Art. 3.
  1. L'Amministrazione finanziaria elabora i supporti magnetici entro
otto mesi  dal termine di  presentazione dei supporti  stessi ovvero,
nei casi di supporti non  conformi alle specifiche tecniche stabilite
con il decreto del Ministro delle  finanze del 25 ottobre 1995 citato
in premessa, entro  otto mesi dalla fornitura  dei supporti conformi.
Nei casi  di discordanza dei  dati risultanti dalla  elaborazione dei
supporti magnetici con quelli contenuti  nelle bolle di consegna, con
il  numero delle  buste e  con gli  elenchi nominativi,  i centri  di
servizio e  gli uffici distrettuali delle  imposte dirette comunicano
al  centro   di  assistenza   fiscale  interessato   gli  scostamenti
riscontrati,   al  fine   di   determinare   l'esatto  numero   delle
dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso.
  2. Al termine  della elaborazione, relativa ad  ogni singolo centro
di  assistenza, dei  supporti contenenti  un numero  di dichiarazioni
pari all'80 per cento del totale  delle dichiarazioni per le quali e'
stato liquidato il compenso provvisorio, nonche' al raggiungimento di
una percentuale pari al 90 per  cento e al termine della elaborazione
di tutti i  supporti magnetici di ogni singolo  centro di assistenza,
il  centro  informativo  del Dipartimento  delle  entrate  predispone
un'attestazione relativa  al numero delle dichiarazioni  presenti nei
supporti magnetici elaborati per le  quali va corrisposto il compenso
di cui al comma 22 dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991.
  3. La direzione per l'accertamento  e la programmazione, sulla base
delle  attestazioni  del  centro  informativo,  determina,  per  ogni
singolo  centro autorizzato  di assistenza  fiscale, il  numero delle
dichiarazioni per le  quali va liquidato il compenso  di cui all'art.
1, comma 1. Se il  compenso determinato al termine delle elaborazioni
di  cui ai  precedenti  commi  e' di  importo  inferiore al  compenso
liquidato  in via  provvisoria, il  centro autorizzato  di assistenza
fiscale e' tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria,
a  versare  al  capitolo   2319  dell'entrata  del  bilancio  statale
l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.
  4. La direzione centrale per la riscossione dopo la ricezione delle
liste riepilogative per la liquidazione  dei compensi di cui al comma
3,  predisposte  dalla direzione  centrale  per  l'accertamento e  la
programmazione,  provvede  ad  effettuare il  pagamento  dell'importo
residuo  con le  modalita' di  cui  al comma  5 dell'art.  2. Ove,  a
seguito  dell'effettuazione  dell'incrocio  dei  dati  relativi  alle
dichiarazioni Mod.  730 contenuti nei supporti  magnetici forniti dai
centri autorizzati di assistenza  fiscale con quelli risultanti dalle
dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta   che  hanno  effettuato  le
conseguenti  operazioni  di  conguaglio  e  con  quelli  relativi  ai
versamenti forniti  dai soggetti  incaricati della  riscossione delle
imposte,  dovessero  risultare  dichiarazioni  elaborate  dai  centri
antorizzati di assistenza fiscale per le quali non spetta il compenso
di cui all'art. 1, il centro autorizzato di assistenza fiscale che ha
percepito   il  relativo   compenso  e'   tenuto,  dietro   richiesta
dell'Amministrazione   finanziaria,  a   versare  al   capitolo  2319
dell'entrata del  bilancio statale  l'importo riscosso e  non dovuto,
maggiorato degli interessi dovuti.
  Il  presente  decreto sara'  trasmesso  all'organo  di controllo  e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 1997
                                           Il Ministro delle finanze
                                                     Visco
 Il Ministro del tesoro
          Ciampi
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 228