Art. 4.
  Ai vini  ad indicazione geografica tipica  "Sannio beneventano" che
alla data di  entrata in vigore del presente decreto  si trovano gia'
confezionati o  in corso di  confezionamento in bottiglie o  in altri
recipienti di  capacita' non  superiore a cinque  litri o  allo stato
sfuso, si  applicano le  disposizioni di cui  all'art. 4  del decreto
dirigenziale 5  agosto 1997 di riconoscimento  della denominazione di
origine controllata "Sannio".
   Roma, 6 agosto 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi