Art. 3 1. Le regioni e le province autonome prevedono programmi finalizzati di finanziamento regionale mediante i quali remunerare le seguenti attivita', ove siano specificamente individuate dalla programmazione nazionale e regionale: a) le attivita' di emergenza ed urgenza, ivi compreso il funzionamento delle centrali operative, nonche' le attivita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; b) le attivita' delle unita' spinali; c) le attivita' di assistenza ai grandi ustionati; d) le attivita' di trapianto di organi, ivi comprese le attivita' di mantenimento e monitoraggio del donatore in terapia intensiva, l'espianto degli organi da cadavere, le attivita' di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori; e) le attivita' di assistenza ospedaliera in regime di ricovero per i pazienti affetti da malattia da virus della immunodeficienza umana (H.I.V.); f) le attivita' di ospedalizzazione a domicilio; g) le attivita' di formazione; h) le attivita' istituzionali di didattica e di ricerca, in quanto siano specificamente previste e non altrimenti finanziate; i) altre attivita' di rilievo regionale, in quanto previste da specifici atti della programmazione sanitaria regionale. 2. Le regioni e le province autonome determinano l'entita' dei finanziamenti da riconoscere alle strutture di ricovero che ne abbiano titolo, in quanto erogano le attivita' descritte al comma 1, sulla base dei seguenti costi correlati al volume ed alla tipologia delle attivita' erogate: costi del personale direttamente impiegato, costi dei materiali consumati, costi della manutenzione e dell'ammortamento delle apparecchiature utilizzate e una quota dei costi generali. 3. Le regioni e le province autonome possono prevedere programmi finalizzati di finanziamento regionali mediante i quali remunerano le attivita' di terapia intensiva. Tenuto conto che le tariffe gia' comprendono la componente di risorse e costi mediamente impiegata per il trattamento dei pazienti nelle unita' di terapia intensiva, l'entita' dei finanziamenti da riconoscere alle strutture di ricovero che erogano le predette attivita' deve essere proporzionata ai sottoelencati parametri: a) il numero dei posti letto nelle unita' di terapia intensiva previsti in ciascun istituto di cura da atti programmatori regionali ed effettivamente operativi; b) il rapporto, per ciascun istituto di cura, fra il numero delle giornate di degenza erogate dalle unita' di terapia intensiva ed il numero di giornate di degenza erogate in totale.