Art. 2
1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' 15
aprile 1994, le regioni e le province autonome determinano le tariffe
delle  prestazioni  valide  nel  proprio  ambito  territoriale.  Tali
tariffe  rappresentano  la  remunerazione  massima  che  puo'  essere
corrisposta ai soggetti erogatori di cui all'articolo 8, commi 5 e  7
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e successive
modificazioni ed integrazioni, a  fronte  delle  singole  prestazioni
rese agli assistiti.
2.  Le regioni e le province autonome, nell'adottare le tariffe delle
prestazioni  ospedaliere,  possono  articolarle  in  funzione   delle
diverse   tipologie   di  erogatori,  individuate  sulla  base  della
complessita' della casistica trattata e della complessita' funzionale
ed organizzativa, nonche'  in  funzione  dei  volumi  di  prestazioni
erogate.