IL DIRIGENTE
  capo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 20 aprile 1994, n
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il proprio decreto 22 novembre 1995 con il quale - unitamente
ad altre indicazioni geografiche tipiche  della regione Campania - e'
stata   riconosciuta  la   indicazione   geografica  tipica   "Sannio
beneventano"  ed  e'  stato  approvato il  relativo  disciplinare  di
produzione,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  301  del  28
dicembre 1995;
  Visto il  proprio decreto  9 aprile  1996 con  il quale  sono state
apportate alcune rettifiche ai  disciplinari di produzione, approvati
con  il  decreto   in  precedenza  citato,  concernente   i  vini  ad
indicazione geografica tipica prodotti nella regione Campania;
  Visto il proprio  decreto 5 agosto 1997, in  corso di pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale,  con  il quale  e'  stata riconosciuta  la
denominazione di origine controllata per i vini "Sannio" ed approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata   dalla  regione  Campania  e  dagli
interessati  intesa   ad  ottenere  la  modifica   della  indicazione
geografica tipica "Sannio beneventano" in "Beneventano";
  Visti il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
modifica della indicazione geografica  tipica "Sannio beneventano" in
"Beneventano",  pubblicati  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  102 del  5
maggio 1997;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto   pertanto  necessario   procedere  alla   modifica  della
indicazione geografica  tipica "Sannio beneventano"  in "Beneventano"
in conformita' del parere espresso dal sopra citato Comitato;
  Considerato  che l'art.  4  del citato  regolamento concernente  la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei  disciplinari di  produzione  prevede  che per  i
riconoscimenti  e le  approvazioni di  cui trattasi  si provveda  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La indicazione geografica tipica "Sannio beneventano", riconosciuta
con  decreto   dirigenziale  22  novembre  1995,   e'  modificata  in
"Beneventano".