Art. 2 1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994, le regioni e le province autonome determinano le tariffe delle prestazioni valide nel proprio ambito territoriale. Tali tariffe rappresentano la remunerazione massima che puo' essere corrisposta ai soggetti erogatori di cui all'articolo 8, commi 5 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti. 2. Le regioni e le province autonome, nell'adottare le tariffe delle prestazioni ospedaliere, possono articolarle in funzione delle diverse tipologie di erogatori, individuate sulla base della complessita' della casistica trattata e della complessita' funzionale ed organizzativa, nonche' in funzione dei volumi di prestazioni erogate.