Art. 3
1. Le regioni e le province autonome prevedono programmi  finalizzati
di  finanziamento  regionale  mediante i quali remunerare le seguenti
attivita', ove siano specificamente individuate dalla  programmazione
nazionale e regionale:
a)   le   attivita'   di   emergenza  ed  urgenza,  ivi  compreso  il
funzionamento delle centrali operative, nonche' le attivita' previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
b) le attivita' delle unita' spinali;
c) le attivita' di assistenza ai grandi ustionati;
d)  le attivita' di trapianto di organi, ivi comprese le attivita' di
mantenimento  e  monitoraggio  del  donatore  in  terapia  intensiva,
l'espianto  degli  organi  da cadavere, le attivita' di trasporto, il
coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e  trapianti,
gli accertamenti preventivi sui donatori;
e) le attivita' di assistenza ospedaliera in regime di ricovero per i
pazienti  affetti  da  malattia da virus della immunodeficienza umana
(H.I.V.);
f) le attivita' di ospedalizzazione a domicilio;
g) le attivita' di formazione;
h) le attivita' istituzionali di didattica e di  ricerca,  in  quanto
siano specificamente previste e non altrimenti finanziate;
i)  altre  attivita'  di  rilievo  regionale,  in  quanto previste da
specifici atti della programmazione sanitaria regionale.
2. Le regioni  e  le  province  autonome  determinano  l'entita'  dei
finanziamenti  da  riconoscere  alle  strutture  di  ricovero  che ne
abbiano titolo, in quanto erogano le attivita' descritte al comma  1,
sulla  base  dei seguenti costi correlati al volume ed alla tipologia
delle attivita' erogate: costi del personale direttamente  impiegato,
costi   dei   materiali   consumati,   costi   della  manutenzione  e
dell'ammortamento delle apparecchiature utilizzate e  una  quota  dei
costi generali.
3.  Le  regioni  e  le  province autonome possono prevedere programmi
finalizzati di finanziamento regionali mediante i quali remunerano le
attivita' di terapia intensiva. Tenuto  conto  che  le  tariffe  gia'
comprendono la componente di risorse e costi mediamente impiegata per
il  trattamento  dei  pazienti  nelle  unita'  di  terapia intensiva,
l'entita' dei finanziamenti da riconoscere alle strutture di ricovero
che erogano  le  predette  attivita'  deve  essere  proporzionata  ai
sottoelencati parametri:
a)  il  numero  dei  posti  letto  nelle  unita' di terapia intensiva
previsti in ciascun istituto di cura da atti programmatori  regionali
ed effettivamente operativi;
b)  il  rapporto,  per  ciascun istituto di cura, fra il numero delle
giornate di degenza erogate dalle unita' di terapia intensiva  ed  il
numero di giornate di degenza erogate in totale.