Art. 2. 1. I centri autorizzati di assistenza fiscale presentano al Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, gli elenchi riassuntivi di cui all'art. 62, comma 3, del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, redatti secondo il fac - simile, di cui all'allegato A); entro lo stesso termine i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano al Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1. 2. I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette che, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1996, citato in premessa, hanno ricevuto da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi Mod. 730 degli assistiti e le relative buste contenenti il Mod. 730 - 1 nonche' l'elenco contenente il codice fiscale e il cognome e il nome dei soggetti dichiaranti registrati nei supporti stessi, trasmettono d'ufficio al centro informativo del Dipartimento delle entrate, nello stesso termine di cui al comma 1, i dati indicati nelle bolle di consegna di cui al citato decreto del 12 luglio 1996. 3. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate predispone, nei successivi quindici giorni, un elenco riassuntivo dei dati di cui al precedente comma, redatto secondo il fac - simile di cui all'allegato A), integrato con il numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio e lo trasmette alla Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione. Nei casi di discordanza dei dati esposti nelle bolle di consegna, ai fini della determinazione del numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio, viene considerato il minore dei dati esposti. 4. La direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, effettuato il riscontro degli elenchi riassuntivi predisposti dal centro informativo del Dipartimento delle entrate con quelli presentati dai centri autorizzati di assistenza fiscale ai sensi del comma 1, invia alla direzione centrale per la riscossione, una lista riepilogativa contenente, per ogni centro autorizzato di assistenza fiscale, il numero delle dichiarazioni per le quali va corrisposto il compenso da liquidarsi nella misura indicata all'art. 1, comma 3, del presente decreto. Nei casi di discordanza dei dati esposti negli elenchi riassuntivi indicati al comma 1 con quelli di cui al comma 3, ai fini della determinazione del numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio, viene considerato il minore dei dati esposti. La direzione centrale per la riscossione emette gli ordinativi diretti di pagamento dell'ammontare da corrispondere nella misura di cui all'art. 1, comma 3, a carico dello stanziamento del capitolo 3479 dello Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1996 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate bancarie dovranno essere comunicate dai centri autorizzati di assistenza fiscale alla predetta direzione centrale per la riscossione.