 1 luglio 1997. 2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge una quota pari al 5% delle economie di gestione conseguenti a riduzioni delle spese per acquisizione di beni e servizi eventualmente realizzate, per effetto dell'ottimale utilizzazione delle risorse a disposizione; tali economie, in presenza di disavanzo di amministrazione, sono utilizzabili solo a fronte di iniziative che producono la riduzione di detto disavanzo. 3. La riduzione delle spese di cui al comma 2 e' determinata ponendo a raffronto le risultanze complessive dell'esercizio finanziario di riferimento, quali risultano al 31 dicembre di ciascun anno, con quelle del bilancio consuntivo dell'anno precedente deliberato dall'ente. 4. Con decorrenza 1 gennaio 1996 e' soppresso l'art. 14, comma 1, del DPR 409/91.