Art. 2.
  1.  I  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  presentano  al
Ministero  delle  finanze,   Dipartimento  delle  entrate,  Direzione
centrale  per  l'accertamento  e la  programmazione,  entro  quindici
giorni  dalla  data di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  del
presente decreto, gli  elenchi riassuntivi di cui  all'art. 62, comma
3,  del decreto  -  legge 30  agosto 1993,  n.  331, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 427 del  1993, redatti secondo il fac -
simile,  di cui  all'allegato A);  entro lo  stesso termine  i centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale presentano  al  Ministero  delle
finanze,  Dipartimento  delle  entrate,  Direzione  centrale  per  la
riscossione la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.
  2. I  centri di  servizio e gli  uffici distrettuali  delle imposte
dirette  che, ai  sensi del  decreto  del Ministro  delle finanze  12
luglio 1996, citato  in premessa, hanno ricevuto da  parte dei centri
autorizzati di assistenza fiscale  i supporti magnetici contenenti le
dichiarazioni  dei redditi  Mod. 730  degli assistiti  e le  relative
buste  contenenti il  Mod. 730  -  1 nonche'  l'elenco contenente  il
codice  fiscale e  il  cognome  e il  nome  dei soggetti  dichiaranti
registrati  nei  supporti  stessi, trasmettono  d'ufficio  al  centro
informativo del  Dipartimento delle entrate, nello  stesso termine di
cui al  comma 1, i  dati indicati nelle bolle  di consegna di  cui al
citato decreto del 12 luglio 1996.
  3. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate predispone,
nei successivi quindici giorni, un elenco riassuntivo dei dati di cui
al  precedente  comma,  redatto  secondo  il  fac  -  simile  di  cui
all'allegato A), integrato  con il numero delle  dichiarazioni per le
quali  va  liquidato il  compenso  provvisorio  e lo  trasmette  alla
Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione.
  Nei casi di  discordanza dei dati esposti nelle  bolle di consegna,
ai fini  della determinazione del  numero delle dichiarazioni  per le
quali  va liquidato  il  compenso provvisorio,  viene considerato  il
minore dei dati esposti.
  4. La  direzione centrale  per l'accertamento e  la programmazione,
effettuato  il riscontro  degli elenchi  riassuntivi predisposti  dal
centro  informativo   del  Dipartimento  delle  entrate   con  quelli
presentati dai centri autorizzati di  assistenza fiscale ai sensi del
comma 1, invia alla direzione  centrale per la riscossione, una lista
riepilogativa contenente,  per ogni centro autorizzato  di assistenza
fiscale, il numero delle dichiarazioni per le quali va corrisposto il
compenso da liquidarsi nella misura indicata all'art. 1, comma 3, del
presente  decreto. Nei  casi di  discordanza dei  dati esposti  negli
elenchi riassuntivi indicati al comma 1 con quelli di cui al comma 3,
ai fini  della determinazione del  numero delle dichiarazioni  per le
quali  va liquidato  il  compenso provvisorio,  viene considerato  il
minore dei dati esposti.
  La  direzione centrale  per  la riscossione  emette gli  ordinativi
diretti di pagamento dell'ammontare  da corrispondere nella misura di
cui all'art.  1, comma  3, a carico  dello stanziamento  del capitolo
3479  dello  Stato di  previsione  del  Ministero delle  finanze  per
l'esercizio  finanziario  1996  e  corrispondente  capitolo  per  gli
esercizi finanziari successivi da estinguersi mediante accreditamento
in conto corrente bancario le cui coordinate bancarie dovranno essere
comunicate dai centri autorizzati di assistenza fiscale alla predetta
direzione centrale per la riscossione.