Art. 2.
  Il disciplinare  di produzione della indicazione  geografica tipica
"Sannio beneventano"  Annesso I, approvato  con il decreto di  cui al
precedente articolo, modificato esclusivamente nelle parti contenenti
la  citazione della  indicazione geografica  tipica costituisce,  per
effetto  del presente  decreto, il  disciplinare di  produzione della
indicazione geografica tipica "Beneventano".