IL DIRIGENTE capo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 22 novembre 1995 con il quale - unitamente ad altre indicazioni geografiche tipiche della regione Campania - e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1995; Visto il proprio decreto 9 aprile 1996 con il quale sono state apportate alcune rettifiche ai disciplinari di produzione, approvati con il decreto in precedenza citato, concernente i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nella regione Campania; Visto il proprio decreto 5 agosto 1997, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini "Sannio" ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla regione Campania e dagli interessati intesa ad ottenere la modifica della indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" in "Beneventano"; Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica della indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" in "Beneventano", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1997; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica della indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" in "Beneventano" in conformita' del parere espresso dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. La indicazione geografica tipica "Sannio beneventano", riconosciuta con decreto dirigenziale 22 novembre 1995, e' modificata in "Beneventano".