Art. 3
      (Finanziamenti del fondo per la retribuzione di risultato
                    e le prestazioni aggiuntive)
    1.  Le  risorse  per  la  corresponsione  della  retribuzione  di
risultato  e  per  le  prestazioni aggiuntive, di cui all'art. 45 del
CCNL stipulato in data 15.1.1997, sono  incrementate  da  un  importo
pari allo 2,8% riferito al 1995, nonche' da un ulteriore importo pari
al 2% a decorrere dal 1 luglio 1997.
    2.  Alle  risorse di cui al comma 1 si aggiunge una quota pari al
5% delle economie di gestione conseguenti a riduzioni delle spese per
acquisizione di beni e servizi eventualmente realizzate, per  effetto
dell'ottimale   utilizzazione  delle  risorse  a  disposizione;  tali
economie,  in  presenza  di  disavanzo   di   amministrazione,   sono
utilizzabili  solo  a fronte di iniziative che producono la riduzione
di detto disavanzo.
    3. La riduzione delle spese di cui  al  comma  2  e'  determinata
ponendo   a   raffronto   le  risultanze  complessive  dell'esercizio
finanziario di riferimento, quali risultano al 31 dicembre di ciascun
anno,  con  quelle  del  bilancio  consuntivo  dell'anno   precedente
deliberato dall'ente.
    4. Con decorrenza 1 gennaio 1996 e' soppresso l'art. 14, comma 1,
del DPR 409/91.