Art. 4. Ai vini ad indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri o allo stato sfuso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto dirigenziale 5 agosto 1997 di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Sannio". Roma, 6 agosto 1997 Il dirigente: Adinolfi